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Credito d'imposta per gli investimenti in Sicilia
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- Credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti in Sicilia
Come si calcola il credito
Il credito d’imposta si determina applicando all’ammontare delle spese agevolabili (investimento netto) le intensità di aiuto nella misura stabilita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
La formula per il calcolo è la seguente:
credito d’imposta = investimento x intensità di aiuto
Ai fini della concessione del beneficio fiscale, l’ammontare è calcolato a partire dal costo complessivo del nuovo investimento, ammissibile ad agevolazione per il seguente importo:
- non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese, anche artigiane
- non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese
- non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie e grandi imprese
- non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo
- non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese (Pmi) derivanti da concentrazione di imprese esistenti (articolo 3 L.R. n. 11/2009).
All’importo così calcolato si applicano le seguenti intensità di aiuto:
Dimensioni imprese | Massimali di intensità di aiuto | Massimali di intensità di aiuto per investimenti effettuati da imprese che hanno attuato processi di concentrazione (*) |
---|---|---|
Grandi | 24% | Non possono beneficiare |
Medie | 32% | 36% - 38% - 40% |
Piccole | 40% | 45%- 47.5% - 50% |
Dimensioni imprese | Massimali di intensità di aiuto | Massimali di intensità di aiuto per investimenti effettuati da imprese che hanno attuato processi di concentrazione (*) |
---|---|---|
Imprese diverse dalle PMI (fatturato superiore a 200 milioni di EUR e più di 750 persone occupate) | Non possono beneficiare | Non possono beneficiare |
Imprese diverse dalle PMI (fatturato inferiore a 200 milioni di EUR e meno di 750 persone occupate) | Non possono beneficiare | Non possono beneficiare |
Medie imprese | 40% | 45% - 47,50% - 50% |
Medie imprese ubicate in zone agricole svantaggiate | 42,50% | 45% - 47,50% - 50% |
Piccole imprese | 40% | 45% - 47,50% - 50% |
Piccole imprese ubicate in zone agricole svantaggiate | 42,50% | 45% - 47,50% - 50% |
(*) Per processo di concentrazione si intende:
- la costituzione di un’impresa per fusione di più imprese
- l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa
- l’acquisizione del controllo di società (articolo 2359 del codice civile)
- la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento (articolo 2497 e seguenti del codice civile
- la costituzione del gruppo cooperativo (articolo 2545-septies del codice civile).