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Come fruire del credito

I soggetti interessati all’agevolazione devono presentare, dopo aver sostenuto le spese agevolabili, apposita domanda, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate.

Per la trasmissione occorre utilizzare il software “CREDITOSICUREZZA

L’Agenzia delle Entrate esamina le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione e comunica ai richiedenti, in via telematica, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’accoglimento o il diniego del credito d’imposta in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

L’avvenuto esaurimento dei fondi è reso noto dall’Agenzia delle Entrate mediante pubblicazione di apposito provvedimento su questo sito (con i provvedimenti del 24/06/2008, 27/04/2009 e 29/03/2010 è stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010).

Le domande non accolte per esaurimento delle risorse annualmente stanziate costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d’imposta nel secondo o terzo anno di vigenza dell’agevolazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 per pagare altri tributi, successivamente all’atto di assenso adottato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito va indicato nel modello F24 con i codici tributo:

Cumulo

Il credito d’imposta non può essere cumulato con altre agevolazioni “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006), se la somma determina il superamento, nell’arco di tre esercizi, della soglia massima complessiva di 200.000 euro.

Le agevolazioni “de minimis” sono, in sostanza, gli aiuti economici che gli Stati membri dell’Unione europea possono erogare liberamente alle imprese, senza attendere il rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Commissione europea.

Per il calcolo del rispetto del limite triennale, gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti stessi.