Dichiarazione autonoma (fuori dal modello Unico)

La dichiarazione Iva può essere presentata sia in forma autonoma sia unificata (compresa nella dichiarazione Unico).

La presentazione “in via autonoma” è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:

  • le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre
  • le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per periodi inferiori all’anno
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora abbiano partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione dell’Iva di gruppo
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d’imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali
  • i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione Iva per loro conto
  • i soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972)
  • particolari soggetti (per esempio, i venditori “porta a porta”), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l’invio di Unico
  • i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e la data di presentazione della dichiarazione relativa, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

Attenzione
Possono presentare la dichiarazione in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, così come quelli che che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva.