Parte III- Guida alla compilazione del modello UNICO 2005

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2005 Persone Fisiche.
Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione.
Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.
Per facilitare l’elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

  1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
  2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI
  3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI
  4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
  5. FAMILIARI A CARICO
  6. QUADRO RP – ONERI E SPESE
  7. QUADRO RN – CALCOLO DELL’IRPEF
  8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
  9. QUADRO CR - CREDITI D’IMPOSTA
  10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità
Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:

  1. della dichiarazione in forma unificata;
  2. della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell’IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.
Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda facciata comprende dieci riquadri: i primi cinque relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri, i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, alla sottoscrizione della dichiarazione, all’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Dati identificativi
Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o, in precedenza, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione
Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.
La casella "Redditi" deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell’IRAP, dell’IVA e/o quella come sostituto d’imposta (Modello 770/2005 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al modulo RW deve essere barrata se nel 2004 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all’estero.
La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2004 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2004 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2005 relativa all’anno 2004.
Infatti ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l’obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.
La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci "Correzione del Modello 730", "Ravvedimento"

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

  • barrare la casella corrispondente;
  • compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

Dichiarazione integrativa
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa".
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:

  • nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
  • nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta o un minor credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni;
  • nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d’imposta o un maggior credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell’apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolano l’esercizio dell’attività di controllo.
La casella " Eventi eccezionali" deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla "Tabella degli eventi eccezionali" riportata in APPENDICE alla voce " Eventi eccezionali ".
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Può essere utile consultare in APPENDICE la voce "Eventi eccezionali"

Dati personali

Luogo e data di nascita
Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all’estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.
Se siete titolari di partita IVA, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile
Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

  • casella 1: barrare, se non siete stati mai sposati;
  • casella 2: barrare, se siete sposato o sposata;
  • casella 3: barrare, se siete vedovo o vedova;
  • casella 4: barrare, se siete legalmente separato o separata;
  • casella 5: barrare, se siete divorziato o divorziata;
  • casella 6: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
  • casella 7: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
  • casella 8: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.
Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica
Qui dovete indicare l’indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO 2005: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

  • il nome del Comune;
  • la sigla della Provincia;
  • il Codice di avviamento postale (CAP);
  • il codice catastale del Comune rilevandolo dall’elenco allegato;
  • la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.

ATTENZIONE L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza perché potrete ricevere anche attraverso tale mezzo le future comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 2004, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l’anno) della variazione.
Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.
Casella 1: barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni; Casella 2: barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2004
Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2004.
Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal 2 novembre 2004, deve indicare il domicilio precedente a tale data.
Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevandolo dall’elenco allegato.
Il codice catastale comunale deve essere indicato in ogni caso, mentre non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della Provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza"

Residenti all’estero
Questa parte deve essere compilata solo dal residente all’estero seguendo le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 "PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2005".

Dichiarazione presentata per un altro contribuente
Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente";
  • la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
  • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella M, se è maschio, oppure la casella F, se è femmina;
  • la data di nascita (il giorno, il mese e l’anno);
  • il comune o lo Stato estero in cui è nato;
  • la provincia relativa;
  • il nome del Comune nel quale ha la residenza;
  • la sigla della Provincia;
  • il Codice di avviamento postale (CAP);
  • la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.
Infine:
  • scrivere la data (il giorno, il mese e l’anno) di inizio della procedura;
  • barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
  • se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l’anno).

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente "

Accettazione dell’eredità giacente
La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un’eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso scrivere:

  • il codice 1, se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
  • il codice 2, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Accettazione dell’eredità giacente "

Destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF
La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l’otto per mille del gettito IRPEF.
Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF a:

  • lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
  • la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
  • l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
  • le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
  • la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
  • la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
  • l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell’informativa per il trattamento dei dati personali (vedere in APPENDICE, voce "Informativa sulla Privacy").
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell’Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l’otto per mille dell’IRPEF, utilizzando la scheda "Destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF che si trova nell’ultima pagina di questo FASCICOLO.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 2004 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda complessiva e l’ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a euro 10,33.
La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
  • ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest’ultimo deve rilasciare una ricevuta con l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.
    La busta deve portare l’indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE DELL’IRPEF", il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale.
    In ogni caso, la scelta dell’otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.

Firma della dichiarazione
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Dovete sempre fare queste due operazioni:

  • barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;
  • firmare la dichiarazione.
    La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Impegno alla presentazione telematica
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L’intermediario deve riportare:

  • il proprio codice fiscale;
  • se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
  • la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione.
    Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

Visto di conformità
Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall’assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell’art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l’attestazione della congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l’attestazione di cause che giustificano l’eventuale scostamento.

Certificazione tributaria
L’art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale che sarà emanato verranno definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista
incaricato.
Negli spazi appositi deve:

  • riportare il proprio codice fiscale;
  • indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
  • apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 241/97.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA
Devono compilare il quadro RA:

  • i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
  • chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
  • gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
  • gli associati nei casi di conduzione associata;
  • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi non deve compilare il quadro RA
Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Terreni situati all’estero
I terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Quali terreni non vanno dichiarati
I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:

  • i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
  • i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
  • i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
    Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo RL10, del quadro RL "Altri redditi" del Modello UNICO 2005, fascicolo 2.

Com’è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi
Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in dieci colonne, l’undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di dieci terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell’undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all’IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.
Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne ("Reddito dominicale", ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Come si compila il quadro RA
Anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli righi del quadro RA. Se nel corso del 2004 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell’art. 7 legge n. 448/2001
Coloro che hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell’art. 7, legge n. 448/ 2001 (secondo le disposizioni previste dall’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni) ed hanno effettuato nel 2004 il versamento dell’imposta sostitutiva del 4 per cento sull’importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno, sono tenuti a compilare l’apposita sezione X del quadro RM dell’UNICO 2005 Fascicolo 2.

Come conoscere il reddito dominicale o agrario
Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce "Variazioni di coltura dei terreni ".

Quali attività vengono considerate agricole
Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole".

Rivalutazione dei redditi dei terreni
I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:

  • dell’80 per cento per i redditi dominicali;
  • del 70 per cento per i redditi agrari.
    Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730/2004, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell’anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.
    La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l’imprenditoria giovanile in agricoltura.

Colture in serra e funghicoltura
Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

Agriturismo
L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RG.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria
Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agricola familiare o il titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo
Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.
Per ciascun terreno potete indicare dieci tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l’ammontare del reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").

Colonna 2 (Titolo):

  • scrivere 1 se si è proprietari del terreno;
  • scrivere 2 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
  • scrivere 3 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
  • scrivere 4 in due casi:
    1. se si è conduttori ma non possessori del terreno;
    2. se si è affittuari;
  • scrivere 7 se si è titolari dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
  • scrivere 8 se si è titolari dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
  • scrivere 9 se si è titolari dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.
Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.
Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce "Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale"

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l’ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura").
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l’intero anno anche se il 2004 è anno bisestile). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.
Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

Colonna 7 (Casi particolari):

  • scrivere 1 in caso di mancata coltivazione del terreno;
  • scrivere 2 in caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
  • scrivere 3 in caso di conduzione associata del terreno;
  • scrivere 4 in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
  • scrivere 5 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
  • scrivere 6 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.
Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell’anno 2004 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  • se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9 procedete nel seguente modo.

    a1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 3, scrivete nella colonna 9 l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

    a2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 scrivete nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

    a3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9.

  • se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo.

    b1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4:

    1. calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    2. rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
    3. se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 1;

    b2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5:

    1. calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    2. rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
    3. a colonna 9 indicate il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;

    b3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9.

  • se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 procedete nel seguente modo:

    c1) se nella colonna 7 "Casi particolari" non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4 scrivete nella colonna 9 l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

    c2) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna 9 riportate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

    c3) se nella colonna 7 "Casi particolari" avete indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9.

  • se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
  • se avete utilizzato più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell’anno 2004 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
    1. se in nessuno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
    2. se in almeno uno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce "Terreni in affitto - Casi particolari ".

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
  1. se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l’importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5):
    • nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
    • nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 "Casi particolari" il codice 3, l’importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
  2. se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.
    Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce "Riduzione del reddito dei terreni".

Totale dei redditi dominicali e agrari
Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 4. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL
È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN24 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’UNIRE come incentivo all’allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall’INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB
Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Com’è composto il quadro RB
Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di dieci situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB
Deve compilare il quadro RB:

  • chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
  • chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce "Dirittodi abitazione ";
  • chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d’impresa;
  • chi esercita attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;
  • chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce "Costruzioni rurali").

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali
1) I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili dati in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie
2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa.
Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria
3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato
4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili non vanno dichiarati

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Costruzioni rurali" e "Attività agricole"
Non vanno dichiarati:

  • le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
  • le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
  • i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
  • gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l’immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l’immobile;
  • gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l’intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
  • gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
  • gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa.

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale
Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.
Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Come si compila il quadro RB e I’uso dei quadri aggiuntivi
Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.
Se nel corso del 2004 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Come compilare i righi RB1 - RB11
Per ciascun immobile sono previsti otto tipi di dati, da indicare nelle rispettive colonne.
Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta.
In caso di immobili inagibili vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili ".
Colonna 2 (Utilizzo):

  • scrivere 1 se l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
    Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
    Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel rigo RN2 (vedere istruzioni al rigo RN2).
    La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
    È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
    La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata;
  • scrivere 2 se l’immobile è tenuto a disposizione e, quindi, non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
  • scrivere 3 se l’immobile è locato in regime di libero mercato o "patti in deroga";
  • scrivere 4 se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone ("equo canone");
  • scrivere 5 se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
  • scrivere 6 se l’immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
  • scrivere 8 in uno dei seguenti due casi:
    1. se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). Vedere in APPENDICE, voce "Comuni ad alta densità abitativa";
    2. se l’immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. Vedere in APPENDICE, voce "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo";
  • scrivere 9 se l’immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti;
  • scrivere 10 se l’immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004.
    Vedere in APPENDICE, voce "Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo".
Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno anche se il 2004 è anno bisestile). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Canone di locazione - Casi particolari" e "Canone di locazione -Determinazione della quota proporzionale"

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non si configuri attività d’impresa, anche occasionale. Se l’immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l’importo al netto della deduzione, calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell’anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Colonna 6 (Casi particolari):

  • scrivere 1 se l’immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l’inagibilità dell’immobile ( per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Immobili inagibili");
  • scrivere 3 se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
  • scrivere 4 se l’immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.


Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voci "Comuni ad alta densità abitativa" e "Locazione a soggetti in condizione di disagio abitativo"

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare per ciascun immobile le quote di reddito imponibile da calcolare osservando le seguenti istruzioni:

  • se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso):
    1. se siete l’unico proprietario per tutto l’anno scrivete nella colonna:
      1. l’importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo", colonna 2). Se è stato indicato il codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2 ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;
      2. l’importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo", colonna 2), vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione";
      3. il maggiore tra l’importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone di locazione (colonna 5) se l’immobile è locato in regime di libero mercato o con "patto in deroga" (codice 3 nel campo "Utilizzo",
        colonna 2);
      4. l’importo del canone di locazione (colonna 5) se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - "equo canone" - (codice 4 nel campo "Utilizzo", colonna 2); se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
      5. il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2), ovvero se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 8 in colonna 2).
        Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 10.710 ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 2.660, ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800;
      6. il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 70 per cento, se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 10 in colonna 2).
        Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) o del 70 per cento (codice 10 in colonna 2) sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione" (righi RB12 - RB14 del Modello);
    2. se il contribuente non è l’unico proprietario, o non ha posseduto l’immobile per l’intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:
      1. se il reddito dell’immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest’ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l’immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
      2. se il reddito dell’immobile è calcolato in base al canone di locazione, quest’ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4);
  • se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi (ad esempio è variato nel corso del 2004 l’utilizzo o la quota di possesso):
    • se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.
      Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo "Utilizzo" (colonna 2) ed il codice 1 nel campo "Casi particolari" (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
    • se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce "Canone di locazione – Casi particolari".

Come compilare i righi RB12 - RB14
Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione
Per usufruire della riduzione del 30 per cento o del 70 per cento del reddito è necessario compilare nell’apposito riquadro i righi RB12, RB13 e RB14 nel modo seguente:

  • Colonna 1: indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;
  • Colonna 2: se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;
  • Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell’Ufficio del Registro o dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l’imposta di registro);
  • Colonna 6: scrivere l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione;
  • Colonna 7: scrivere il nome del Comune dove si trova l’immobile locato;
  • Colonna 8: scrivere il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile locato. Consultare al riguardo la tabella dei codici catastali comunali posta alla fine delle istruzioni del presente fascicolo.
  • Colonna 9: scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l’immobile.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel CUD 2005 (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, nel CUD 2004, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2004 (prima dell’approvazione del CUD 2005).

A cosa sono destinate le diverse sezioni
Questo quadro è composto di quattro sezioni:

  • Sezione I: riservata ai redditi per lavoro dipendente e assimilati per i quali sono previste, oltre alla deduzione base, anche le ulteriori deduzioni dal reddito e/o le detrazioni d’imposta;
  • Sezione II: riservata ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni dal reddito e le detrazioni d’imposta;
  • Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro;
  • Sezione IV: riservata alle ritenute IRPEF ed all’addizionale regionale all’IRPEF trattenute sui compensi corrisposti a particolari soggetti per lavori socialmente utili.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali spettano anche le ulteriori deduzioni e le detrazioni
Sezione I: qui dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali sono previste, oltre alla "deduzione base", anche le "ulteriori deduzioni" dal reddito (per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN) e/o le detrazioni d’imposta.
Per i lavoratori dipendenti che hanno aderito al "Programma di emersione" di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383, si precisa che gli stessi non devono indicare i compensi percepiti ed esposti al punto 5 del CUD 2005 o del CUD 2004 rilasciato dal datore di lavoro, essendo tali compensi assoggettati a tassazione separata con imposta sostitutiva da trattenere a cura del sostituto d’imposta.
In particolare, indicate:

  • i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in APPENDICE il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero";
  • le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti; in proposito vedere l’APPENDICE, voce "Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti" dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
  • le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
  • i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  • le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
  • i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
  • le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione.
    Vedere, al riguardo, in APPENDICE, voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
  • le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
  • le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
  • i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
  • le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto, per attività manuali ed operative, svolte senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita.
Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
  • cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
  • partecipazioni a collegi e a commissioni.
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino:
  1. nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
  2. nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
  3. nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

In APPENDICE sotto la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero

Righi RC1-RC4.

Colonna 1:

  • scrivete 1 se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
  • scrivete 2 se dichiarate i redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004 è fornita l’informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
  • scrivete 3 se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.
Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all’addizionale regionale e comunale all’Irpef. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE la voce " Lavori socialmente utili agevolati".
Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente che non rientra in alcuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 2: barrate la casella esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio dipendenti pubblici, oppure soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell’agricoltura).
Tale casella è utile sia per individuare, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, quelli per i quali non è previsto l’istituto civilistico del trattamento di fine rapporto (TFR), sia per effettuare il calcolo della deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per previdenza complementare indicati al rigo RP24, nel rispetto dei vigenti limiti normativi.

Colonna 3
: scrivete l’importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2005 o del CUD 2004, che fruisce delle deduzioni dal reddito e/o delle detrazioni d’imposta.
Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, a colonna 3 riportate la somma dell’importo del punto 1 del CUD 2005 o del CUD 2004 e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili.
È importante sapere che, se nel corso del 2004 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall’ultimo datore di lavoro.
Se siete in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, anche altri redditi di lavoro dipendente, compilate distinti righi.
In un rigo esponete l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2005 o del CUD 2004 relativo ai suddetti compensi per lavori socialmente utili, aumentato della quota esente, se indicata, e riportate il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.
Nell’altro rigo esponete l’importo del punto 1 del CUD 2005 o del CUD 2004, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l’importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente, qualora indicata nelle annotazioni.
Se siete invece in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2005 o del CUD 2004. In questo caso, nel rigo RC6 riportate a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 del CUD 2005 o del CUD 2004 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 del CUD 2005 o del CUD 2004.
Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l’istituto civilistico del TFR, sia redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi. In un rigo dovete riportare l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2005 o del CUD 2004, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR; nell’altro rigo dovete invece riportare l’importo indicato nel punto 1 del CUD 2005 o del CUD 2004, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Rigo RC5: nella colonna 2 scrivete la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4.
Nella colonna 1 riportate la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4. In questo caso, per calcolare esattamente l’importo da riportare nella colonna 4 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 4, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce "Lavori socialmente utili agevolati".
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5, dovete aggiungere l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 4 del rigo RN1 del quadro RN.
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce "Periodo di lavoro - Casi particolari"

Rigo RC6: il rigo è suddiviso in due colonne:

  • nella colonna 1, indicate il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale spetta l’ulteriore deduzione dal reddito per i lavoratori dipendenti: scrivete ‘365’ (anche se il 2004 è anno bisestile) se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti, indicate il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
    In caso di rapporto di lavoro part-time, le deduzioni dal reddito spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
    Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, scrivete la cifra che si trova al punto 6 del CUD 2005 o del CUD 2004.
    Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in colonna 1 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
    Se nei righi da RC1 a RC4 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili (codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4), i giorni da riportare in questa colonna sono pari:
    • alla somma dei giorni riportati al punto 6 del CUD 2005 o del CUD 2004 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola;
    • al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 6 del CUD 2005 o del CUD 2004, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato.
      Se siete in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.
      Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili, per verificare se potete usufruire del regime agevolato, vedete in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati";
  • nella colonna 2, indicate il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale spetta l’ulteriore deduzione dal reddito per i pensionati (365 per l’intero anno anche se il 2004 è anno bisestile).
    In particolare, se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 7 del CUD 2005 o del CUD 2004. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
    Se avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365 (anche se il 2004 è anno bisestile), tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.
    Ad esempio:
    • redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente 59);
    • redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione 306);
    • redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente 122);
    • a colonna 1 indicate il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122); a colonna 2 indicate i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

Redditi per i quali non spettano le ulteriori deduzioni e le detrazioni
Sezione II: qui dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono previste le ulteriori deduzioni dal reddito (per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN) e le detrazioni d’imposta.
In particolare, indicate:

    a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo; b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.; c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.); d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza; e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali; f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare; g) i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.
    Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell’attività intramuraria sono indicate in APPENDICE alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

Righi RC7 e RC8.
Colonna 1:

  • scrivete 1 se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a));
  • scrivete 2 se si tratta di redditi per i quali è previsto l’istituto del TFR.
    Colonna 2: scrivete la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivete la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 4 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Ritenute
Sezione III: qui dovete dichiarare l’ammontare delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10: riportate il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II,  risultante dal punto 12 del CUD 2005 o del CUD 2004.
L’importo del rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN23, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute" che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Rigo RC11: riportate il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2005 o del CUD 2004.
L’importo del rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Si precisa che in presenza di un CUD 2005 o di un CUD 2004 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 3, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate rispettivamente nei righi RC13 e RC14.

Rigo RC12: riportate il totale dell’addizionale comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 14 del CUD 2005 o del CUD 2004.
L’importo del rigo RC12 deve essere poi riportato nel rigo RV11, colonna 3.

Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato
Sezione IV: qui dovete riportare le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC13: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2005 o nel CUD 2004 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 12 del CUD 2005 o del CUD 2004.

Rigo RC14: riportate l’addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2005 o nel CUD 2004 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 13 del CUD 2005 o del CUD 2004.
Se siete in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato consultate in APPENDICE la voce "Lavori socialmente utili agevolati".

5. FAMILIARI A CARICO
I dati relativi ai familiari che nel 2004 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.

Chi sono i familiari a carico
Un ‘familiare a carico’ è qualsiasi membro della vostra famiglia per il quale avete diritto a detrazioni fiscali.
Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2004 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati familiari a vostro carico:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all’estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

I familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell’anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni per carichi di famiglia.

Come è composto il prospetto dei familiari a carico
Il prospetto è composto di sei righe e sette colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
Il secondo rigo è riservato esclusivamente all’esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.
I successivi righi servono per l’esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.
Le colonne servono per indicare, nell’ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (C, coniuge; F1, primo figlio/a; F, altro figlio/a; A, altro tipo di rapporto), l’eventuale condizione di handicap del figlio a carico (D, disabile), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2004, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un’età inferiore ai tre anni, la percentuale di detrazione che vi spetta.

Per ciascun figlio o familiare a carico spetta una detrazione di euro 285,08. Se il reddito complessivo di ciascuno dei coniugi non è superiore a euro 51.645,69 la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico è di euro 303,68 e per ciascun figlio successivo al primo è di euro 336,73.
La detrazione per i figli a carico è inoltre aumentata a euro 516,46 per ciascun figlio nei seguenti casi:

  • Reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 e 1 figlio a carico;
  • Reddito complessivo non superiore a euro 41.316,55 e 2 figli a carico;
  • Reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 e 3 figli a carico;
  • Contribuenti con almeno 4 figli a carico senza limiti di reddito.

Per ciascun figlio portatore di handicap la detrazione spettante è aumentata a euro 774,69 indipendentemente dal reddito.
Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto di familiari a carico, rigo per rigo.
Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2004 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Come si compila il rigo relativo al coniuge
Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.
Colonna 1: barrare la casella "C".
Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.
Colonna 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2004. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2004, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2004, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico
Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la casella "F1" se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella "F" per i figli successivi al primo.
Colonna 2: barrare la casella "A" se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: Barrare la casella "D" se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4 : scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o delle figlie, e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
Si precisa che l’art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che " a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine".
Colonna 5 : utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2004; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2004, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 27 giugno 2004 la detrazione spetta per sette mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 7.

Ulteriore detrazione per figli minori di tre anni
Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2003, nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2004, indicare ‘5’.
Per i figli di età inferiore ai 3 anni si ha diritto ad un aumento della detrazione di euro 123,95. Si precisa che l’ulteriore detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni non spetta per il primo figlio a cui è riconosciuta la detrazione per coniuge a carico. Tale ulteriore detrazione non spetta inoltre nei casi in cui il contribuente ha diritto alla detrazione di euro 516,46 per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a euro 774,69 prevista per i figli portatori di handicap.
Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE la voce "Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto Familiari a carico".

Prima di indicare la percentuale di detrazione che vi spetta, tenete presente che:

  • per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, e per gli altri figli all’intera detrazione, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure, se il figlio è un figlio adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.
    In tal caso, scrivere in questa colonna la lettera C. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
  • se invece l’onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione.
    È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per il figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
    • figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
    • figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
      In questi casi, scrivere "100", perché la detrazione spetta per intero;
    • scrivere ‘0’ (zero) se non fruite delle detrazioni perché l’onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

    Detrazioni dall’imposta lorda per i familiari a carico
    Se nel 2004 un vostro familiare non ha posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.
    Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può detrarre dalla propria imposta lorda una somma per ogni familiare fiscalmente a suo carico.
    Tali detrazioni possono essere ripartite proporzionalmente all’effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l’obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.
    Se si tratta di figli a carico,

  • potete operare la detrazione al 100%, oppure
  • potete ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori.
    Se si tratta di altri familiari,
  • potete ripartire la detrazione anche con altri contribuenti.
    Per conoscere gli importi delle detrazioni spettanti, potete consultare le tabelle che sono riportate nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari
La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.
La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP ‘ONERI E SPESE’, qui di seguito.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro
Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2004 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione
Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19 per cento sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell’interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:

  • spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
  • spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
  • premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
  • spese per l’istruzione superiore e universitaria.
    Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 "Familiari a carico".
    La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:

  • gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
  • le spese funebri;
  • le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura "La Biennale di Venezia";
  • le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
  • le spese veterinarie;
  • le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Danno diritto a una detrazione del 41 per cento o del 36 per cento alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.

Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:

  • gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
  • i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
  • i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
  • coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
  • coloro che hanno effettuato donazioni all’ente ospedaliero "Ospedale Galliera di Genova".

Quali spese danno diritto a deduzione
Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:

  • i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
  • le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
  • le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo "Familiari a carico") non fiscalmente a carico;
  • gli assegni corrisposti al coniuge;
  • le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
  • gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP25).

Spese sostenute per i figli
Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza
È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici ". Si precisa che da quest’anno anche i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della detrazione d’imposta per gli oneri sostenuti dalle società. Per l’esposizione degli oneri sostenuti dalle società semplici e/o dalle società che operano in regime di trasparenza utilizzare uno dei righi da RP15 a RP17 indicando il codice "27", il rigo RP25 indicando il codice "4" ed i righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 ed RP33.

Come è composto il quadro RP
Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:

  • nella Sezione I, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
  • nella Sezione II, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
  • nella Sezione III, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento;
  • nella Sezione IV i dati per fruire delle specifiche detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione, per i non vedenti per il mantenimento del cane guida, per coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome, per coloro che abbiano effettuato donazioni all’ "Ospedale Galliera di Genova".

Come si compila il quadro RP

SEZIONE I ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19%
Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.
A ciascuna detrazione d’imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella "Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%" che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP15, RP16 e RP17. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2005.


Righi RP1- RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.
Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.
Nel rigo RP18 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi.
A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP18 (colonna 1).

Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all’estero, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l’importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.
È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.
È possibile usufruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese per l’acquisto di medicinali, l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l’importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’Istituto; invece, se l’anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP22.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sostenute per particolari patologie
Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione dello spazio compreso tra le parentesi del rigo RP1 col. 1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata nel citato rigo RP1 col. 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:

  • nella colonna 1 del rigo RP1 l’importo totale di tali spese;
  • nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.
    Per le spese sanitarie la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).
    Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:
    1. ridurre l’importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
    2. se l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l’importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.
      Nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".
      Nel caso in cui è stato rilasciato un CUD 2004, le spese indicate nelle annnotazioni con il codice "1" devono essere aumentate dell’importo della franchigia pari a euro 129,11.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico
Rigo RP2: scrivere l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN33, colonna 1 del quadro RN del Mod. UNICO di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell’importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:

  1. applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
  2. se l’importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l’importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
  3. se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP3, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP3: scrivere l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.
Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l’acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di euro 18.075,99. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l’importo della rata spettante.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2001, nel 2002 o nel 2003 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004 nel limite dell’importo massimo predetto.

Quali spese non vanno indicate
Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2004 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

  • le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 38 del CUD 2005 e/o del CUD 2004 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate
Vanno indicate perché rimaste a carico:

  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 39 del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

CANE GUIDA
Nel rigo RP5 scrivete la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare in tale rigo l’importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP37). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
Il rigo RP6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2001 e/o nel 2002 e/o nel 2003 per la rateizzazione di tali spese. Indicare, in tale rigo a col. 2, l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2004, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nell’anno 2001 e nel 2002 e rigo RP18 col. 2 per le spese sostenute nell’anno 2003, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2004, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2001 o nell’anno 2002 e rigo 33 del prospetto 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2003. Nell’apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui s’intende fruire (es. per le spese sostenute nell’anno 2003 indicare il numero 2).
Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2001 che nel 2002 o nel 2003, deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.
Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

INTERESSI PASSIVI

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione", "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2004 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
  • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
    Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
    In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE
Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell’immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l’originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.

Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".
In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.
Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.
Esempio 1: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.
Esempio 2: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.
Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI
Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione).
Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nell’importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio"

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale"

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L’importo dell’onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.
Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

PREMI DI ASSICURAZIONI
Rigo RP12: in questo rigo scrivere:

  • per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
    Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19.
    L’importo da indicare nel rigo RP12 non deve superare complessivamente euro 1.291,14.
    Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

SPESE PER ISTRUZIONE
Rigo RP13: in questo rigo scrivere l’importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L’importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

SPESE FUNEBRI
Rigo RP14: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 "Familiari a carico".
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.
L’importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
Nei righi RP15, RP16 e RP17 indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli
riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da
15 a 27, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP15. Al riguardo vedere la seguente tabella
"Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%".

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice   Descrizione Codice Descrizione
1 Spese sanitarie 15 Erogazioni liberali ai partiti politici
2 Spese sanitarie per familiari non a carico 16 Erogazioni liberali alle ONLUS
3 Spese sanitarie per portatori di handicap 17 Erogazioni liberali alle società e alle associazioni
sportive dilettantistiche
4 Spese per veicoli per i portatori di handicap 18 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
5 Spese per l’acquisto di cani guida 19 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione 20 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 21 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 22 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 23 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello
spettacolo
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 24 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
11  Interessi per prestiti o mutui agrari 25 Spese veterinarie
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza 26 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti
13 Spese per istruzione 27 Altri oneri detraibili
14 Spese funebri    
Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l’importo e non anche il codice.

Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

  • "15" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;
  • "16" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
    Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
    • ONLUS;
    • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
    • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
    • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
    • associazioni sindacali di categoria.
      Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;
  • "17" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;
  • "18" i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
    Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;
  • "19" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.
    Le erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;
  • "20" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia". La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;
  • "21" le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.
    Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
    Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2004, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%.
    Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
    Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.
    Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;
  • "22" le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate.
    Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;
  • "23" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004;
  • "24" le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
    • al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
    • come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
    • come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.
      Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.
  • "25" Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
    La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11 e nel limite massimo di euro 387,34.
    Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l’onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.
  • "26" Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
    Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.
  • "27" Gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.
    Con questo codice vanno comprese anche le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2005 e/o del CUD 2004.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione
Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.
In relazione alle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di euro 129,11, eccede euro 15.493,71) dovete:

  • barrare la casella 1;
  • riportare nella colonna 2 l’importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione.

RP1, col.1 e 2, + RP2 + RP3
.

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.
In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:

  • sommare gli importi dei righi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
  • riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.
    Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN10 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da RP19 a RP25 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 25 del CUD 2005 e/o del CUD 2004. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 26 del CUD 2005 e/o del CUD 2004 si rinvia alle istruzioni del rigo RP24.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Rigo RP19: in questo rigo scrivere l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:

  • i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2004 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
  • i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.
    In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
Rigo RP20: in questo rigo scrivere i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE
Rigo RP21: in questo rigo scrivere l’importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.
Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.
Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

vedere in APPENDICE, voce "Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose"

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP
Rigo RP22: in questo rigo scrivere l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap.

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP22
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

  • all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale
    esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • al personale con la qualifica di educatore professionale;
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
    I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.
    È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Spese sanitarie"

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP22
È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4:

  • spese chirurgiche;
  • spese per prestazioni specialistiche;
  • spese per protesi dentarie e sanitarie;
  • spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
  • spese per i veicoli per i portatori di handicap;
  • spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
Rigo RP23: in questo rigo scrivere l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

CONTRIBUTI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI
Rigo RP24: in questo rigo devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo RP24 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un CUD 2005 o di un CUD 2004 in cui non sia certificato alcun importo al punto 27.
L’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente per i quali sia applicabile l’istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.
I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:

  • soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi), per i quali, fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, l’ammontare massimo dei contributi deducibili è costituito dal maggiore tra l’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57;
  • soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.
    Per la compilazione del rigo RP24 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in APPENDICE alla voce "Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali".

ALTRI ONERI DEDUCIBILI
Rigo RP25: in questo rigo scrivere tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici.
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:

    "1" i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore
    a euro 1.549,37.
    La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
    "2" i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
    L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.
    I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it
    Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16).
    "3" le spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per un importo complessivo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio ospitato negli stessi; "4" gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, alla voce "Altri oneri deducibili".

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo, salvo quanto precisato a proposito delle detrazioni contraddistinte dal codice 16.

Totale degli oneri deducibili
Rigo RP26: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP19 a RP25. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III
SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2004 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:

  • le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • le spese di restauro e risanamento conservativo;
  • altre spese di ristrutturazione ( quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica.

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voci "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio" e "Spese per prosecuzione lavori - Esempi".

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purchè abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
La detrazione d’imposta prevista è del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2004 o del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999.
La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute negli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell’anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:

  • euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
  • euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003 e 2004.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2004 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.
La detrazione può essere ripartita:
  • in 10 rate di pari importo per le spese sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004;
  • in 5 o 10 rate di pari importo per le spese sostenute prima dell’anno 2002.
La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.
Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:
  • coloro che alla data del 31 dicembre 2004 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
  • coloro che alla data del 31 dicembre 2004 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
    Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2004 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2004, 2005 e 2006.
    In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.

Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile può fruire di una detrazione del 36 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.
In particolare, l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:

  • euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ;
  • euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2005.
    Se nel corso del 2004 sono stati versati degli acconti per l’acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2004, è possibile beneficiare della detrazione del 36 per cento anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.
    In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell’immobile registrato presso l’Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2005 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2006.
    Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito l’ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
    La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 "rideterminazione rate").

Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.
La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:

  • euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002;
  • euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003 e 2004.
    La detrazione può essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Come si compilano i righi RP27, RP28, RP29 e RP30
Detrazione del 41%
I righi RP27, RP28, RP29 e RP30 vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 per le quali la detrazione spettante è del 41%. In questi righi:

  • nella colonna 1, scrivere l’anno in cui sono state sostenute le spese;
  • nella colonna 2, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
  • nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
    • "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
    • "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2004 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
  • nella colonna 5, riservata ai contribuenti che nel 2004 hanno un’età non inferiore a 75 o 80 anni e che, con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti, intendono rideterminare nel 2004, o hanno rideterminato nel 2003, il numero delle rate, indicare 10 se nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa si è optato per la ripartizione della detrazione in 10 rate.
    Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
  • nella colonna 6, compilare la casella "Numero rate" contrassegnata con il numero "5" se si è scelto di ripartire la detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero "10" se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero "3" se, avendo un’età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2003 o nel 2004 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 6, contraddistinta dal numero "10", il numero "6". Il contribuente che intende avvalersi della rideterminazione della spesa residua dovrà indicare il numero "10" nella casella rideterminazione rate e il numero "1" in corrispondenza della casellla relativa alla rateizzazione in tre rate;
  • nella colonna 7, scrivere l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 6.
    Se avete compilato la colonna 5, per stabilire l’importo da indicare in colonna 7, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 dei righi da RP31 a RP33 (casi a, b, c, d).

Rigo RP30 : in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP27, RP28 e RP29. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN11 del quadro RN.

Come si compilano i righi RP31, RP32, RP33 e RP34
Detrazione del 36%

I righi RP31, RP32, RP33 e RP34 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 per le quali la detrazione spettante è del 36%:

  • nella colonna 1, scrivere l’anno in cui sono state sostenute le spese;
  • nella colonna 2, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
  • la colonna 3 deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
    • "1" nel caso di spese sostenute nel 2002, nel 2003 o nel 2004 in relazione a lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
    • "2" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
    • "3" nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
    • "4" nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice "4" il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
      • l’atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2004;
      • sono stati versati acconti nel corso del 2004 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2004;
      • nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice "4" per l’acquisto di un immobile ristrutturato;
  • nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
    • "1" nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
    • "2" nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2004 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
  • nella colonna 5, riservata ai contribuenti che nel 2004 hanno un’età non inferiore a 75 o 80 anni e che, con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti, intendono rideterminare nel 2004, o hanno rideterminato nel 2003, il numero delle rate, indicare "5" o "10" a seconda se nelle precedenti dichiarazioni la detrazione era stata suddivisa in cinque o dieci rate. Questa colonna non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
  • nella colonna 6 per le spese sostenute nel 2004 indicare "1" nella casella corrispondente al numero delle rate.
    Per le spese sostenute precedentemente all’anno 2004 compilare la casella "Numero rate" indicando il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2004. Ad esempio per una spesa sostenuta nel 2001 che si è scelto di ripartire in cinque rate andrà indicato il numero "4" nella casella di colonna 6 relativa alla rateizzazione in cinque rate. Il contribuente che ha compilato quest’anno per la prima volta la colonna 5, deve indicare il valore "1" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione scelta (3 o 5); invece, se ha optato per la rideterminazione delle rate nella precedente dichiarazione, in questa colonna 6 deve indicare il valore "2" in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione scelta (3 o 5);
  • nella colonna 7, scrivere l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 6. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.
    Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "4" nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice "2" nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53.
    Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2004 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l’importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento, vedere in appendice la voce " Spese per prosecuzione lavori – Esempi".

Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.

Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonna 5 compilata).
Per stabilire l’importo da indicare in colonna 7 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell’importo delle spese sostenute nell’anno 2003 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 6 (3 o 5).

Totale spese sostenute – importo rate già utilizzate = importo rata spettante
3 o .
 

Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell’anno di spettanza.

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell’anno 2004 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato.

.

L’importo da indicare a colonna 7 è di euro 3.200,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 9.600,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate nel 2002 e nel 2003 (euro 12.000,00 – euro 2.400,00 = euro 9.600,00 ).

Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata (colonna 5 compilata)
Se nel precedente anno è stata presentato il modello Unico 2004 Persone fisiche, riportare a colonna 7 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 6 del quadro RP, nei righi da RP 31 a RP33, del modello UNICO/ 2004. Se invece è stato utilizzato il modello 730, procedere come segue.

determinare l’importo della rata fruita fino all’anno d’imposta 2002 dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale); determinare l’importo della spesa residua per la quale il contribuente si è avvalso della rideterminazione nella precedente dichiarazione:

    spesa residua al 2003 = totale spesa – (importo rate fruite fino al 2002 X numero rate fruite fino al 2002.

l’importo da indicare a colonna 7 è pari alla spesa residua al 2003 come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateizzazione scelta nella colonna 6 (3 o 5.

Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell’anno 2003, ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato.


a colonna 7 indicare l’importo di euro 3.600,00 così determinato.

rata fruita per l’anno d’imposta 2002     = 12.000,00 / 10 = 1.200,00
spesa residua al 2003                            = 12.000,00 – 1.200, 00 = 10.800,00
rata spettante per il 2004 (col. 7)           = 10.800,00 / 3 = 3.600,00

Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2004 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonna 4 e 5 compilate)
Per stabilire l’importo da indicare in colonna 7 dovete effettuare le seguenti operazioni.

Determinare l’importo della singola "rata fruita fino all’anno d’imposta 2002" dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella "rideterminazione rate" (rateizzazione iniziale).
Determinare il "totale delle rate fruite fino all’anno d’imposta 2002":

totale rate fruite fino all’anno d’imposta 2002 = importo rate fruite fino al 2002 X numero rate fruite fino al 2002.

Determinare l’importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l’anno d’imposta 2003.

rata fruita nel 2003 =  totale spesa – totale rate fruite fino all’anno d’imposta 2002

l’importo da indicare a colonna 7 è pari .

rata spettante = totale spesa – totale rate fruite fino all’anno d’imposta 2002 – rata fruita nel 2003

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2004 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato.

.

a colonna 7 indicare l’importo di euro 2.880,00 così determinato.

rata fruita per l’anno d’imposta 2002     = 12.000,00 / 10 = 1.200,00
rata fruita per l’anno d’imposta 2003     = 12.000,00 – 1.200,00 = 10.800,00 / 5 = 2.160,00
rata spettante per il 2004 (col. 7)           = 12.000,00 – 1.200,00 – 2.160,00 = 8.640,00 / 3 = 2.880,0.

Caso D) - Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonna 4 e 5 compilate)

Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un’età non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere così compilato.

.

a colonna 7 riportare l’importo della rata così come determinato nell’esempio B); si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2004 o 730/2004) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).

Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP31, RP32 e RP33.
Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel rigo RN12 del quadro RN.

SEZIONE IV
ALTRE DETRAZIONI

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione, ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e ai beneficiari di borse di studio.

Detrazione per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale
Rigo RP35
: questo rigo serve per calcolare la detrazione d’imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2004 e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Compilare il rigo RP35 nel modo seguente:

  • colonna 1, scrivere il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
  • colonna 2, scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.
    La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN13.
    Se nel corso dell’anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365 anche se il 2004 è anno bisestile.

Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Rigo RP36: questo rigo serve per calcolare la detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2003, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Compilare il rigo RP36 nel modo seguente:

  • colonna 1: scrivere il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
  • colonna 2: scrivere la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.
    È importante sapere che le detrazioni di cui ai righi RP35 e RP36 sono alternative e, pertanto, il contribuente è libero di scegliere quella a lui più favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente può beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi RP35 e RP36), se per una parte dell’anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell’altra parte dell’anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.
    La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN13.
    Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP36. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

Spese di mantenimento dei cani guida
Nel rigo RP37 barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di euro 516,46 spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.
La detrazione deve essere riportata nel rigo RN13.

Altre detrazioni
Nel rigo RP38 indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare:

  • con il codice 1 deve essere indicato l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001.
    L’importo delle detrazioni deve essere riportato nel rigo RN13;
  • con il codice 2 deve essere indicato l’importo delle donazioni effettuate all’ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La presente detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.
    L’importo delle detrazioni deve essere riportato nel rigo RN13.

    7. QUADRO RN – CALCOLO DELL’IRPEF

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati, utili ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l’eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti già versati, delle ritenute d’acconto, dei crediti d’imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.

IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
TIPO DI REDDITO
REDDITI RITENUTE
Dominicali (Quadro RA, rigo RA11 col. 9)    
Agrari (Quadro RA, rigo RA11 col. 10)    
Fabbricati (Quadro RB, rigo RB11)    
Lavoro dipendente (Quadro RC - Sez. I, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni    
(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)    
(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10)    
(Quadro RC - Sez. IV, rigo RC13) vedere istruzioni    
Lavoro autonomo
 
(Quadro RE, rigo RE23 col. 2 e rigo RE25)    
(Quadro RE, rigo RE24 col. 2 e rigo RE25    
Impresa

 
(Quadro RF, rigo RF60 col. 2 e rigo RF61 col. 4)    
(Quadro RG, rigo RG34 col. 2 e rigo RG35 col. 4)    
Partecipazione (Quadro RH, rigo RH16 col. 3 e rigo RH17)    
Plusvalenze di
natura finanziaria
(Quadro RT, rigo RT16 + rigo RT22)    
Altri redditi (Quadro RL - Sez. I, rigo RL3 col. 2 e col. 3)    
(Quadro RL - Sez. II-A, rigo RL18 col. 1 e RL19 col. 1)    
(Quadro RL - Sez. II-B, rigo RL21 col. 2 e rigo RL22 col. 2)    
(Quadro RL - Sez. III, rigo RL29 col 1 e rigo RL30 col. 1)    
Allevamento (Quadro RD, rigo RD17 e rigo RD18)    
Tassazione separata
(solo in caso di opzione per la tassazione ordinaria)
(Quadro RM, rigo RM15, col. 1 e col. 2)    
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE
(riportare rispettivamente al rigo RN1 colonna 4 e al rigo RN23, colonna 2)
   


Indicate con il segno meno le perdite che derivano dall’attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata.
Il loro ammontare va sottratto dall’importo degli altri redditi.
Gli esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria devono tenere conto che:

  • le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi.

Può essere utile vedere nell’APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite d’impresa in contabilità ordinaria"

  • dall’anno 1997 le perdite che derivano dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d’imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.
  • Può essere utile vedere nell’APPENDICE del FASCICOLO 2, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

    Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

    Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

    REDDITO COMPLESSIVO
    Concordato preventivo biennale
    Rigo RN1:

    • le colonne 1 e 2 di questo rigo sono riservate ai titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo per l’esposizione dei dati rilevanti ai fini del concordato preventivo biennale di cui al D.L. 269 del 2003, art. 33. Pertanto dovete compilare tali colonne solo se lo scorso anno avete presentato all’amministrazione finanziaria l’apposita "Comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale" ovvero avete percepito nell’anno d’imposta 2004 redditi di partecipazione derivanti da società che hanno aderito al concordato.
      Nelle colonne 1 e 2 scrivete rispettivamente l’importo del reddito assoggettabile ad aliquota ridotta del 23 per cento e del 33 per cento.
      Al fine dell’individuazione degli importi da riportare in queste colonne, compilate il seguente schema trascrivendovi i dati che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.
    REDDITO DA ASSOGGETTARE AD ALIQUOTA AGEVOLATA IMPRESA LAVORO AUTONOMO
    Quadro RE - rigo RE23 colonna 1    
    Quadro RF - rigo RF60 colonna 1 ,00  
    Quadro RG - rigo RG34 colonna 1 ,00  
    Quadro RH - rigo RH16 colonna 1 (impresa) e colonna 2 (lavoro autonomo) ,00 ,00
    Totale ,00 ,00

    Adesione al concordato per redditi d’impresa
    A questo punto, al fine di individuare quale aliquota agevolata applicare (23 per cento o 33 per cento) al totale dei redditi come sopra determinati, è necessario operare come segue.
    Se avete aderito al concordato per i redditi d’impresa e/o avete conseguito redditi di partecipazione in società che hanno aderito al concordato, il reddito di riferimento relativo all’anno di imposta 2001 è quello che avete indicato al rigo RS48 colonna 1 del quadro RS.
    Se il reddito di riferimento così individuato è inferiore o uguale ad euro 100.000,00, riportare nella colonna 1 (aliquota al 23%) del rigo RN1 l’importo dei redditi d’impresa da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").
    Se il reddito di riferimento così individuato è invece superiore ad euro 100.000,00, riportare nella colonna 2 (aliquota al 33%) del rigo RN1 l’importo dei redditi d’impresa da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").

    Adesione al concordato per redditi di lavoro autonomo
    Se avete aderito al concordato per i redditi di lavoro autonomo e/o avete conseguito redditi di partecipazione in società che hanno aderito al concordato, il reddito di riferimento relativo all’anno di imposta 2001 è quello che avete indicato al rigo RS48 colonna 2 del quadro RS; Se il reddito di riferimento così individuato è inferiore o uguale ad euro 100.000,00, riportare nella colonna 1 (aliquota al 23%) del rigo RN1 l’importo dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").
    Se il reddito di riferimento così individuato è invece superiore ad euro 100.000,00, riportare nella colonna 2 (aliquota al 33%) del rigo RN1 l’importo dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare ad aliquota ridotta ed indicati nel precedente schema (rigo "Totale").

    Si precisa che in presenza di perdite derivanti da redditi di impresa in contabilità semplificata, di partecipazione o di lavoro autonomo (Quadri RG, RH e RE) l’importo di tali perdite può essere detratto anche dalla quota di reddito da assoggettare ad aliquota agevolata del 23 per cento o del 33%.

    • Pertanto la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non potrà mai essere superiore all’ammontare del reddito complessivo indicato nella colonna 4 del medesimo rigo RN1;
    • colonna 3: tale colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d’imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e RH.
      In particolare riportare nella colonna 3 di questo rigo l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nei righi RF61 col. 1, RF61 col. 2, RG35 col. 1, RG35 col. 2, RH18 col. 1 e RH18 col. 2.
    • colonna 4: scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l’importo indicato nell’ultimo rigo, colonna ‘redditi’. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilità semplificata è superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno.
      Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 4, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

    Deduzione per l’abitazione principale
    Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.
    Tale deduzione spetta per l’intero importo del reddito. Pertanto, l’importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo "Utilizzo" uguale a 1 e 5).
    Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell’anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell’abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
    Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell’anno e per un’altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione.
    Per ulteriori informazioni è utile vedere in APPENDICE, voce "Canone di locazione - Casi particolari".
    È bene sapere che la deduzione per l’abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
    Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.

    Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per l’abitazione principale - Casi particolari"

    Oneri deducibili
    Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP26.

    Deduzione per la progressività dell’imposizione (art. 11 del Tuir)
    Rigo RN4: questo rigo è riservato all’indicazione della deduzione dal reddito complessivo introdotta dall’art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) per assicurare la progressività dell’imposizione. Detta deduzione è costituita da una "deduzione base" di euro 3.000, prevista per tutte le tipologie di reddito, e da una "ulteriore deduzione", riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilità semplificata. Tale deduzione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.
    A tal fine è necessario:

    1. individuare l’ammontare della deduzione teoricamente spettante;
    2. determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilità da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

    Deduzione teorica
    a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante
    La deduzione teorica è costituita dalla "deduzione base" e, per alcune tipologie di redditi, dalla deduzione base e dalla "ulteriore deduzione".
    La "deduzione base" di euro 3.000 è prevista per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
    Le "ulteriori deduzioni", riconosciute per le seguenti tipologie di reddito, sono previste nella misura di:

    • euro 4.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I).
      Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1);
    • euro 4.000 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2);
    • euro 1.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE redditi previsti dall’art. 53, comma 1 del Tuir –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.
      Per determinare le ulteriori deduzioni operare come segue.

  • ulteriore deduzione per redditi di lavoro dipendente     = 4.500 X giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1)
                                                                                                                            365

  • ulteriore deduzione per redditi di pensione                   = 4.000 X giorni di pensione (rigo RC6 col. 2)
                                                                                                                             365

  • ulteriore deduzione per redditi di lavoro
    autonomo o d’impresa in contabilità semplificata              = 1.500
  • Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per la progressività dell’imposizione"

    ATTENZIONE.  Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non sono cumulabili tra loro.

    Pertanto, qualora abbiate percepito redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle ulteriori deduzioni previste optando per quella più favorevole.
    Ad esempio, se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per uno stesso periodo dell’anno, in relazione a tale periodo potrete usufruire di una sola delle due ulteriori deduzioni, optando per quella di lavoro dipendente in quanto più favorevole.
    Se, invece, avete percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione in diversi periodi dell’anno, potrete usufruire sia della deduzione per redditi di lavoro dipendente che della deduzione per redditi di pensione, rapportando ciascuna di esse al relativo periodo di lavoro e di pensione considerato.
    A titolo esemplificativo la deduzione teorica spettante sarà di euro: 7.500,00 se avete percepito per l’intero anno redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; 7.000,00 se avete percepito per l’intero anno redditi di pensione (ma non redditi di lavoro dipendente); 4.500,00 se avete percepito redditi di lavoro autonomo e/o d’impresa in contabilità semplificata (ma non redditi di lavoro dipendente e/o pensione); 3.000,00 se avete percepito redditi di natura diversa dai precedenti. Se avete percepito più di uno dei predetti redditi non potete sommare le relative deduzioni, ma scegliere, tra le spettanti, quella più favorevole.

    Deduzione effettivamente spettante
    b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante
    Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilità nel modo che segue.

    26.000 + deduzione teorica + RN2 + RN3 – RN1 col. 4
    26.000

    La deduzione teorica è quella determinata con riferimento alle precedenti istruzioni di cui alla lettera a).
    La deduzione effettivamente spettante è determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilità come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilità è.

    • minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
    • maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed è pari a: deduzione teorica x coefficiente di deducibilità
    • maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed è pari alla deduzione teorica.
    • Si precisa che per il coefficiente di deducibilità dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

      Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Deduzione per la progressività dell’imposizione"

      REDDITO IMPONIBILE
      Rigo RN5
      : questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Se non avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi non avete aderito al concordato preventivo biennale, scrivete direttamente nella colonna 4 di questo rigo l’importo che risulta dalla seguente operazione.

      RN1 col. 4 + RN1 col. 3 – RN2 – RN3 – RN4

      Se il risultato è negativo, scrivete "0" (zero). In questo caso, scrivete "0" (zero) anche nei righi RN6 colonna 4 (imposta lorda) e RN19 (imposta netta).

      Concordato preventivo biennale
      Se invece avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi avete aderito al concordato preventivo biennale, agite nel modo seguente:

      • eseguite il calcolo del reddito imponibile come sopra indicato e scrivetelo a colonna 4 di questo rigo RN5;
      • sottraete dal reddito imponibile così determinato l’ammontare complessivo del reddito agevolabile esposto nelle colonne 1 e/o 2 del rigo RN1;
      • se il risultato è positivo scrivetelo nella colonna 3 e riportate nelle colonne 1 e/o 2 del rigo RN5 gli importi delle corrispondenti colonne 1 e/o 2 del rigo RN1;
      • se il risultato è invece uguale a zero o è negativo:
          a. qualora (con riferimento al reddito da assoggettare ad aliquota agevolata) avete compilato sola la colonna 1 del rigo RN1, scrivete nella colonna 1 del rigo RN5 il reddito imponibile di cui alla colonna 4 del medesimo rigo RN5; b. qualora (con riferimento al reddito da assoggettare ad aliquota agevolata) avete compilato sola la colonna 2 del rigo RN1,scrivete nella colonna 2 del rigo RN5 il reddito imponibile di cui alla colonna 4 del medesimo rigo RN5; c. qualora avete compilato sia la colonna 1 che la colonna 2 del rigo RN1, è necessario imputare il reddito imponibile, prioritariamente alla quota di reddito da assoggettare ad aliquota del 23 per cento (colonna 1) e per la parte residua alla quota di reddito da assoggettare ad aliquota del 33 per cento (colonna 2).
          Non deve essere indicato nulla nella colonna 3;
        • controllate che l’importo di colonna 4 sia pari alla somma delle colonne 1, 2 e 3.
          Il contribuente potrà optare per la tassazione ordinaria sull’intero reddito imponibile (colonna 4 rigo RN5) qualora tale modalità di determinazione dell’imposta risulti più favorevole. Tale situazione può verificarsi ad esempio, nel caso in cui l’aliquota agevolata riferita al reddito di cui alle colonne 1 e/o 2 del rigo RN5 risulti superiore alle aliquote ordinariamente applicabili. In questo caso non devono essere compilate le colonne 1, 2 e 3 del rigo RN5 e del rigo RN6.

        Di seguito si propongono alcuni esempi per la compilazione del rigo RN5 nel caso di adesione al concordato preventivo biennale.

      ESEMPIO 1
      Contribuente con reddito complessivo di euro 35.000,00, di cui euro 2.000,00 da assoggettare ad aliquota agevolata del 23 per cento.

      .


      ESEMPIO 2
      Contribuente con reddito complessivo di euro 40.000,00, di cui euro 20.000,00 da assoggettare ad aliquota agevolata del 23 per cento ed euro 15.000,00 ad aliquota agevolata del 33 per cento.

      .

      IMPOSTA LORDA
      Rigo RN6
      : in questo rigo dovete scrivere l’imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile. Se non avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi non avete aderito al concordato preventivo biennale, scrivete direttamente nella colonna 4 di questo rigo l’imposta lorda relativa al reddito imponibile di rigo RN5 colonna 4, calcolata consultando la tabella "Calcolo dell’IRPEF" riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

      CALCOLO DELL’IRPEF

        fino a euro 15.000,00 oltre euro 29.000,00 oltre euro 70.000,00
      REDDITO
      (per scaglioni)
      Aliquota
      (per scaglioni) 
      Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
       23 23% sull’intero importo
      oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00  29 3.450,00 + 29% parte eccedente  15.000,00
      e fino a euro 32.600,00 31 7.510,00 + 31% parte eccedente 29.000,00
      oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 39 8.626,00 + 39% parte eccedente 32.600,00
      45 23.212,00 + 45% parte eccedente 70.000,00

      Presenza di compensi per attività sportiva dilettantistica
      L’imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 4) è costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete "0" (zero) nella colonna 4 di questo rigo RN6.

      Concordato preventivo biennale
      Se avete compilato il rigo RL21, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l’imposta lorda seguendo le successive istruzioni:

      • sommate all’importo di rigo RN5 colonna 4, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
      • calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell’IRPEF", l’imposta corrispondente a questa somma;
      • calcolate, secondo la tabella "Calcolo dell’IRPEF", l’imposta corrispondente all’importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall’imposta sopra determinata;
      • scrivete l’importo così calcolato nella colonna 4 di questo rigo RN6.
        Se avete compilato le colonne 1 e/o 2 del rigo RN1 e quindi avete aderito al concordato preventivo biennale, agite nel modo seguente:
        • scrivete nella colonna 1 di questo rigo RN6, il 23 per cento dell’importo di rigo RN5 colonna 1;
        • scrivete nella colonna 2 di questo rigo RN6, il 33 per cento dell’importo di rigo RN5 colonna 2;
        • effettuate il calcolo dell’imposta progressiva per scaglioni sul reddito di colonna 3 del rigo RN5 e scrivete il risultato nella colonna 3 di questo rigo RN6;
        • scrivete nella colonna 4 di questo rigo RN6 la somma delle colonne 1, 2 e 3.
          Si precisa, che qualora abbiate optato per la tassazione ordinaria sull’intero reddito imponibile (colonna 4 rigo RN5), non dovete compilare le colonne 1, 2 e 3 e nella colonna 4 dovete indicare l’imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di colonna 4 del rigo RN5 determinata con le modalità ordinarie. Se fruite contemporaneamente di entrambe le agevolazioni sopra indicate (attività sportive dilettantistiche e concordato preventivo biennale) vedete in APPENDICE la voce "Contemporanea presenza di più agevolazioni ".

        DETRAZIONE PER IL CONIUGE A CARICO
        Rigo RN7: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico. Scrivete l’importo per la detrazione che spetta per il coniuge a carico. L’importo della detrazione varia a seconda del vostro reddito complessivo. Per calcolare l’importo della detrazione in base al reddito, consultate la tabella che segue.

      DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO

      Reddito complessivo

      Detrazione

      fino a euro 15.494,00 euro 546,18
      oltre euro 15.494,00 e fino a euro 30.987,00 euro 496,60 
      oltre euro 30.987,00 e fino a euro 51.646,00 euro 459,42
      oltre euro 51.646,00 euro 422,23

      È bene ricordare che:

      • la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, ad esempio se vi siete sposati nel mese di giugno la detrazione spetta per 7 mesi;
      • nel caso in cui entrambi i coniugi possiedono redditi di ammontare complessivo non superiore a euro 2.841,00, la detrazione spetta comunque ad uno solo di essi.

      DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
      Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico. Scrivete l’importo per la detrazione complessivamente spettante per i familiari a carico (figli e altri familiari a carico). Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è superiore a euro 51.646,00 la detrazione per figlio (sia primo che successivo) ed altro familiare a carico spetta nella misura di euro 285,08 annui per ciascun soggetto a carico.
      Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è inferiore o uguale a euro 51.646,00, la detrazione per il primo figlio e per gli altri familiari a carico spetta nella misura di euro 303,68 annui per ciascun soggetto a carico. Per i figli successivi al primo, invece, la detrazione spetta nella misura di euro 336,73 annui per ciascuno di essi.
      È inoltre prevista un’elevazione della detrazione a euro 516,46 per ciascun figlio in relazione all’ammontare del reddito complessivo ed al numero di figli. In particolare la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti per i quali risultano verificate le seguenti condizioni:

      • reddito complessivo non superiore a euro 36.152,00 e con un figlio a carico;
      • reddito complessivo non superiore a euro 41.317,00 e con due figli a carico;
      • reddito complessivo non superiore a euro 46.481,00 e con tre figli a carico;
      • con almeno quattro figli a carico a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
        Per ciascun figlio a carico portatore di handicap, la detrazione spettante è aumentata a euro 774,69 indipendentemente dal reddito complessivo e dal numero di figli. Si precisa che questa detrazione sostituisce quella normalmente spettante in assenza di handicap.

      Ulteriore detrazione per figli minori di tre anni
      È previsto un incremento della detrazione per figli a carico di euro 123,95 per ciascun figlio di età non superiore a tre anni. L’incremento della detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il figlio ha avuto un’età inferiore a tre anni e alla percentuale riportata a colonna 7 del prospetto "Familiari a carico" del quadro RP.
      L’ulteriore detrazione di euro 123,95 per il figlio minore di tre anni non spetta quando per il figlio è attribuita una delle seguenti detrazioni:

      • detrazione spettante per il coniuge (nel caso di mancanza dello stesso);
      • detrazione prevista per figlio disabile;
      • detrazione elevata a euro 516,46.
        L’importo di ciascuna detrazione deve tenere conto della misura percentuale riportata nel prospetto "Familiari a carico" (colonna 7) e del numero dei mesi per i quali il familiare risulta a carico (colonna 5).
        Ad esempio per un figlio nato il 5 settembre 2004 la detrazione spetta per 4 mesi.
        Avete la possibilità di scegliere la detrazione più favorevole tra quella prevista per il figlio e quella prevista per il coniuge a carico nel caso di mancanza di quest’ultimo (vedete nel capitolo 5 le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico).
        Qualora abbiate figli di età inferiore a tre anni, ai fini del raffronto delle due possibili detrazioni, dovete sommare all’importo della detrazione prevista per il figlio a carico anche l’ulteriore detrazione di euro 123,95 se spettante.
        Per una agevole determinazione della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, potete utilizzare la tabella che segue suddivisa in relazione al numero di figli; a tal fine dovete considerare il numero di figli a vostro carico ed individuare la detrazione spettante per ciascun figlio con riferimento all’ammontare del reddito complessivo ed alla condizione di primo figlio o di figlio successivo al primo.

      DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

      DETRAZIONI PER 1 FIGLIO

      Reddito complessivo Detrazione primo figlio
        fino a euro 36.152,00 euro 516,46  
      oltre euro 36.152,00 fino a euro 51.646,00 euro 303,68  
      oltre euro 51.646,00   euro 285,08  

      DETRAZIONI PER 2 FIGLI

      Reddito complessivo  Detrazione primo figlio Detrazione figli successivi al primo
        fino a euro 41.317,00  euro 516,46 euro 516,46
      oltre euro 41.317,00   fino a euro 51.646,00 euro 303,68 euro 336,73
      oltre euro 51.646,00    euro 285,08 euro 285,08
      DETRAZIONI PER 3 FIGLI
      Reddito complessivo  Detrazione primo figlio Detrazione figli successivi al primo

      fino a euro 46.481,00

      euro 516,46 euro 516,46
      oltre euro 46.481,00  

      fino a euro 51.646,00

      euro 303,68 euro 336,73
      oltre euro 51.646,00    euro 285,08 euro 285,08

      DETRAZIONI PER 4 O PIÙ FIGLI

      Reddito complessivo  Detrazione primo figlio Detrazione figli successivi al primo
      Indipendentemente dall’importo del reddito complessivo euro 516,46 euro 516,46
      Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69.

      La tabella che segue è relativa alle detrazioni per altri familiari a carico.

      DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

      Reddito complessivo

      Detrazione

      fino a euro 51.646,00 euro 303,68
      oltre euro 51.646,00 euro 285,08

      Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Detrazione per figli e altri familiari a carico"

      DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE, LAVORO AUTONOMO/IMPRESA
      Rigo RN9: dovete compilare questo rigo se avete uno o più dei seguenti redditi:

      • redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente;
      • redditi di pensione;
      • redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilità semplificata (quadro RE sezione I – redditi previsti dall’art. 53, comma 1 del Tuir –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilità semplificata).
        L’importo delle detrazioni è commisurato all’ammontare del reddito complessivo, diminuito del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e, competendo in misura piena, non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell’anno.
        Si precisa che le detrazioni per lavoro dipendente, per pensione e per redditi di lavoro autonomo e d’impresa in contabilità semplificata non sono cumulabili tra loro.
        Pertanto, qualora abbiate posseduto redditi relativi a più di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle detrazioni previste optando per quella più favorevole.

      Detrazioni per redditi di lavoro dipendente
      Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilati ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore a euro 27.000,00 ma non a euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella.

      DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

      Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 4 – RN2)

      Detrazione
      oltre euro 27.000,00 e fino a euro 29.500,00 euro 130,00
      oltre euro 29.500,00 e fino a euro 36.500,00 euro 235,00
      oltre euro 36.500,00 e fino a euro 41.500,00 euro 180,00
      oltre euro 41.500,00 e fino a euro 46.700,00 euro 130,00
      oltre euro 46.700,00 e fino a euro 52.000,00 euro 25,00

       

      Detrazioni per redditi di pensione
      Se al reddito complessivo concorrono redditi di pensione ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 24.500,00 ma non ad euro 52.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella.

      DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE

      Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale  e relative pertinenze (RN1 col. 4 – RN2)

      Detrazione
      oltre euro 24.500,00  e fino a euro 27.000,00 euro 70,00
      oltre euro 27.000,00 e fino a euro 29.000,00 euro 170,00
      oltre euro 29.000,00 e fino a euro 31.000,00 euro 290,00
      oltre euro 31.000,00 e fino a euro 36.500,00 euro 230,00
      oltre euro 36.500,00 e fino a euro 41.500,00 euro 180,00
      oltre euro 41.500,00 e fino a euro 46.700,00 euro 130,00
      oltre euro 46.700,00 e fino a euro 52.000,00 euro 25,00

      Detrazioni per redditi di lavoro autonomo e/o di impresa in contabilità semplificata
      Se al reddito complessivo concorrono redditi di lavoro autonomo e/o d’impresa in contabilità semplificata ed il reddito complessivo, diminuito del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è superiore ad euro 25.500,00 ma non ad euro 32.000,00, spetta una detrazione nella misura indicata nella seguente tabella.

      DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E/O DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

      Reddito complessivo al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze (RN1 col. 4 – RN2)

      Detrazione
      oltre euro 25.500,00 e fino a euro 29.400,00 euro 80,00
      oltre euro 29.400,00 e fino a euro 31.000,00 euro 126,00
      oltre euro 31.000,00  e fino a euro 32.000,00 euro 80,00


      ESEMPIO
      Contribuente con la seguente situazione.

      Redditi di lavoro dipendente = 28.000
      Redditi di lavoro autonomo = 4.000
      Abitazione principale = 1.000
      Reddito complessivo (RN1 colonna 4) = 33.000
      Reddito complessivo al netto dell’abitazione principale in base al quale individuare la relativa detrazione = 32.000
      Detrazione per lavoro dipendente = 235
      Detrazione per lavoro autonomo = 80

      Non essendo le due detrazioni cumulabili, potrete optare per quella più favorevole che, nell’esempio indicato, risulta essere quella di lavoro dipendente, in quanto di ammontare più elevato. Riportate quindi l’importo di euro 235,00 nel rigo RN9.

      Detrazione per oneri indicati nella Sez. I, quadro RP
      Rigo RN10: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP18, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

      Detrazione per oneri indicati nella Sez. III, quadro RP
      Rigo RN11: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 41 per cento dell’importo indicato nel rigo RP30 e scrivetelo nel presente rigo.

      Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%
      Rigo RN12: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per "Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio". In tal caso, calcolate il 36 per cento dell’importo indicato nel rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

      Detrazione per oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP
      Rigo RN13: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. IV del quadro RP.
      Se avete compilato il rigo RP35, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 4).
      La detrazione è pari:

      • a euro 495,80 se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) non supera euro 15.493,71;
      • a euro 247,90, se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
        Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

        Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2004 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta è pari a.

      247,90 x

      50

       x 180 = euro 61,13 arrotondata a euro 61,00
        100

      365

       

      Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
      La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN13.
      Se avete compilato il rigo RP36 dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 4).
      La detrazione è pari:

      • a euro 991,60 se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) non supera euro 15.493, 71;
      • a euro 495,80, se il reddito complessivo (RN1, colonna 4 ) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
        Se il reddito complessivo (RN1, colonna 4) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
        Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
        La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN13.
        Se avete barrato la casella del rigo RP37, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare euro 516,46 nel rigo RN13.
        Se avete compilato il rigo RP38, relativo alla detrazione dell’importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN13.

      TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA
      Rigo RN14: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN7 a RN13.

      Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie
      Rigo RN15: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP18 non barrata).
      In mancanza di rateizzazione riportate nel presente rigo il 19 per cento dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

      Credito d’imposta per il riacquisto prima casa
      Rigo RN16: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall’IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR).
      In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.

      Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
      Rigo RN17: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell’IRPEF il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR.
      In tale caso, riportate nel presente rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo CR9.

      TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA
      Rigo RN18: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d’imposta indicati nei righi RN15, RN16 e RN17.

      IMPOSTA NETTA
      Rigo RN19: questo rigo serve per calcolare l’importo della vostra imposta netta.
      A tal fine effettuate il seguente calcolo.

      RN6 col. 4 – RN14 – RN18

      Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato
      è negativo scrivete zero.
      È prevista un’agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo è costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall’abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.
      Per tali contribuenti l’art. 12, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell’abitazione principale, ed euro 7.500,00.
      Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l’imposta netta da riportare nel rigo RN19 nel modo seguente:

        1) calcolate l’ammontare massimo dell’imposta dovuta:

      RN1 col. 4 – (RN2 + RA11 col. 9 + RA11 col. 10) – 7.500

      2) calcolate l’imposta netta:

      RN6 col. 4 – RN14 – RN18
      (indicate zero se il risultato è negativo.

      3) riportate nel rigo RN19 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.
       .

      ESEMPIO

      Contribuente che ha la seguente situazione.

      Reddito di pensione: 7.600
      Abitazione Principale (RN2): 600
      Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10): 100
      Reddito complessivo (RN1 col. 4): 8.300
         
      Imposta Lorda (RN6 col. 4):  204
      Totale detrazioni (RN14): 50
         
      a) calcolate l’ammontare massimo dell’imposta dovuta: 8.300 – (600 + 100) – 7.500 = 100
      b) calcolate l’imposta netta: 204 (RN6 col. 4) – 50 (RN14) = 154
      c) riportate nel rigo RN19 l’importo di euro 100  

      CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
      Rigo RN20
      : questo rigo è riservato all’indicazione dei dati relativi alla determinazione dell’imposta netta con riferimento alle disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002.
      Il contribuente ha la facoltà di determinare l’imposta dovuta applicando le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2004 ovvero quelle in vigore al 31/12/2002 se più favorevoli (c.d. "Clausola di salvaguardia").
      Tenuto conto che l’imposta netta indicata nel rigo RN19 è quella determinata con la normativa in vigore al 31  dicembre 2004, se intendete avvalervi della possibilità di applicare la clausola di salvaguardia, è necessario determinare l’imposta netta anche con riferimento alle disposizioni in vigore nell’anno d’imposta 2002. A tal fine seguite le istruzioni contenute nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l’APPENDICE.
      In questo caso, se avete determinato un’imposta netta (normativa in vigore al 31/12/2002) di importo inferiore rispetto a quella indicata al rigo RN19 (normativa in vigore al 31 dicembre 2004) e pertanto avete compilato il presente rigo, l’importo da considerare per la compilazione dei successivi righi del quadro RN è quello indicato nella colonna 4 del rigo RN20 anzichè quello del rigo RN19.
      Se invece non intendete avvalervi della clausola di salvaguardia continuate la compilazione del quadro RN seguendo le istruzioni relative al rigo RN21.

      Crediti per imposte pagate all’estero
      Rigo RN21: questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d’imposta spettanti. A tal fine dovete compilare la sez. I-A e la sez. I-B del quadro CR ed indicare in questo rigo:

      • nella colonna 1 il credito d’imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
      • nella colonna 2 il credito d’imposta complessivamente spettante costituito dalla somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 del quadro CR.

      Altri crediti d’imposta
      Rigo RN22:

      • nella colonna 1 riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta limitati relativi agli investimenti in fondi comuni
        ed indicati nei seguenti righi: RH18 colonna 1; RG35 colonna 1; RF61 colonna 1.
        Si ricorda che l’importo del rigo RN22, colonna 1, non può comunque essere superiore all’importo dell’imposta netta (rigo RN19, ovvero RN20, colonna 4, nel caso di applicazione della "Clausola di salvaguardia");
      • nella colonna 2 riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta ordinari relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi: RH18 colonna 2; RG35 colonna 2; RF61 colonna 2;
      • nella colonna 3 indicare i seguenti crediti di imposta:
        • il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
        • il credito indicato nella colonna 3 del rigo RH18 del quadro RH;
        • il credito indicato nel rigo RH20 del quadro RH (totale credito per imposte estere ante opzione);
        • il credito indicato nella colonna 3 del rigo RF61 del quadro RF;
        • il credito indicato nella colonna 3 del rigo RG35 del quadro RG;
        • il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS36 ed RS37 del quadro RS compilati (art. 167, comma 6 e comma 7 del Tuir);
        • l’importo dell’imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
        • i crediti di imposta di cui all’articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
        • il credito d’imposta di cui all’art. 7, D.L. n. 351 del 25/9/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23/11/2001.

      RITENUTE TOTALI
      Rigo RN23: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
      Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella colonna 2, l’importo del rigo RC10.
      Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN23 colonna 2 l’importo presente in colonna 2 del rigo "Reddito complessivo e totale ritenute" dello "Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute".
      Nella colonna 1 del rigo RN23, scrivete l’importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell’importo di colonna 2.

      Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

      Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN23 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce "Lavori socialmente utili agevolati".

      Altre ritenute subite
      Rigo RN24: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall’UNIRE e quelle operate dall’INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

      Differenza
      Rigo RN25: scrivete l’importo che risulta dalla seguente operazione.

      RN19 – RN21 col. 2 – RN22 col. 1 – RN22 col. 2 – RN22 col. 3 – RN23 col. 2 – RN24

      Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.
      Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, nel rigo RN25 riportate invece il risultato della seguente operazione.

      RN20 col. 4 – RN21 col. 2 – RN22 col. 1 – RN22 col. 2 – RN22 col. 3 – RN23 col. 2 – RN24

      Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

      Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
      Rigo RN26: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN25, solo se usufruite di crediti d’imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.

      Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione
      Rigo RN27
      : dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2004.
      Se nel 2004 avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN27 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 21 del CUD 2005, o del CUD 2004. Potete scrivere nel rigo RN27 anche l’eccedenza dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.
      In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2004 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):

      • se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN27 l’importo comunicato.
        Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
      • se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN27 l’importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).
        Da quest’anno i contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH22 del quadro RH (eccedenza d’imposta attribuita al socio dalla società).
        Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d’imposta di società trasparenti indicate nella colonna 5 del rigo RF61 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 5 del rigo RG35 del quadro RG.

      Può essere utile vedere in APPENDICE, voci " Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d’imposta" e "Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione"

      Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24
      Rigo RN28: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN27, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.
      Nello stesso rigo dovete comprendere anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

      ACCONTI VERSATI
      Rigo RN29: dovete compilare questo rigo per riportare l’importo degli acconti indicati nella colonna "Importi a debito versati" della Sezione "Erario" del mod. F24. In particolare, dovete indicare:

      • nella colonna 1 l’importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
      • nella colonna 2 la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.
        Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati.
        Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN29, colonna 2, gli importi trattenuti da quest’ultimo, pari alla somma dei punti 18 e 19 del CUD 2005 o del CUD 2004. Anche in questo caso l’importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell’acconto.
        Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 1 scrivete l’importo di questi acconti, già compresi nell’importo indicato nella colonna 2. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.

      Può essere utile vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

      È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell’IRPEF per il 2004.
      Da quest’anno i contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH23 del quadro RH (acconti d’imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).
      Inoltre in tale rigo devono essere riportati anche gli acconti d’imposta di società trasparenti indicati nella colonna 6 del rigo RF61 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 6 del rigo RG35 del quadro RG.

      IRPEF da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2005
      Rigo RN30: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2005 precedentemente presentato.
      Nella colonna 1 riportate quanto indicato nel rigo 36 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
      Nella colonna 2 riportate quanto indicato nel rigo 37 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
      Righi RN31 e RN32: dovete compilare questi righi per determinare l’imposta a debito o a credito.
      A tal fine effettuate la seguente operazione.

      RN25 – RN26 – RN27 + RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 1 + RN30 col. 2

      Imposta a debito o a credito
      Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RN31 (imposta a debito).
      Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN32 (imposta a credito).
      È bene sapere che l’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata se non supera euro 10,33.
      Per utilizzare l’eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

      RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D’IMPOSTA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
      Rigo RN33: dovete compilare questo rigo per indicare l’eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN15, RN16 e RN17 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
      A tal fine operate come segue:

      • calcolare la differenza tra l’ammontare dell’imposta lorda, scritta nel rigo RN6 col. 4 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN14.
        Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e pertanto di compilazione del rigo RN20, ai fini della determinazione della predetta differenza si deve fare riferimento all’ammontare dell’imposta lorda e del totale delle detrazioni determinate con riferimento alla normativa in vigore al 31/12/2002. Tali importi sono quelli indicati ai righi RN6 e RN14 dello schema per la determinazione dell’IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" che trovate dopo l’APPENDICE ;
      • se tale differenza è superiore o uguale all’importo delle detrazioni indicate nel rigo RN18, non dovete compilare questo rigo RN33;
      • se invece tale differenza è inferiore all’importo del rigo RN18, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN15 a RN17 indicare nella relativa colonna del rigo RN33 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
        In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l’importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN33 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell’imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l’importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN33 diviso 0,19.
        L’importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

      ESEMPIO

      Imposta lorda  = 4.000
      Totale detrazioni (rigo RN14) = 1.000
      Differenza tra imposta lorda e rigo RN14 (4.000 – 1.000) = 3.000
      Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN16) = 3.100
      Credito per l’incremento dell’occupazione (rigo RN17) = 500
      Totale altre detrazioni (rigo RN18) = 3.600

      Essendo la differenza tra l’imposta lorda e il rigo RN14 (euro 3.000) inferiore all’importo del rigo RN18 (euro 3.600), il contribuente può indicare l’importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN33 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene più opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN33.
      A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione del rigo RN33:

      Ipotesi 1:     Rigo 33 col. 2 = 600     Rigo 33 col. 3 = 0
      Ipotesi 2:     Rigo 33 col. 2 = 100     Rigo 33 col. 3 = 500
      Ipotesi 3:     Rigo 33 col. 2 = 300     Rigo 33 col. 3 = 300
      Si precisa che nell’esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN33 in quanto d’importo superiore a quello del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui al rigo RN17.

      8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF

      Chi è tenuto al pagamento
      In relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, siete obbligati al pagamento dell’addizionale regionale all’lRPEF e, se deliberata dal Comune, dell’addizionale comunale all’lRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2004, dovete l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’imposta che vi spettano e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

      Chi non è tenuto al pagamento
      Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:

      • possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF;
      • possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF;
      • possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
      • avete un’imposta lorda (rigo RN6, col. 4, oppure RN20 col. 2 in caso di applicazione della clausola di salvaguardia) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN14 e RN15, dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, indicati nel rigo RN21, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN22 col.1 e col. 2, non supera euro 10,33.

      Come si determina
      Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’IRPEF stessa.

      Aliquote
      In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni, con proprio provvedimento, hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
      Per il 2004 l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata. Consultate l’apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.
      Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

      Domicilio fiscale
      Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
      Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2004. Per ulteriori chiarimenti consultate le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali - Domicilio fiscale al 31 dicembre 2004").

      Quando e come si effettua il versamento
      Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’lRPEF.
      Non è dovuto, quindi, alcun acconto.

      SEZIONE I
      COME SI CALCOLA L’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF

      Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.
      Rigo RV1: scrivete l’importo pari alla differenza tra l’importo di rigo RN1, colonna 4 e la somma dei righi RN2 e RN3.
      Rigo RV2:

      • nella colonna 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia, Puglia e Veneto e che si trovano nelle condizioni riportate in APPENDICE alla voce "Addizionale regionale - Casi particolari ".
        Qualora ricorrano le suddette condizioni è necessario compilare la presente casella per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90 per cento. La modalità di compilazione si differenzia a seconda della regione di appartenenza.
        In particolare, coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Puglia dovranno barrare la casella, mentre coloro che hanno il domicilio nella regione Veneto dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda della particolare condizione in cui si trovano;
      • nella colonna 2 scrivete l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004 e determinata, applicando all’importo scritto nel rigo RV1, le aliquote previste dalle singole regioni e con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.
        Si precisa che per :
        • l’addizionale regionale relativa alla regione Piemonte per i redditi (rigo RV1) superiori o uguali a euro 10.504,74 l’aliquota dell’1,4 per cento si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.504,74. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l’imposta dovuta sarà pari ed euro 210,00;
        • l’addizionale regionale relativa alla regione Umbria per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 15.000,00 l’aliquota dell’1,10 per cento si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00.
          Ad esempio per un reddito di euro 20.000,00 l’imposta dovuta sarà pari ed euro 220,00;
        • l’addizionale regionale relativa alla regione Veneto è prevista l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,9 per cento se l’imponibile (rigo RV1) non è superiore a euro 14.500,00. Se l’imponibile risulta invece superiore ad euro 14.500,00, si applicano le aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella che segue. Ad esempio, per un contribuente con un reddito imponibile di euro 10,000,00 l’addizionale regionale dovuta sarà pari ad euro 90,00 (0,9 per cento di 10.000,00). Per un contribuente con un imponibile di euro 15.000,00, l’addizionale regionale dovuta è pari ad euro 180,00 (1,2 per cento di 15.000,00).
      Vedere in APPENDICE, voci "Addizionale regionale - Casi particolari" e "Eventi eccezionali"

      TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2004

      REGIONE Scaglioni di reddito Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi
      compresi negli scaglioni
      (Regioni Lombardia, Marche e Veneto)
      NOTE
      oltre euro fino a euro
      Abruzzo Per qualunque reddito 0,90%    
      Basilicata Per qualunque reddito 0,90%    
      Bolzano Per qualunque reddito 0,90%    
      Calabria Per qualunque reddito 1,40%    
      Campania Per qualunque reddito 0,90%    
      Emilia Romagna Per qualunque reddito 0,90%    
      Friuli Venezia Giulia Per qualunque reddito 0,90%    
      Lazio Per qualunque reddito 0,90%    
      Liguria Per qualunque reddito 0,90%    
      Lombardia   15.493,71 1,20% 1,2% sull’intero importo È prevista l"applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Vedere in appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari ".
      15.493,71 30.987,41 1,30% 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71
      30.987,41   1,40% 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41
      Marche 15.493,71 0,90% 0,90% sull’intero importo  
      15.493,71 30.987,41 1,40% 139,44 + 1,40% sulla parte che eccede 15.493,71
      30.987,41 69.721,68 3,60% 356,35 + 3,60% sulla parte che eccede 30.987,41
      69.721,68 4,00% 1.750,78 + 4,00% sulla parte che eccede 69.721,68
      Molise Per qualunque reddito 0,90%    
      Piemonte Per redditi inferiori a euro 10.504,74 0,90%  0,90% sull’intero importo Per redditi superiori o uguali a euro 10.504,74l’aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e  non solo sulla parte che eccede euro 10.504,74.
      Per i redditi superiori o uguali a euro10.504,74 1,40 % 1,40% sull’intero importo
      Puglia Per qualunque reddito 1,10%   Si applica l'aliquota dello 0,9% per i residenti al 31/10/2002 nelle zone terremotate nei seguenti comuni:
      • Casalnuovo Monterotaro
      • Pietra Montecorvino
      • Carlantino
      • Casalvecchio di Puglia
      • Castelnuovo della Daunia
      • Celenza Valfortore
      • Chieuti
      • Poggio Imperiale
      • San Paolo di Civitate.
      Vedere in appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".
      Sardegna Per qualunque reddito 0,90%    
      Sicilia Per qualunque reddito 0,90%    
      Toscana Per qualunque reddito 0,90%    
      Trento Per qualunque reddito 0,90%    
      Umbria Per redditi fino a euro 15.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo  Per i redditi superiori a euro 15.000,00 l'aliquota del   1,10 % si applica sull'intero  ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00.
      Per redditi superiori a euro 15.000,00 1,10% 1,10% sull’intero importo
      Valle d'Aosta Per qualunque reddito 0,90%  
      Veneto 15.000,00 1,20% 1,20% sull’intero importo È prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90% nei seguenti casi:
      • Contribuenti con redditi non superiori ad euro 14.500,00
      • Contribuenti con redditi non superiori ad euro 15.000,00 derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere
      • Contribuenti disabili o con a carico fiscalmente un familiare disabile
        Vedere in Appendice voce "Addizionale regionale - casi particolari".
      15.000,00 29.000,00 1,30% 180,00 + 1,30% sulla parte che eccede 15.000,00
      29.000,00 1,40% 362,00 + 1,40% sulla parte che eccede 29.000,00

      Rigo RV3:

      • nella colonna 1 scrivete l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari);
      • nella colonna 2 scrivete l’ammontare dell’addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell’importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 16 del CUD 2005 o del CUD 2004;
      • nella colonna 3 scrivete l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta se nel 2004 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all’importo indicato nel rigo RC14 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l’importo indicato nel rigo RL23, colonna 2.
        Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l’ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1 dello stesso rigo.

      Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
      Nella colonna 1 indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2003, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione ".
      Nella colonna 2 indicate l’ammontare dell’eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2004. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 22 del CUD 2005 o del CUD 2004.

      Rigo RV5: scrivete l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.

      Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2005 precedentemente presentato.
      Nella colonna 1 riportate quanto indicato nel rigo 38 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
      Nella colonna 2 riportate quanto indicato nel rigo 39 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
      Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l’addizionale regionale a debito o a credito.
      A tal fine effettuate la seguente operazione:

      • RV2 colonna 2 – RV3 colonna 3 – RV4 colonna 2 + RV5 – RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2
      • se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV7;
      • se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

      SEZIONE II
      COME SI CALCOLA L’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

      Rigo RV9: scrivete l’aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2004. Consultate l’apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale all’IRPEF.

      Rigo RV10: scrivete l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all’importo riportato al rigo RV1, l’aliquota indicata al rigo RV9.

      Rigo RV11:

      • nella colonna 1 scrivete l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta diversa da quella indicata nel quadro RC;
      • nella colonna 2 scrivete l’addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell’importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 17 del CUD 2005 o del CUD 2004;
      • nella colonna 3 scrivete l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta.
        Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.
        In questa colonna va riportato anche l’ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1.

      Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
      Nella colonna 1 indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2003, che potete trovare in APPENDICE, voce "Tabella Codici Regione".
      Nella colonna 2 indicate l’ammontare dell’eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2004. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 23 del CUD 2005 o del CUD 2004.

      Rigo RV13: scrivete l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.

      Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2005 precedentemente presentato.
      Nella colonna 1 riportate quanto indicato nel rigo 40 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
      Nella colonna 2 riportate quanto indicato nel rigo 41 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

      Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l’addizionale comunale a debito o a credito.
      A tal fine effettuate la seguente operazione:

      • RV10 – RV11 colonna 3 – RV12 colonna 2 + RV13 – RV14 colonna 1 + RV14 colonna 2
      • se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV15;
      • se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.
      Vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

      9. QUADRO CR - CREDITI D’IMPOSTA

      Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o rappresentare alcuni crediti d’imposta.
      Questo quadro si compone di tre sezioni:

      • Sezione I: riservata ai crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
      • Sezione II: riservata ai crediti d’imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d’imposta per i canoni di locazione non percepiti.
      • Sezione III: riservata ai crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione.

      SEZIONE I
      La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d’imposta.
      Si precisa che coloro che intendono fruire della detrazione d’imposta per redditi d’impresa prodotti all’estero (comma 1 dell’art. 165 del Tuir) devono compilare la presente sezione, indipendentemente dalla compilazione del prospetto dei crediti d’imposta presente nel quadro RS del terzo fascicolo. Quest’ultimo prospetto, infatti, si riferisce esclusivamente ai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nel comma 6 dell’art. 165 del Tuir e relative alla possibilità di riportare a nuovo l’eccedenza dell’imposta estera. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro RS contenute nel terzo fascicolo.
      Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2004 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
      Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
      Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l’aliquota prevista dalla convenzione.
      Per maggiori informazioni si rimanda alla voce "Utili prodotti all’estero" presente nell’APPENDICE del FASCICOLO 2.
      Può accadere che nel 2004 sia stata pagata in via definitiva un’imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell’anno 2004 devono essere dichiarati per l’intero ammontare nella presente dichiarazione, l’imposta estera non pagata, in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
      Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2004 imposte estere relative a redditi percepiti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d’imposta.
      Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa); cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l’Argentina, n. 282 del 27/4/1982 o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile n. 844 del 29/11/1980.
      Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.
      Per poter usufruire del credito d’imposta è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B: la prima è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta, la seconda è riservata alla determinazione del credito d’imposta spettante.
      Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero, ai sensi del comma 1 dell’art.165 del Tuir, spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.
      Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante è necessario:

      • ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo). Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
      • ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.
        A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.

      SEZIONE I - A
      Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e percepiti nel medesimo anno ma appartenenti a categorie reddituali diverse, dovete compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.
      In particolare nei righi da CR1 a CR4 dovete indicare:

      • nella colonna 1, il codice dello stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall’ Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell’appendice;
      • nella colonna 2, l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2004 indicare "2004";
      • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2004, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RF, RG, RH, RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2005 o nel CUD 2004, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
      • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2005 o nel CUD 2004, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. I contribuenti che, avendo prodotto all’estero redditi di impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del Tuir devono indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi e compilare la colonna 10 seguendo le relative istruzioni;
      • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno indicato è il 2004 riportare l’importo indicato in colonna 4 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 3 del rigo RN1 (credito d’imposta per fondi comuni); se invece l’anno indicato è precedente al 2004, l’importo da indicare in questa colonna è dato dalla somma del reddito complessivo (se l’anno di colonna 2 è il 2003: rigo RN1 col. 4 del mod. UNICO PF 2004 o rigo 6 del mod. 730-3/2004; per gli anni precedenti al 2003: rigo RN1 col. 2 del modello UNICO Persone Fisiche o rigo 6 del mod. 730-3) e degli eventuali crediti d’imposta sui dividendi (rigo RN2 del mod. UNICO PF o rigo 7 del mod. 730-3).
        Si precisa che, se il reddito complessivo è composto anche da redditi d’impresa che risultano influenzati nella loro determinazione da eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d’imposta, in conformità a quanto disposto nel comma 1 dell’art. 165 del Tuir, ed a differenza di quanto previsto dall’ ex. art. 15 del Tuir, l’importo da indicare in questa colonna non va aumentato delle eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di cui sopra;
      • nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN6 col. 4 (o dal rigo RN20 col. 2 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l’anno è il 2003, tale dato è desumibile dal rigo RN7, col. 4 (o dal rigo RN21 col. 2 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO - Persone Fisiche 2004 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2004;
      • nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2004, tale dato è desumibile dal rigo RN19 (o dal rigo RN20 col. 4 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l’anno è il 2003, tale dato è desumibile dal rigo RN20, col. 4 (o dal rigo RN21 col. 4 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO - Persone Fisiche 2004 o dal rigo 23 del Mod. 730-3/2004;
      • nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato a colonna 2. Pertanto, è necessario compilare questa colonna solo se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il quadro CR sez. I del mod. UNICO Persone Fisiche o il rigo F8 del quadro F del mod. 730 con riferimento ad un anno di produzione del reddito estero per il quale anche nella presente dichiarazione dei redditi si richiede di fruire del credito d’imposta.
        I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO PF 2004 devono compilare tale colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 del quadro CR del mod. UNICO PF 2004. In tale caso, se nella precedente dichiarazione è stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l’importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella precedente dichiarazione sono stati compilati più righi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all’estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero – Casi particolari"???.
        I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2004 devono compilare tale colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F.
        In tale caso, se nella precedente dichiarazione è stato compilato un solo rigo F8 o più righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l’importo da indicare in questa colonna può essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella precedente dichiarazione sono stati compilati più righi F8 del quadro F per redditi prodotti all’estero in anni diversi consultare in appendice la voce "Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero – Casi particolari".
      • nella colonna 9, l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda italiana; a tale fine indicare il minore tra quanto indicato a colonna 4 (imposta estera) ed il risultato corrispondente al rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo).

        colonna 3 rigo CR x colonna 6 rigo CR
        colonna 5 rigo C.
      • la colonna 10 è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all’estero redditi di impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del Tuir. Tale comma prevede, per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione, la possibilità di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi (dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2006 relativa all’anno d’imposta 2005). Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota di imposta, già compresa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte pagate all’estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

      SEZIONE I - B
      Con riferimento all’importo indicato a colonna 9 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
      Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 9 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 4 righi di cui i primi 2 relativi all’anno 2003 e i rimanenti 2 righi relativi all’anno 2004, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l’anno 2003 ed uno per l’anno 2004).
      In particolare nei righi da CR5 a CR6 dovete indicare:

      • nella colonna 1, l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);
      • nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da CR1 a CR4 riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
      • nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
      • nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo.
        Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella colonna 2 del rigo RN21.
        Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori.
      Stato
      (col. 1)
      Anno
      (col. 2)
      Reddito
      estero
      (col. 3)
      Imposta
      estera
      (col. 4)
      Reddito
      complessivo
      (col. 5)
      Imposta
      lorda
      (col. 6)
      Imposta
      netta
      (col. 7)
      Credito
      precedenti
      dichiarazioni
      (col. 8)
      Quota
      imposta
      lorda italiana
      (col. 9)
      a 2002   10     50 10 10
      b 2002   20     50 10 15
      c 2003   20     60 15 20
      d 2004   30     20   25


      i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.
      Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori.

      Anno
      (col. 1)
      Totale colonne 9 riferite
      allo stesso anno (col. 2)
      Capienza nell’imposta netta (col. 3)
      (col. 7 - col. 8 sez. I-A)
      Credito utilizzato nella presente dichiarazione (col. 4) (minore tra col. 2 e col. 3)
      2002 25 40 25
      2003 20 45 20
      2004 25 20 20

      Nella colonna 2 del rigo RN21 dovrà essere riportato l’importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

      SEZIONE II
      La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.

      Rigo CR7 - Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
      Il rigo CR7 deve essere compilato se avete maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
      Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce "Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa".

      Come si compila il rigo CR7
      Questo rigo si compone di tre colonne:

      • nella colonna 1 deve essere riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN17, colonna 1, del quadro RN del Mod. UNICO 2004, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 31 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2004;
      • Utilizzo del credito d’imposta
      • nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2004, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
        • che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
        • che l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
        • che non siano decaduti dal beneficio prima casa.
          L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
      • nella colonna 3 deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.

      In quali casi non dovete compilare il rigo CR7
      Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

      • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
      • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

      Rigo CR8 - Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti
      Nel rigo CR8 dovete indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce "Crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti ").

      SEZIONE III
      Rigo CR9 - Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
      Dovete compilare questa sezione se avete diritto al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall’art. 63 della legge n. 289 del 2002. Potete comunque compilare questa sezione solo se non esercitate un’attività professionale o d’impresa ed avete assunto, ad esempio, una collaboratrice domestica, una baby-sitter o un’ assistente per persona anziana o portatore di handicap; se invece esercitate una delle anzidette attività, dovete compilare, anche in relazione alle assunzioni di collaboratori domestici ecc., la relativa sezione del quadro RU.
      Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall’IRPEF. Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
      Per avere diritto all’agevolazione è necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di età non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi. Quest’ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.
      Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.
      Il rigo CR9 si compone di tre colonne. In particolare, indicare:

      • nella colonna 1, il credito d’imposta residuo per le nuove assunzioni indicato nel rigo RN35, colonna 3, del Mod. UNICO 2004, ovvero nel rigo 32 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2004;
      • nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel 2004, entro i limiti del contributo riconosciuto con il provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell’ istanza di attribuzione del credito d’imposta.
        A partire dall’anno 2003, per fruire del contributo è necessario presentare un’apposita istanza preventiva, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate ed ottenerne l’accoglimento.
        È consentita la presentazione dell’istanza fino al 31 dicembre 2006 anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall’anno 2003.
        Il credito d’imposta spetta in misura pari a euro 100,00, ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all’atto dell’assunzione abbia un’età superiore a 45 anni; inoltre, se l’assunzione è effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce "Ulteriore credito d’imposta per nuove assunzioni").
        Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002.
      • nella colonna 3, il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24; se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna 3 l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d’imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

      10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI
      Generalità
      Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento annuale dell’Iva.
      Il presente quadro è composto da tre sezioni:

      • la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
      • la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
      • la terza, relativa all’indicazione del versamento annuale dell’IVA.
      I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
      È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

      ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

      Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

      SEZIONE I
      CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

      Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze
      di versamento a saldo, nonché le relative modalità di utilizzo.
      Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione I.
      Nella colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:

      • al rigo RX1 (IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RN32, al netto dell’importo utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
      • al rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV8;
      • al rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV16;
      • al rigo RX4 (IVA), l’importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38;
      • al rigo RX5 (IRAP), l’importo a credito di cui al rigo IQ95;
      • al rigo RX6 (imposta sostitutiva di cui al quadro RT);
      • al rigo RX7 (imposte sostitutive di cui al quadro RM sez. V, X e XI);
      • al rigo RX8 (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l’importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 4.
      Nella colonna 2, va indicata l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
      La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.
      Nella colonna 3, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
      Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l’IVA deve essere indicato l’importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2005 da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata).
      Nella colonna 4, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
      ovvero, con riferimento,all’IRPEF, all’IVA ed all’IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
      Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2005 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
      Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.

      SEZIONE II
      CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

      La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

      ATTENZIONE. La presente sezione non deve essere compilata nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d’imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2005.

      La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

      1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell’eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un’attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2003, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l’eccedenza, risultante dal modello UNICO 2004, in compensazione di altri tributi a debito;
      2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
      3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2004 e/o comunicate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione.
      Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione II.

      Nella colonna 1, indicare, limitatamente ai righi RX17, RX18, RX19 e RX20 il codice tributo dell’importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall’anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX13 a RX16.
      Nella colonna 2, indicare l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2004, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2004 o riconosciute dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione.
      Nella colonna 3, indicare l’ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
      La differenza risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
      Nella colonna 4, indicare l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
      Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
      Nella colonna 5, indicare l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2004 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l’indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

      SEZIONE III
      SALDO ANNUALE IVA

      Nella presente sezione deve essere indicato l’importo dell’IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell’ipotesi in cui il totale dell’IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 126 del 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d’azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una Sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l’importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.