Menu della sezione Dati relativi ai contributi previdenziali (fino al 2014)

Chiarimenti e avvisi

Chiarimenti e avvisi

Nella ricevuta di avvenuta trasmissione, resa disponibile entro cinque giorni dall’invio, saranno elencati i codici fiscali non validati. In tal caso, l’ente è tenuto a effettuare un nuovo invio ordinario contenente esclusivamente i dati relativi alle comunicazioni precedentemente scartate entro la data di scadenza indicata nel provvedimento.
Non vanno, pertanto, inviati i dati relativi ai codici fiscali corretti già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, si ricorda che sono deducibili dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir) i contributi versati dal contribuente in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali contributi sono deducibili anche se versati dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico.
Pertanto, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contributi previdenziali contiene esclusivamente le informazioni relative ai contributi versati dal contribuente, che sono utilizzate ai fini della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Non vanno comunicati, invece, i contributi non deducibili dal reddito complessivo del contribuente (ad esempio quando l’onere contributivo rimane integralmente a carico del datore di lavoro). Qualora siano stati erroneamente comunicati tali dati, il relativo file va annullato ovvero sostituito con un file contenente i soli dati corretti.

Con riferimento ai contributi versati alle forme di previdenza complementare, si comunica che, considerato il carattere sperimentale della dichiarazione 730 precompilata, in relazione ai contributi versati nell’anno 2014, le forme pensionistiche complementari non sono tenute a trasmettere la comunicazione prevista dall’articolo 3 del citato decreto. Questa indicazione è desumibile dal contenuto del paragrafo 3.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015.
Pertanto, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2014, prot. n. 160365/2014, “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali”, sono utilizzate esclusivamente per la trasmissione dei dati relativi ai contributi previdenziali deducibili diversi da quelli previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir. Qualora siano stati erroneamente comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contributi versati alle forme di previdenza complementare, il relativo file va annullato.