Scheda informativa

Dal 2012 i contribuenti “minimi”, che non hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), possono accedere al regime contabile agevolato sempre se in possesso dei requisiti per essere considerati minimi (articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007).

Possono accedere al regime contabile agevolato anche i contribuenti:

  • che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato  per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000)
  • che fuoriescono per decorrenza dei termini dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • che, pur avendo i requisiti per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità hanno optato  per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Il regime cessa di avere efficacia:

  • dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione  
  • a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.