Investimenti agevolabili

Sono agevolabili, in generale, i “nuovi investimenti” intesi come beni materiali ed immateriali nuovi rientranti in un progetto di investimento iniziale (articoli 102, 102bis e 103 del Dpr 917/1986).

In pratica si tratta di:

  • autoveicoli con tara uguale o superiore a 5 quintali
  • attrezzatura varia e minuta
  • impianti e macchinari specifici
  • impianti e macchinari generici
  • costruzioni leggere, tettoie e baracche
  • beni immobili
  • terreni e immobili, ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d’investimento iniziale proposto.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i beni usati
  • gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni ma meri costi (pubblicità, avviamento)
  • le autovetture
  • gli autoveicoli con tara inferiore a 5 quintali (gli autoveicoli con tara pari a 5 quintali sono agevolabili)
  • gli autocarri derivati da autovetture
  • i motoveicoli e simili
  • i mobili e le macchine ordinarie di ufficio.