Proroga per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate da Onlus ed enti del volontariato

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2012, ha posticipato al 31 maggio 2012 il termine per l’integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del cinque per mille regolarmente presentate per gli anni finanziari 2009, 2010 e 2011.

La circolare n. 13/E del  4 maggio 2012 fornisce chiarimenti in merito alla proroga dei termini e illustra gli adempimenti che gli enti interessati devono effettuare per poter regolarizzare la propria posizione.

La norma consente alle “Onlus” e agli "enti del volontariato" che hanno presentato la domanda di iscrizione al beneficio nei termini previsti e sono stati, in seguito, esclusi per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva ovvero per averla prodotta in maniera incompleta, di poter regolarizzare la propria posizione entro il 31 maggio 2012.

Per le annualità 2010 e 2011 la norma è applicabile agli enti che hanno presentato la domanda di iscrizione tardivamente, ma non oltre il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.  

  • Anno finanziario 2009
  • Anno finanziario 2010
  • Anno finanziario 2011

Anno finanziario 2009

La proroga riguarda gli enti di cui all’articolo 63-bis c.1 lett.a, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell'elenco del volontariato del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2009 e che, per inadempienze procedurali, sono stati inseriti nell’elenco dei soggetti esclusi dal beneficio pubblicato, in data 28 febbraio 2011, su questo sito.

I soggetti interessati sono:

  • enti del volontariato,
  • Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, e successive modificazioni,
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n° 383,
  • associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.

I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa tardivamente o in maniera incompleta possono effettuare l’adempimento omesso (es. mancata allegazione di copia del documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione. A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.

La dichiarazione (2009) va redatta su modulo conforme a quello allegato sub 2 al DPCM del 3 aprile 2009 e deve essere spedita, per usufruire della proroga, entro il 31 maggio 2012. Alla stessa occorre allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’attuale legale rappresentante dell’ente che sottoscrive.

Non è necessario allegare copia della ricevuta di iscrizione telematica nell’elenco degli enti del volontariato.

I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario previsto non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente firmatario della stessa.

Attenzione:
Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per più annualità tra quelle oggetto di sanatoria, devono produrre distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive. Le dichiarazioni vanno inviate ciascuna con una raccomandata a.r. alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate

Anno finanziario 2010

La proroga riguarda gli enti di cui all’articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2010 e che, a causa di inadempienze procedurali, sono stati esclusi dal beneficio, nonché gli enti in possesso dei requisiti che hanno prodotto tardivamente l’istanza telematica entro il 30 giugno 2010.

I soggetti interessati sono:

  • enti del volontariato,
  • Onlus di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n° 383,
  • associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460 del 1997
  • fondazioni nazionali di carattere culturale

I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa tardivamente o in maniera incompleta possono effettuare l’adempimento omesso (es. mancata allegazione di copia del documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione. A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r. alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.

La dichiarazione (2010) va redatta su modulo conforme a quello allegato sub 2 al DPCM del 23 aprile 2010 e deve essere spedita, per usufruire della proroga, entro il 31 maggio 2012. Alla stessa occorre allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’attuale legale rappresentante dell’ente che sottoscrive.

Attenzione:
Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per più annualità tra quelle oggetto di sanatoria, devono produrre distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive. Le dichiarazioni vanno inviate ciascuna con una raccomandata a.r. alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate

Anno finanziario 2011

La proroga riguarda gli enti di cui all’articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 come prorogato dall’art. 2, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell’elenco del volontariato del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2011 e che, a causa di inadempienze procedurali, sono stati esclusi dal beneficio, nonché gli enti in possesso dei requisiti che hanno prodotto tardivamente l’istanza telematica entro il 30 giugno 2011.

A decorrere dall’anno finanziario 2011 i termini per la presentazione delle domande di iscrizione per il riparto del cinque per mille e delle successive integrazioni documentali che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 del DPCM 20 aprile 2012 ).

I soggetti interessati sono:

  • enti del volontariato,
  • Onlus di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n° 383,
  • associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460 del 1997
  • fondazioni nazionali di carattere culturale

I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa tardivamente o in maniera incompleta possono effettuare l’adempimento omesso (es. mancata allegazione di copia del documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione. A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r. alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.

La dichiarazione sostitutiva va redatta su modulo conforme a quello reso disponibile sul sito dell’Agenzia e deve essere spedita, per usufruire della proroga, entro il 31 maggio 2012. Alla stessa occorre allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento dell’attuale legale rappresentante dell’ente che sottoscrive.

Attenzione:
Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per più annualità tra quelle oggetto di sanatoria, devono produrre distinte dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive. Le dichiarazioni vanno inviate ciascuna con una raccomandata a.r. alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.