Come si calcola il credito

Il credito d’imposta si determina applicando all’ammontare delle spese agevolabili (investimento netto) le intensità di aiuto nella misura stabilita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

La formula per il calcolo è la seguente:

credito d’imposta = investimento x intensità di aiuto

Ai fini della concessione del beneficio fiscale, l’ammontare è calcolato a partire dal costo complessivo del nuovo investimento, ammissibile ad agevolazione per il seguente importo:

  • non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese, anche artigiane
  • non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese
  • non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie e grandi imprese
  • non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo
  • non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese (Pmi) derivanti da concentrazione di imprese esistenti (articolo 3 L.R. n. 11/2009).

All’importo così calcolato si applicano le seguenti intensità di aiuto:

Imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi
Dimensioni imprese Massimali di intensità di aiuto Massimali di intensità di aiuto per investimenti effettuati da imprese che hanno attuato processi di concentrazione (*)
Grandi 24% Non possono beneficiare
Medie 32% 36% - 38% - 40%
Piccole 40% 45%- 47.5% - 50%
Imprese operanti nell settore della trasformazione di prodotti agricoli in beni elencati nell'allegato I del trattato
Dimensioni imprese Massimali di intensità di aiuto Massimali di intensità di aiuto per investimenti effettuati da imprese che hanno attuato processi di concentrazione (*)
Imprese diverse dalle PMI (fatturato superiore a  200 milioni di EUR e più di 750 persone occupate) Non possono beneficiare Non possono beneficiare
Imprese diverse dalle PMI (fatturato inferiore a 200 milioni di EUR e meno di 750 persone occupate) Non possono beneficiare Non possono beneficiare
Medie imprese 40% 45% - 47,50% - 50%
Medie imprese ubicate in zone agricole svantaggiate 42,50% 45% - 47,50% - 50%
Piccole imprese 40% 45% - 47,50% - 50%
Piccole imprese ubicate in zone agricole svantaggiate 42,50% 45% - 47,50% - 50%

 

(*) Per processo di concentrazione si intende:

  • la costituzione di un’impresa per fusione di più imprese
  • l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa
  • l’acquisizione del controllo di società (articolo 2359 del codice civile)
  • la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento (articolo 2497 e seguenti del codice civile
  • la costituzione del gruppo cooperativo (articolo 2545-septies del codice civile).