Come si utilizza il credito

L’utilizzo del credito, per il quale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di compensazione, è consentito solo entro i limiti del credito di imposta maturato in ragione degli investimenti realizzati e nel rispetto di limiti massimi pari al 30% nell’anno di accoglimento dell’istanza e 70% nell’anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo. La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza.

Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Il credito è fruibile solo dalla data della comunicazione dell’acquisizione da parte dei competenti Dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti e della certificazione antimafia (ove richiesta) e, comunque, in data non anteriore al sostenimento dei costi relativi all’investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo accoglimento, tenendo conto che l’avvio dell’investimento deve essere successivo alla data di accoglimento dell’ istanza.