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Regime contabile agevolato
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Dal 2012 i contribuenti “minimi”, che non hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), possono accedere al regime contabile agevolato sempre se in possesso dei requisiti per essere considerati minimi (articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007).
Possono accedere al regime contabile agevolato anche i contribuenti:
- che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000)
- che fuoriescono per decorrenza dei termini dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
- che, pur avendo i requisiti per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Il regime cessa di avere efficacia:
- dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione
- a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.