Modello per la comunicazione per il regime di tonnage tax

Gli articoli da 155 a 161 del TUIR prevedono un regime opzionale di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime (tonnage tax).

L'opzione per il regime di tonnage tax è irrevocabile per dieci esercizi sociali e può essere rinnovata. La relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione, utilizzando l'apposito modello per la "Comunicazione relativa al regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi".

La comunicazione va inviata:

  • nel caso di esercizio dell'opzione, entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta dal quale si intende fruirne;
  • nel caso di rinnovo dell'opzione, entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione in precedenza esercitata;
  • nel caso di variazione del gruppo, entro tre mesi dall'evento che ha determinato la variazione.

Normativa

Provvedimento di approvazione   (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.188 del 13/8/2005)

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 giugno 2005   - Disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli 155 a 161 del TUIR (tonnage tax) (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4/7/2005)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2005   - (Differimento del termine, per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dell'esercizio dell'opzione per avvalersi della disciplina in tema di "tonnage tax") (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9/7/2005)