Come fruire del credito

Per fruire del credito d’imposta occorre presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il “formulario” (modello FAS) in cui indicare, oltre ai dati dell’impresa, alcune notizie sul progetto di investimento. L’invio del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d’imposta.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello deve essere effettuata tramite il software “CREDITOFAS”.

Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dall’anno indicato nel nullaosta rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Per i grandi progetti di investimento (con costi ammissibili per un importo complessivo superiore a 50 milioni di euro) sono previsti altri adempimenti, tra cui la presentazione di un seconda copia del formulario al Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per la Competitività - Direzione Generale per la Politica Industriale - Ufficio XIII Politiche industriali comunitarie - via Molise 2 - 00187 Roma.

La presentazione del formulario al Ministero dello Sviluppo economico può avvenire anche successivamente a quella effettuata al Centro operativo di Pescara.

Il credito d’imposta è utilizzabile, in compensazione “interna” (la compensazione “interna” o “verticale” consente di recuperare crediti sorti in periodi d’imposta precedenti e non chiesti a rimborso, con debiti della stessa imposta), per versare le imposte sui redditi dovute, in acconto e a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi.

L’eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione nel modello F24 per pagare altri tributia decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’investimento è realizzato.

Il credito va indicato nel modello F24 con il codice tributo “6817” (risoluzione n. 64/E del 2009).

Il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (articoli 96 e 109, comma 5, del Tuir).

Cumulo

Il credito d’imposta non può essere cumulato con altre agevolazioni “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006), se il cumulo determina il superamento, nell’arco di tre esercizi, della soglia massima complessiva di 200.000 euro.

Le agevolazioni “de minimis” sono gli aiuti economici che gli Stati membri dell’Unione Europea possono erogare liberamente alle imprese senza attendere il rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Per il calcolo del rispetto del limite triennale, gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di riceverli.