Gi investimenti agevolati

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti relativi alle seguenti categorie di beni:

  • macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale (primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile), destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali interessate
  • programmi informatici per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese
  • brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva. Per le grandi imprese, gli investimenti in questi beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.

Gli investimenti sono agevolabili se il bene presenta il requisito della novità. Restano, pertanto, esclusi gli investimenti per beni a qualunque titolo già utilizzati.

Sono inoltre esclusi dall’agevolazione:

  • i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate in precedenza, compresi gli immobili e gli autoveicoli. Anche per le imprese che effettuano trasporto per conto terzi, sono sempre escluse dall’agevolazione le acquisizioni dei mezzi di trasporto
  • le spese e gli oneri pluriennali deducili dal reddito d’impresa (articolo 108 del Tuir)
  • gli investimenti di pura sostituzione.