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Scheda informativa

I datori di lavoro italiani o i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (o i datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno) che, al 9 agosto 2012 (data di entrata in vigore del Dlgs n.109/2012), occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori stranieri, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.

La dichiarazione di emersione, da presentare dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, deve essere preceduta dal versamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore.

Il versamento deve essere effettuato, a partire dal 7 settembre 2012, esclusivamente con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", utilizzando i codici tributo REDO (per il lavoro domestico) e RESU (per il lavoro subordinato), istituiti con la risoluzione n. 85/E.

Attenzione
Considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione di emersione è scaduto il 15 ottobre 2012, i codici tributo "REDO" e "RESU" sono stati soppressi (n. 100/E del 26 novembre 2012 ).