Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Devono utilizzare il modello Unico Enc gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli a ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei Comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle Comunità montane, delle Province e delle Regioni. Il modello va presentato anche da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio italiano).

Attenzione
Gli enti non commerciali si caratterizzano per non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale, che non determina reddito d’impresa. Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell’ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione. Per gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principale dell’attività (cioè, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto) è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza, l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; regola che si applica, in ogni caso agli enti non residenti.