PARTE III - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2006

1. Compilazione del frontespizio
2. Quadro RA – Redditi dei terreni
3. Quadro RB – Redditi dei fabbricati
4. Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
5. Familiari a carico
6. Quadro RP – Oneri e spese
7. Quadro RN – Calcolo dell’IRPEF
8. Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
9. Quadro CR – Crediti d’imposta
10. Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2006 Persone Fisiche.

Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione.

Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Per facilitare l’elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.

1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell’IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di due facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda facciata comprende dieci riquadri: i primi cinque relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri, i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, alla scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF, alla sottoscrizione della dichiarazione, all’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica e al visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Dati identificativi

Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE. È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria così come riportato nell’apposito tesserino al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella “Redditi” deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell’IRAP, dell’IVA e/o quella come sostituto d’imposta (Modello 770/2006 Ordinario) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al modulo RW deve essere barrata se nel 2005 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all’estero.
La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2005 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2005 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2006 relativa all’anno 2005.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voci “Correzione del Modello 730”, “Correzione del Modello UNICO nei termini” e “Ravvedimento

Infatti ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l’obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative.
La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

  • barrare la casella corrispondente;
  • compilare ed allegare gli appositi modelli.

Dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Dichiarazione integrativa
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente può integrare la dichiarazione:
- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta o un minor credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni;
- nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d’imposta o un maggior credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell’apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolano l’esercizio dell’attività di controllo.

La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali” riportata in APPENDICE alla voce “Eventi eccezionali”.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

Può essere utile consultare in APPENDICE la voce “Eventi eccezionali

Dati personali

Luogo e data di nascita
Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova il vostro comune di nascita.
Se siete nati all’estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.

Se siete titolari di partita IVA, scrivere il numero nello spazio indicato.

Stato civile

Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:

  • casella 1: barrare, se non siete stati mai sposati;
  • casella 2: barrare, se siete sposato o sposata;
  • casella 3: barrare, se siete vedovo o vedova;
  • casella 4: barrare, se siete legalmente separato o separata;
  • casella 5: barrare, se siete divorziato o divorziata;
  • casella 6: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta;
  • casella 7: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
  • casella 8: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.

Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.

Residenza anagrafica

Qui dovete indicare l’indirizzo completo del luogo nel quale avete la residenza anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione Mod. UNICO 2006: scrivere per esteso nei relativi settori, in questo ordine:

  • il nome del Comune;
  • la sigla della Provincia;
  • il Codice di avviamento postale (CAP);
  • il codice catastale del Comune rilevandolo dall’elenco allegato;
  • la frazione, la via e il numero civico. Se volete, potete scrivere anche il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce “Domicilio fiscale diverso dalla residenza

ATTENZIONE. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza perché potrete ricevere anche attraverso tale mezzo le future comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Se avete cambiato la residenza anagrafica durante il 2005, oppure se è cambiata la residenza che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, nel primo settore del terzo rigo scrivere la data (il giorno, il mese e l’anno) della variazione.
Se presentate la dichiarazione per la prima volta scrivere la data di presentazione.

Casella 1: barrare solo se avete cambiato la residenza negli ultimi 60 giorni;
Casella 2: barrare solo se, per un provvedimento amministrativo, il vostro domicilio fiscale è diverso dalla vostra residenza anagrafica.

Domicilio fiscale al 31 dicembre 2005

Qui dovete indicare il Comune in cui avevate il domicilio fiscale al 31 dicembre 2005.
Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio a partire dal 2 novembre 2005, deve indicare il domicilio precedente a tale data.
Scrivere negli appositi spazi il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevandolo dall’elenco allegato.
Il codice catastale comunale deve essere indicato in ogni caso, mentre non è necessario scrivere il nome del Comune e la sigla della Provincia se sono uguali a quelli indicati nel settore della residenza anagrafica.

Residenti all’estero

Questa parte deve essere compilata solo dal residente all’estero seguendo le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 “PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2006”.

Dichiarazione presentata per un altro contribuente

Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce “Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”;
  • la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
  • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella M, se è maschio, oppure la casella F, se è femmina;
  • la data di nascita (il giorno, il mese e l’anno);
  • il comune o lo Stato estero in cui è nato;
  • la provincia relativa;
  • il nome del Comune nel quale ha la residenza;
  • la sigla della Provincia;
  • il Codice di avviamento postale (CAP);
  • la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.

Infine:

  • scrivere la data (il giorno, il mese e l’anno) di inizio della procedura;
  • barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
  • se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l’anno).

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce “Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente

Accettazione dell’eredità giacente

La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un’eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione presentata dal curatore con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso scrivere:

  • il codice 1, se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le modalità previste per i redditi a tassazione separata;
  • il codice 2, se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce “Accettazione dell’eredità giacente

Destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF

La legge prevede che il contribuente possa scegliere di destinare allo Stato oppure a una Istituzione religiosa l’otto per mille del gettito IRPEF.
Potete effettuare la vostra scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF a:

  • lo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
  • la Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
  • l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
    le Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
  • la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
  • la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
  • l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).

Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
Con la firma apposta nel riquadro esprimete anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell’informativa per il trattamento dei dati personali.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione alle scelte espresse.

Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell’Iperf viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo Modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.

Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di seguito indicate, potete comunque scegliere a chi destinare l’otto per mille dell’IRPEF, utilizzando la scheda “Destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF” che si trova nell’ultima pagina di questo FASCICOLO.
Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati a tenere le scritture contabili, che nel 2005 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l’imposta lorda complessiva e le ritenute subite risulta non superiore a euro 10,33.
La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
  • ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest’ultimo deve rilasciare una ricevuta con l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE DELL’IRPEF”, il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale.

In ogni caso, la scelta dell’otto per mille non determina un aumento delle imposte da pagare.
Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF che del cinque per mille dell’IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l’indicazione “SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”.

Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF

Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata:
- al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
- al finanziamento della ricerca sanitaria;
- ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Per esprimere la scelta dovete apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF. Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare.
Per alcune delle finalità avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Se, invece, rientrate fra le categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo della dichiarazione potete comunque scegliere a chi destinare il cinque per mille dell’IRPEF, utilizzando la scheda “Destinazione del cinque per mille dell’IRPEF ?” che si trova nell’ultima pagina di questo FASCICOLO.

La scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. Il servizio di ricezione della scheda da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito;
- ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF). Quest’ultimo deve rilasciare una ricevuta con l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno la facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

La busta deve portare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il cognome e il nome del contribuente e il codice fiscale.
Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF che del cinque per mille dell’IRPEF, può essere utilizzata un'unica busta recante l’indicazione “SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”.

ATTENZIONE. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l’elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef .
Per destinare il cinque per mille dell’Irpef a favore di attività sociali svolte dal comune di residenza è sufficiente apporre la sola firma nell’apposito riquadro senza indicare il comune beneficiario. In questo caso, infatti, il cinque per mille dell’Irpef sarà destinato al comune indicato dal contribuente nella sezione “domicilio fiscale alla data del 31/12/2005” presente nel frontespizio del Mod. UNICO 2006.

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Dovete sempre fare queste due operazioni:

  • barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;
  • firmare la dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alla casella “INVIO AVVISO TELEMATICO ALL’INTERMEDIARIO”, si precisa che l’articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha modificato le disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) in relazione alle modalità mediante le quali l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) emerga un’imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente ai sensi dell’articolo 2-bis del citato decreto legge n. 203/2005 può richiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotto ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.

La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella “INVIO AVVISO TELEMATICO ALL’INTERMEDIARIO” inserita nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L’intermediario deve riportare:

  • il proprio codice fiscale;
  • se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
  • la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione;
  • la firma.

Inoltre, nella casella “impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

La casella “RICEZIONE AVVISO TELEMATICO” va barrata dall’intermediario che accetta di ricevere l’avviso telematico.

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall’assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell’art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità, l’attestazione della congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l’attestazione di cause che giustificano l’eventuale scostamento.

2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Chi deve compilare il quadro RA

Devono compilare il quadro RA:
- i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
- chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
- gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
- gli associati nei casi di conduzione associata;
- il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Chi non deve compilare il quadro RA

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.

Terreni situati all’estero

I terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.

Quali terreni non vanno dichiarati

I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo RL10, del quadro RL “Altri redditi” del Modello UNICO 2006, fascicolo 2.

Com’è composto il quadro RA e uso dei quadri aggiuntivi

Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in dieci colonne, l’undicesimo (RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di dieci terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell’undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere insieme agli altri redditi soggetti all’IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne (“Reddito dominicale”, ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.

Come si compila il quadro RA

Anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli righi del quadro RA. Se nel corso del 2005 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Variazioni della situazione di proprietà di un terreno

Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell’art. 7 legge n. 448/2001

Coloro che hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell’art. 7, legge n. 448/ 2001 (secondo le disposizioni previste dall’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni) ed hanno effettuato nel 2005 il versamento dell’imposta sostitutiva del 4 per cento sull’importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno, sono tenuti a compilare l’apposita sezione X del quadro RM dell’UNICO 2006 Fascicolo 2.

Come conoscere il reddito dominicale o agrario

Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE, voce “Variazioni di coltura dei terreni ”.

Quali attività vengono considerate agricole

Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDICE, voce “Attività agricole”.

Rivalutazione dei redditi dei terreni

I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
- dell’80 per cento per i redditi dominicali;
- del 70 per cento per i redditi agrari.

Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730/2005, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell’anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l’imprenditoria giovanile in agricoltura.

Colture in serra e funghicoltura

Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce “Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura”.

Agriturismo

L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RD.

Imprese agricole familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria

Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agricola familiare o il titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.

Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.

Per ciascun terreno potete indicare dieci tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:

Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l’ammontare del reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura ”).

Colonna 2 (Titolo):
– scrivere 1 se si è proprietari del terreno;
– scrivere 2 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
– scrivere 3 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
– scrivere 4 in due casi:

a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
b) se si è affittuari;

– scrivere 7 se si è titolari dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
– scrivere 8 se si è titolari dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
– scrivere 9 se si è titolari dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.

Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si può scrivere indifferentemente 4 o 7.

Se avete scritto i codici 7, 8 e 9, per attribuire il reddito agrario vedere in APPENDICE, voce “Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale

Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l’ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”).
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l’intero anno).
Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.

Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).

Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato nella colonna 4.

Colonna 7 (Casi particolari):
– scrivere 1 in caso di mancata coltivazione del terreno;
– scrivere 2 in caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
– scrivere 3 in caso di conduzione associata del terreno;
– scrivere 4 in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
– scrivere 5 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
– scrivere 6 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Per i casi previsti nella colonna 7 vedere in APPENDICE, voce “Riduzione del reddito dei terreni

Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

- se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell’anno 2005 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):

a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9 procedete nel seguente modo:

a1) se nella colonna 7 “Casi particolari” non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 3, scrivete nella colonna 9 l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
a2) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 1 scrivete nella colonna 9 il 30 per cento del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
a3) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;

b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:

b1) se nella colonna 7 “Casi particolari” non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4:

1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 1;

b2) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 1 o il codice 5:

1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
3) a colonna 9 indicate il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;

b3) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;

c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 procedete nel seguente modo:

c1) se nella colonna 7 “Casi particolari” non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4 scrivete nella colonna 9 l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
c2) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna 9 riportate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
c3) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;

d) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete
compilare la colonna 9;

- se avete utilizzato più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell’anno 2005 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):

a) se in nessuno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
b) se in almeno uno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in APPENDICE, voce “Terreni in affitto - Casi particolari”.

Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:

a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l’importo del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5):
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 “Casi particolari” il codice 3, l’importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.

Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce “Riduzione del reddito dei terreni ”.

Totale dei redditi dominicali e agrari

Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 2. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Contributi UNIRE e trattenute assistenziali INAIL

È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN22 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’UNIRE come incentivo all’allevamento (contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall’INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.

3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

A che cosa serve il quadro RB

Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Com’è composto il quadro RB

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di dieci situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).

Chi deve compilare il quadro RB

Deve compilare il quadro RB:
- chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce “Diritto di abitazione”;
- chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d’impresa;
- chi esercita attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;
- chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in APPENDICE, voce “Costruzioni rurali ”).

CASI PARTICOLARI

Redditi da proprietà condominiali

1) I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Soci di cooperative edilizie

2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa.
Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

Redditi di natura fondiaria

3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.

Immobili in comodato

4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile) ma dal proprietario.

Quali immobili non vanno dichiarati

Non vanno dichiarati:
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.
Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;

Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci “Costruzioni rurali” e “Attività agricole

- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
- gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l’immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l’immobile;
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l’intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa.

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.
Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Come si compila il quadro RB e I’uso dei quadri aggiuntivi

Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.

Se nel corso del 2005 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un rigo per ogni diversa situazione.

Come compilare i righi RB1 - RB11

Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RB, rigo per rigo.

Per ciascun immobile sono previsti otto tipi di dati, da indicare nelle rispettive colonne.

Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili vedere in APPENDICE, voce “Immobili inagibili”.

Colonna 2 (Utilizzo):
– scrivere 1 se l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel rigo RN2 (vedere istruzioni al rigo RN2).
La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente che vi risiedono.
È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.
La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata;
– scrivere 2 se l’immobile è tenuto a disposizione e, quindi, non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE, voce “Unità immobiliari tenute a disposizione”);
– scrivere 3 se l’immobile è locato in regime di libero mercato o “patti in deroga”;
– scrivere 4 se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (“equo canone”);
– scrivere 5 se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
– scrivere 6 se l’immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
– scrivere 8 in uno dei seguenti due casi:

a) se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2). Vedere in APPENDICE, voce “Comuni ad alta densità abitativa”;
b) se l’immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004. In questo caso si potrà fruire dell’agevolazione fino al 31/3/2005. Vedere in APPENDICE, voce “Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo”;

– scrivere 9 se l’immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti;
– scrivere 10 se l’immobile, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004.
In questo caso si potrà fruire dell’agevolazione fino al 31/3/2005. Vedere in APPENDICE, voce “Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo ”.

Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).

Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non si configuri attività d’impresa, anche occasionale. Se l’immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l’importo al netto della deduzione, calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell’anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Il canone va indicato anche nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voci “Canone di locazione - Casi particolari” e
Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Colonna 6 (Casi particolari):

– scrivere 1 se l’immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui si dichiara la distruzione o l’inagibilità dell’immobile (per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce “Immobili inagibili”);
– scrivere 3 se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
– scrivere 4 se l’immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Colonna 7 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare per ciascun immobile le quote di reddito imponibile da calcolare osservando le seguenti istruzioni:
- se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso):

1) se siete l’unico proprietario per tutto l’anno scrivete nella colonna:

a) l’importo della rendita catastale (colonna 1) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo “Utilizzo”, colonna 2).
Se è stato indicato il codice 9 nel campo “Utilizzo” di colonna 2 ed il codice 1 nel campo “Casi particolari” di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;
b) l’importo della rendita catastale (colonna 1), aumentato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo “Utilizzo”, colonna 2), vedere in APPENDICE, voce “Unità immobiliari tenute a disposizione”;
c) il maggiore tra l’importo della rendita catastale (colonna 1) e quello del canone di locazione (colonna 5) se l’immobile è locato in regime di libero mercato o con “patto in deroga” (codice 3 nel campo “Utilizzo”, colonna 2);
d) l’importo del canone di locazione (colonna 5) se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - “equo canone” - (codice 4 nel campo “Utilizzo”, colonna 2); se è stato indicato il caso particolare 4 nella colonna 6 e nella colonna 5 non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1);
e) il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto
del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo “Utilizzo” colonna 2), ovvero se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 6 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 8 in colonna 2). Tale riduzione del 30 per cento si applica fino al 31/3/2005.
Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 10.710 ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di euro 15.300. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro 3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 2.660, ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800;

Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voci “Comuni ad alta densità abitativa” e “Locazione a soggetti in condizione di disagio abitativo

f) il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 70 per cento, se il fabbricato, indipendentemente dal comune in cui si trova, è concesso in locazione, successivamente al 13 settembre 2004, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5 del D.L. n. 240 del 13 settembre 2004 convertito dalla legge n. 269 del 12 novembre 2004, a conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 1 del sopracitato D.L. n. 240/2004 (codice 10 in colonna 2). Tale riduzione del 70 per cento si applica fino al 31/3/2005.

Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) o del 70 per cento (codice 10 in colonna 2) sul reddito derivante dal canone di locazione è necessario compilare la sezione “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione” (righi RB12 - RB14 del Modello);

2) se il contribuente non è l’unico proprietario, o non ha posseduto l’immobile per l’intero anno, scrivere nella colonna 8 il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso. In particolare:

a) se il reddito dell’immobile è calcolato in base alla rendita catastale, quest’ultima, eventualmente maggiorata di un terzo (questo quando l’immobile è tenuto a disposizione, vedere in APPENDICE, voce “Unità immobiliari tenute a disposizione”), deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e divisa per 365;
b) se il reddito dell’immobile è calcolato in base al canone di locazione, quest’ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso (colonna 4);

- se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi (ad esempio è variato nel corso del 2005 l’utilizzo o la quota di possesso):

1) se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilare la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.
Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed il codice 1 nel campo “Casi particolari” (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione vedere le modalità indicate in APPENDICE, voce “Canone di locazione – Casi particolari ”.

Come compilare i righi RB12 - RB14

Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento o del 70 per cento del reddito è necessario compilare nell’apposito riquadro i righi RB12, RB13 e RB14 nel modo seguente:

Colonna 1: indicare il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;

Colonna 2: se avete compilato più Modelli, scrivere il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;

Colonne 3, 4 e 5: riportare i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell’Ufficio del Registro o dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l’imposta di registro);

Colonna 6: scrivere l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione;

Colonna 7: scrivere il nome del Comune dove si trova l’immobile locato;

Colonna 8: scrivere il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile locato. Consultare al riguardo la tabella dei codici catastali comunali posta alla fine delle istruzioni del presente fascicolo.

Colonna 9: scrivere la sigla della Provincia nella quale si trova l’immobile.

4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La maggior parte di questi dati si trovano nel CUD 2006 (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, nel CUD 2005, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2005 (prima dell’approvazione del CUD 2006).

A cosa sono destinate le diverse sezioni

Questo quadro è composto da quattro sezioni:

Sezione I: riservata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all’art. 11 del TUIR (deduzione base e ulteriore deduzione);

Sezione II: riservata ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all’art. 11, comma 1 del TUIR (deduzione base);

Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF e alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro;

Sezione IV: riservata alle ritenute IRPEF e all’addizionale regionale all’IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.

Redditi per i quali è possibile fruire dell’intera deduzione di cui all’art. 11 del TUIR

Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali è possibile fruire della intera deduzione di cui all’art. 11 del TUIR (deduzione base e ulteriore deduzione: per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN).

In particolare, indicate:
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in APPENDICE il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;

In APPENDICE sotto la voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero“ sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero

- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri Enti; in proposito vedere l’APPENDICE, voce “Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti
dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 ed il riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93 che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione.
Vedere, al riguardo, in APPENDICE, voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito “;
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
– cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
– partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazione che rientrino:
a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

Righi RC1-RC4.

Colonna 1:
- scrivete 1 se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che il titolare di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) non deve riportare alcun codice;
- scrivete 2 se dichiarate i redditi di lavoro dipendente o assimilati derivanti da contratti a tempo determinato. A tal fine si precisa che nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 è fornita l’informazione sulla tipologia del contratto di lavoro (se a tempo determinato o indeterminato);
- scrivete 3 se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità a specifiche disposizioni normative.

Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i suddetti compensi ad Irpef, ed all’addizionale regionale e comunale all’Irpef. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.
Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente che non rientra in alcuno di questi casi non dovrà indicare alcun codice.

Colonna 2: barrate la casella esclusivamente se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali il TFR non sia applicabile (ad esempio dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l’opzione per il TFR, oppure soggetti con redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative) ovvero non venga erogato alla cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio taluni lavoratori del settore edile e del settore dell’agricoltura).
Tale casella è utile ai fini del calcolo della deduzione dei contributi o premi eventualmente versati per previdenza complementare indicati al rigo RP24, nel rispetto dei vigenti limiti normativi.

Colonna 3: scrivete l’importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005, che fruisce delle deduzioni dal reddito. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, a colonna 3 riportate la somma dell’importo del punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005 (quota imponibile) e di quanto indicato nelle annotazioni relativamente ai compensi percepiti per lavori socialmente utili (quota esente).

È importante sapere che, se nel corso del 2005 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all’ultimo sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall’ultimo datore di lavoro.
Se siete in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi, oltre a redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, anche altri redditi di lavoro dipendente, compilate distinti righi.
In un rigo esponete l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2006 o del CUD 2005 relativo ai suddetti compensi per lavori socialmente utili (quota imponibile e quota esente), e riportate il codice 3 nella relativa casella di colonna 1.

Nell’altro rigo esponete l’importo del punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005, ridotto del valore indicato nel rigo precedente; l’importo così ottenuto deve essere aumentato della quota esente, qualora indicata nelle annotazioni.
Se siete invece in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i relativi importi nelle annotazioni del CUD 2006 o del CUD 2005. In questo caso, nel rigo RC6 riportate a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 CUD 2005 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2006 o del punto 7 CUD 2005.
Se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente o assimilati per i quali è previsto l’istituto civilistico del TFR, sia redditi per i quali non è previsto ed il datore di lavoro ha effettuato il conguaglio di tali redditi, è necessario compilare due distinti righi. In un rigo dovete riportare l’importo desunto dalle annotazioni del CUD 2006 o del CUD 2005, relativo ai redditi certificati per i quali è riconosciuto il TFR; nell’altro rigo dovete invece riportare l’importo indicato nel punto 1 del CUD 2006 o del CUD 2005, ridotto di quanto già esposto nel rigo precedente. Per questo secondo rigo deve essere inoltre barrata la casella di colonna 2.

Rigo RC5: nella colonna 2 scrivete la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4.

Nella colonna 1 riportate la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4. In questo caso, per calcolare esattamente l’importo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 2, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce “Lavori socialmente utili agevolati”.
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5, dovete aggiungere l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN.
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.

Rigo RC6: il rigo è suddiviso in due colonne:
- nella colonna 1, indicate il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale spetta l’ulteriore deduzione dal reddito per i lavoratori dipendenti: scrivete ‘365’ se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti, indicate il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In caso di rapporto di lavoro part-time, le deduzioni dal reddito spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

Può essere utile consultare in APPENDICE, voce “Periodo di lavoro - Casi particolari

Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, scrivete la cifra che si trova al punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 del CUD 2005.
Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in colonna 1 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
Se nei righi da RC1 a RC4 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili (codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4), i giorni da riportare in questa colonna sono pari:
– alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 del CUD 2005 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola;
– al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2006 o del punto 6 del CUD 2005, se per i compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato.
Se siete in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai compensi per lavori socialmente utili.
Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili, per verificare se potete usufruire del regime agevolato, vedete in APPENDICE la voce “Lavori socialmente utili agevolati”;

- nella colonna 2, indicate il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale spetta l’ulteriore deduzione dal reddito per i pensionati (365 per l’intero anno).
In particolare, se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 4 del CUD 2006 o del punto 7 del CUD 2005. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
Se avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola e che per i redditi di lavoro dipendente la deduzione è più favorevole rispetto a quella per redditi di pensione.
Ad esempio:
- redditi di lavoro dipendente dal 1° gennaio al 28 febbraio (giorni di lavoro dipendente 59);
- redditi di pensione dal 1° marzo al 31 dicembre (giorni di pensione 306);
- redditi di lavoro dipendente dal 1° settembre al 31 dicembre (giorni di lavoro dipendente 122);
a colonna 1 indicate il totale dei giorni di lavoro dipendente pari a 181 (59 + 122);
a colonna 2 indicate i giorni di pensione relativi al periodo per il quale non sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente pari a giorni 184 (dal 1° marzo al 31 agosto).

Redditi per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all’art. 11, c. 1 del TUIR

Sezione II: in questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della sola deduzione di cui all’art. 11, comma 1 del TUIR (deduzione base: per tali deduzioni consultate le istruzioni relative al rigo RN4 del quadro RN).

In particolare, indicate:
a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;
g) i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell’attività intramuraria
sono indicate in APPENDICE alla voce “Attività libero professionale intramuraria

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.


Righi RC7 e RC8.

Colonna 1:
- scrivete 1 se si tratta di assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a));
- scrivete 2 se si tratta di redditi per i quali è previsto l’istituto del TFR.

Colonna 2: scrivete la somma che avete ricevuto.

Rigo RC9: scrivete la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Ritenute

Sezione III: in questa sezione dovete dichiarare l’ammontare delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro.

Rigo RC10: riportate il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I e II, risultante dal punto 5 del CUD 2006 o punto 12 del CUD 2005.
L’importo del rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN21, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.

Rigo RC11: riportate il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 6 del CUD 2006 o del punto 13 del CUD 2005.
L’importo del rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Si precisa che in presenza di un CUD 2006 o di un CUD 2005 che certifichi esclusivamente redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili con riferimento ai quali avete riportato il codice 3, le relative ritenute IRPEF ed addizionale regionale, risultanti dalla certificazione, devono essere indicate rispettivamente nei righi RC13 e RC14.

Rigo RC12: riportate il totale dell’addizionale comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 7 del CUD 2006 o del punto 14 del CUD 2005.
L’importo del rigo RC12 deve essere poi riportato nel rigo RV11, colonna 3.

Ritenute sui redditi derivanti da lavori socialmente utili in regime agevolato

Sezione IV: in questa sezione dovete riportare le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Rigo RC13: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2006 o nel CUD 2005 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 5 del CUD 2006 o del punto 12 del CUD 2005.

Rigo RC14: riportate l’addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, qualora nel CUD 2006 o nel CUD 2005 siano stati certificati esclusivamente compensi per lavori socialmente utili. Tale dato può essere rilevato dal punto 6 del CUD 2006 o del punto 13 del CUD 2005.
Se siete in possesso di un CUD 2006 o di un CUD 2005 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato consultate in APPENDICE la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.

5. FAMILIARI A CARICO

I dati relativi ai familiari che nel 2005 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.
Da quest’anno per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista, in sostituzione delle detrazioni d’imposta, una deduzione dal reddito complessivo. Se, tuttavia, viene applicata la clausola di salvaguardia e, quindi, l’imposta viene determinata in base alla normativa in vigore al 31 dicembre 2004 o alla normativa in vigore al 31 dicembre 2002 devono essere considerate le vecchie detrazioni d’imposta e non la nuova deduzione per oneri di famiglia.
Il prospetto comunque va compilato sempre con le stesse modalità.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2005 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali potete fruire delle deduzioni.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso dell’anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:

  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali deduzioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a vostro carico:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all’estero.

Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

I familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Come è composto il prospetto dei familiari a carico

Il prospetto è composto di sei righe e sette colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
Il secondo rigo è riservato esclusivamente all’esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.
I successivi righi servono per l’esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.
Le colonne servono per indicare, nell’ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (C, coniuge; F1, primo figlio/a; F, altro figlio/a; A, altro tipo di rapporto), l’eventuale condizione di handicap del figlio a carico (D, disabile), il suo codice fiscale, il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2005, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un’età inferiore ai tre anni, la percentuale di deduzione prevista.

Deduzione per oneri di famiglia

Per la determinazione della deduzione spettante per oneri di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN5.

Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto dei familiari a carico, rigo per rigo.

Come si compila il rigo relativo al coniuge

Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2005 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.

Colonna 1: barrare la casella “C”.

Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

Colonna 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2005. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2005, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2005, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari carico

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella “F1” se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella “F” per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella “A” se si tratta di un altro familiare.

Colonna 3: barrare la casella “D” se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli, e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
Si precisa che l’art. 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha previsto che a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

Colonna 5 : utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la deduzione. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2005; se invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2005, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto 2005 la deduzione spetta per cinque mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 5.

Ulteriore deduzione per figli minori di tre anni

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2004, nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2005, indicare ‘5’.

Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di deduzione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Prima di indicare la percentuale di deduzione che vi spetta, tenete presente che :
- la deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati;
- per il primo figlio si ha diritto alla stessa deduzione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera C. Se tale deduzione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la deduzione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la deduzione prevista per il primo figlio;
- se invece l’onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la deduzione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione.
È importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della deduzione per il figlio a carico,
l’altro genitore non può fruirne. La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:
– figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
– figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
In questi casi, scrivere “100”, perché la deduzione è prevista per intero;
- dovete scrivere ‘0’ (zero) se non fruite delle deduzioni perché l’onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

Per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE la voce “Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto Familiari a carico”.

Deduzione dal reddito complessivo

Se nel 2005 un vostro familiare non ha posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, dal punto di vista fiscale può essere considerato a vostro carico o a carico di uno o più membri della vostra famiglia.

Chi si fa carico di uno o più familiari dal punto di vista fiscale, può dedurre dal proprio reddito una somma da determinare con le modalità descritte nelle istruzioni al rigo RN5.
Tali deduzioni possono essere ripartite proporzionalmente all’effettivo onere sostenuto fra più contribuenti nel caso in cui l’obbligo di mantenimento dei familiari a carico faccia capo a più soggetti.
Se si tratta di figli a carico potete operare la deduzione al 100%, oppure ripartirla in maniera proporzionale tra i due genitori.

Se si tratta di altri familiari, potete ripartire la deduzione anche con altri contribuenti.

Detrazioni e deduzioni sulle spese sostenute per i familiari

La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.
La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP ‘ONERI E SPESE’, qui di seguito.

6. QUADRO RP – ONERI E SPESE

A che cosa serve il quadro

Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.

Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da pagare di meno, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2005 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.

Quali spese danno diritto alla detrazione

Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19 per cento sulle imposte che dovete pagare, sia se avete sostenuto le spese nell’interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:
– spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
– spese per l’istruzione superiore e universitaria.
Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 “Familiari a carico ?”.

La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.

Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le spese funebri;
– le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla Società di cultura “La Biennale di Venezia”;
– le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
– le spese veterinarie;
– le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
– spese per la frequenza di asili nido.

Danno diritto a una detrazione del 41 per cento o del 36 per cento alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.

Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:
– gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
– i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
– coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
– coloro che hanno effettuato donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”.

Quali spese danno diritto a deduzione

Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
– i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
– i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel paragrafo “Familiari a carico”) non fiscalmente a carico;
– gli assegni corrisposti al coniuge;
– le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
– gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP25).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici”. Si precisa che anche i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della detrazione d’imposta per gli oneri sostenuti dalle società. Per l’esposizione degli oneri sostenuti dalle società semplici e/o dalle società che operano in regime di trasparenza utilizzare uno dei righi da RP15 a RP17 indicando il codice “27”, il rigo RP25 indicando il codice “5” ed i righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 ed RP33.

Come è composto il quadro RP

Il quadro RP è composto di quattro sezioni e serve per indicare:
- nella Sezione I, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%;
- nella Sezione II, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
- nella Sezione III, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o 36 per cento;
- nella Sezione IV i dati per fruire delle specifiche detrazioni per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione, per i non vedenti per il mantenimento del cane guida, per coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome, per coloro che abbiano effettuato donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova” nonchè i dati per fruire della deduzione per le spese sostenute per l’assistenza personale o del familiare.

Come si compila il quadro RP

Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.

SEZIONE I

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19%

A ciascuna detrazione d’imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella “Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%” che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP15, RP16 e RP17. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2006.

Righi RP1 - RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.

Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.

Nel rigo RP18 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP18 (colonna 1).

Per avere ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle sostenute all’estero, vedere in APPENDICE, voce “Spese sanitarie

Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l’importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.

È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.

È possibile usufruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese per l’acquisto di medicinali, l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l’importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’Istituto; invece, se l’anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP22.

È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sostenute per particolari patologie

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione dello spazio compreso tra le parentesi del rigo RP1 col. 1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata nel citato rigo RP1 col. 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
- nella colonna 1 del rigo RP1 l’importo totale di tali spese;
- nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Per le spese sanitarie la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:
1) ridurre l’importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
2) se l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l’importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.
Nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Nel caso in cui è stato rilasciato un CUD 2005, le spese indicate nelle annotazioni con il codice “1” devono
essere aumentate dell’importo della franchigia pari a euro 129,11.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico

Rigo RP2: scrivere l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN 31, colonna 1 del quadro RN del Mod. UNICO di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione dell’importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.

Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:
1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
2) se l’importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l’importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.


Rigo RP3: scrivere l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.
Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Per individuare esattamente i soggetti portatori di handicap e le spese da scrivere nel rigo RP3, vedere in APPENDICE, voce “Spese sanitarie

Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l’acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per individuare esattamente gli autoveicoli e i motoveicoli dei soggetti portatori di handicap, vedere in APPENDICE, voce “Spese sanitarie


La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo), e su un importo massimo di euro
18.075,99. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicare il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che si vuole fruire della prima rata, e indicare in tale rigo l’importo della rata spettante.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2002, nel 2003 o nel 2004 e nella dichiarazione relativa ai redditi
percepiti in tali anni è stata barrata la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella di rigo RP4 scrivere il numero 4, 3 o 2 per segnalare che si vuole fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicare nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005 nel limite dell’importo massimo predetto.

Quali spese non vanno indicate

Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2005 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:
– le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 33 del CUD 2006 e/o al punto 38 del CUD 2005 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Quali spese vanno indicate

Vanno indicate perché rimaste a carico:
– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 34 del CUD 2006 e/o al punto 39 del CUD 2005.

CANE GUIDA

Nel rigo RP5 scrivete la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare in tale rigo l’importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP37). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Il rigo RP6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel nel 2002 e/o nel 2003 e/o nel 2004 per la rateizzazione di tali spese. Indicare, in tale rigo a col. 2, l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. UNICO 2005, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nel 2002 e nel 2003 e rigo RP18 colonna 2 per le spese sostenute nell’anno 2004, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2005, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2002 o nell’anno 2003 e rigo 48 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2004. Nell’apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell’anno 2004 indicare il numero 2).
Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2002 che nel 2003 o nel 2004 deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.

Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

INTERESSI PASSIVI

Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2005 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Sulle condizioni per usufruire della detrazione sugli interessi per i contratti di mutuo, vedere in APPENDICE, voci “Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione”, “Rinegoziazione di un contratto di mutuo

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

MUTUI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato , ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se estinguendo l’originario contratto si stipula un nuovo mutuo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.

Nel caso, invece, di rinegoziazione del contratto di mutuo vedere in APPENDICE la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”.

Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”.
In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.

Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.

Esempio 1: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.

Esempio 2: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

Rigo RP8: In questo rigo scrivere, per un importo non superiore a euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete pagato per mutui ipotecari, finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione).
Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in APPENDICE la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo“.

Rigo RP9: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce “Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio

La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28, e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nell’importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Rigo RP10: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti
da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione
edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.

Può essere utile vedere in APPENDICE, voce “Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale

Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Rigo RP11: in questo rigo scrivere gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L’importo dell’onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).
Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

PREMI DI ASSICURAZIONI

Rigo RP12: in questo rigo scrivere:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP19.
L’importo da indicare nel rigo RP12 non deve superare complessivamente euro 1.291,14.
Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

SPESE PER ISTRUZIONE

Rigo RP13: in questo rigo scrivere l’importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L’importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

SPESE FUNEBRI

Rigo RP1
4: in questo rigo scrivere gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 “Familiari a carico”.
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.
L’importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE

Nei righi RP15, RP16 e RP17 indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportare solamente gli oneri contraddistinti dai codici da 15 a 28, utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP15. Al riguardo vedere la seguente tabella “Oneri per i quali spetta la detrazione del 19% ”.

ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%

Codice Descrizione
1 Spese sanitarie
2 Spese sanitarie per familiari non a carico
3 Spese sanitarie per portatori di handicap
4 Spese per veicoli per i portatori di handicap
5 Spese per l’acquisto di cani guida
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
11 Interessi per prestiti o mutui agrari
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza
13 Spese per istruzione
14 Spese funebri
15 Erogazioni liberali ai partiti politici
16 Erogazioni liberali alle ONLUS
17 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
18 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
19 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
20 Erogazioni liberali a favore della società di cultura - Biennale di Venezia
21 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
22 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
23 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
24 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
25 Spese veterinarie
26 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
27 Altri oneri detraibili
28 Spese per la frequenza di asili nido
Per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l’importo e non anche il codice.

Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:
“15” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.
Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
“16” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Per le liberalità alle ONLUS (codice 16) e alle associazioni di promozione sociale (codice 19) erogate a partire dal 17 marzo 2005 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
“17” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
“18” i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
“19” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 16, 17, 18 e 19
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito;

“20” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”. La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo. Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
“21” le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.
Questa detrazione è cumulabile con quella del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2005, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate in questo rigo per il loro intero ammontare.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
“22” le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
“23” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
“24” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
- al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2006
e/o del CUD 2005.
“25” Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11 e nel limite massimo di euro 387,34.
Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l’onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.
“26” Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005.
“27” Gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2006 e/o del CUD 2005;
“28” le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.

Totale degli oneri sui quali calcolare la detrazione

Rigo RP18: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%. In relazione alle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la somma delle stesse, al lordo della franchigia di euro 129,11, eccede euro 15.493,71) dovete:
– barrare la casella 1;
– riportare nella colonna 2 l’importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:

RP1, col.1 e 2, + RP2 + RP3

4

Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.
In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:
– sommare gli importi dei righi da RP4 a RP17 e riportare il totale nella colonna 3;
– riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.

Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN8 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo RP18 colonna 4.

SEZIONE II

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da RP19 a RP25 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 25 del CUD 2006 e/o del CUD 2005. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 26 del CUD 2006 e/o del CUD 2005 si rinvia alle istruzioni del rigo RP24.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Rigo RP19: in questo rigo scrivere l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:
- i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2005 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc. In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente
a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Rigo RP20: in questo rigo scrivere i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37.

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

Rigo RP21: in questo rigo scrivere l’importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.

Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

Vedere in APPENDICE, voce “Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose


Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DEI PORTATORI DI HANDICAP

Rigo RP22: in questo rigo scrivere l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può essere utile vedere in APPENDICE la voce “Spese sanitarie”.

Quali spese possono essere indicate nel rigo RP22

Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:

  • all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • al personale con la qualifica di educatore professionale;
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.
È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

Quali spese non vanno scritte nel rigo RP22

È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4:

  • spese chirurgiche;
  • spese per prestazioni specialistiche;
  • spese per protesi dentarie e sanitarie;
  • spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
    spese per i veicoli per i portatori di handicap;
  • spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Rigo RP23: in questo rigo scrivere l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.

CONTRIBUTI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI

Rigo RP24: in questo rigo devono essere indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
Il contribuente non è tenuto alla compilazione del rigo RP24 quando non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non sia certificato alcun importo al punto 29 del CUD 2006 o al punto 27 del CUD 2005.
L’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente per i quali sia applicabile l’istituto civilistico del TFR, relativamente a tali redditi, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata al fondo e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

I predetti limiti di deducibilità non si applicano nei seguenti casi particolari:
- soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi), per i quali, fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, l’ammontare massimo dei contributi deducibili è costituito dal maggiore tra l’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999 ed euro 5.164,57;
- soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.
Per la compilazione del rigo RP24 è necessario compilare il relativo prospetto riportato in APPENDICE alla voce “Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali”.

ALTRI ONERI DEDUCIBILI

Rigo RP25: in questo rigo scrivere tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti
dai relativi codici.
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:
“1” i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 1.807,60.
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel paragrafo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
“2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Se tali liberalità sono state erogate a partire dal 17 marzo 2005 è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
“3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate:
- a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n.460);
– associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n.383;
- a decorrere dal 15 maggio 2005, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto
statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
(di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).
Le erogazioni in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica possono essere dedotte se effettuate dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. che individua dette fondazioni e associazioni.
“4” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonchè degli enti parco regionali e nazionali
Dette liberalità possono essere dedotte, se erogate a decorrere dal 17 marzo 2005, in favore di:
– università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
– istituzioni universitarie pubbliche;
– enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
– enti parco regionali e nazionali.
“5” gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in APPENDICE, alla voce “Altri oneri deducibili.

Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 16) e delle associazioni di promozione sociale (codice 19).

Totale degli oneri deducibili

Rigo RP26: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP19 a RP25. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3 del quadro RN.

SEZIONE III

SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 41% O DEL 36%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2005 o negli anni precedenti, relative alla ristrutturazione di immobili, all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati ed agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo;
- altre spese di ristrutturazione ( quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.

La detrazione d’imposta prevista è del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 o del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999.
La detrazione del 41 per cento è prevista anche se le spese sono state sostenute negli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell’anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
- euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004 e 2005.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2005 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.
La detrazione può essere ripartita:
- in 10 rate di pari importo per le spese sostenute negli anni dal 2002 al 2005;
- in 5 o 10 rate di pari importo per le spese sostenute prima dell’anno 2002.

La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.
Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:
- coloro che alla data del 31 dicembre 2005 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo;
- coloro che alla data del 31 dicembre 2005 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2005 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2003, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007.

In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.

Per conoscere le condizioni, le modalità applicative e la documentazione necessaria per fruire della detrazione, vedere in APPENDICE, voci “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio” e “Spese
per prosecuzione lavori - Esempi
”.

Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
L’acquirente o l’assegnatario dell’immobile può fruire di una detrazione del 36 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.

In particolare, l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ;
- euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2005.
Se nel corso del 2005 sono stati versati degli acconti per l’acquisto di un immobile facente parte di un edificio ristrutturato per il quale il relativo rogito non sia stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2005, è possibile beneficiare della detrazione del 36 per cento anche con riferimento a tali acconti sempre nel limite complessivo di euro 48.000,00.
In tal caso, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell’immobile registrato presso l’Ufficio delle Entrate, sempreché i lavori di ristrutturazione siano ultimati entro il 31 dicembre 2005 e la stipula del rogito avvenga entro il 30 giugno 2006.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito l’ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla compilazione della colonna 5 “rideterminazione rate”).


Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Dal 2002 la detrazione spetta anche per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico.

La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:
- euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002;
- euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004 e 2005.
La detrazione può essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per la ripartizione della detrazione anche in 3 quote annuali di pari importo.

Come si compilano i righi RP31, RP32, RP33 e RP34

Detrazione del 41%

I righi RP27, RP28, RP29 e RP30 vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 per le quali la detrazione spettante è del 41%. In questi righi:

  • nella colonna 1, scrivere l’anno in cui sono state sostenute le spese;
  • nella colonna 2, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.

Le colonne 4, 5 e 6 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti.
Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2005 o hanno rideterminato negli anni 2003 o 2004, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile dai predetti soggetti.

In particolare:

  • nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
    “1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;
    “2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2005 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell’anno 2004 ed ha rideterminato in tale anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
    “3” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2004 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
    La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
  • nella colonna 5 deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;
  • nella colonna 6, deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa.
    Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
  • nella colonna 7, compilare la casella “Numero rate” contrassegnata con il numero ”5” se si è scelto di ripartire la
    detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero “10” se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero “3” se, avendo un’età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 7, contraddistinta dal numero “10”, il numero “7”. Il contribuente che avendo un’età non inferiore a 80 anni intende avvalersi della rideterminazione della spesa residua dovrà indicare il numero “10” nella casella rideterminazione rate e il numero “1” in corrispondenza della casellla relativa alla rateizzazione in tre rate;
  • nella colonna 8, scrivere l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7,.

Se avete compilato la colonna 6, per stabilire l’importo da indicare in colonna 8, seguire le istruzioni relative alla compilazione della colonna 8, dei righi da RP31 a RP33 (casi a, b, c, d).

Rigo RP30 : in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP27, RP28 e RP29. Su questa somma si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN9 del quadro RN.

Come si compilano i righi RP27, RP28, RP29 e RP30

Detrazione del 36%

I righi RP31, RP32, RP33 e RP34 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 per le quali la detrazione spettante è del 36%:

  • nella colonna 1, scrivere l’anno in cui sono state sostenute le spese;
  • nella colonna 2, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
  • la colonna 3 deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
    “1” nel caso di spese sostenute dal 2002, al 2005 in relazione a lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
    “2” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
    “3” nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
    “4” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
    – l’atto di acquisto è stato stipulato nel corso del 2005;
    – sono stati versati acconti nel corso del 2005 ed il rogito non è stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2005;
    – nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice “4” per l’acquisto di un immobile ristrutturato;

Le colonne 4, 5 e 6 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalita' dei contribuenti.
Tali colonne sono riservate ai contribuenti di eta' non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2005 o hanno rideterminato negli anni 2003 o 2004, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile dai predetti soggetti.

  • nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
    “1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo un’eta' non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
    “2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2005 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva gia' rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell’anno 2004 ed ha rideterminato in tale anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
    “3” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2004 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva gia' rideterminato in 5 rate;
    La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
  • nella colonna 5 deve essere indicato l’anno in cui e' stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;
  • nella colonna 6 deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui e' stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa; La casella di colonna 6 non puo' essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
  • nella colonna 7 indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2005. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2005, indicare il numero ‘1’; per una spesa sostenuta nel 2002, che si e' scelto di ripartire in cinque rate, andra' indicato il numero ‘4’ nella casella di colonna 7 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
  • nella colonna 8, scrivere l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.
    Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali e' stato indicato il codice “4” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non puo' superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali e' stato indicato il codice “2” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non puo' superare il precedente limite di euro 77.468,53.
    Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2005 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unita' immobiliare, l’importo su cui calcolare la rata spettante non puo' essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al medesimo intervento, vedere in appendice la voce “ Spese per prosecuzione lavori – Esempi”.

Si riportano di seguito la modalita' di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.

Caso A) - Contribuente che avendo una eta' non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione della rideterminazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).

Per stabilire l’importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell’importo delle spese sostenute nell’anno 2004 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate gia' utilizzate nelle precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5):

Totale spese sostenute – importo rate gia' utilizzate = importo rata spettante 3 o 5

Nel totale delle rate gia' utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell’anno di spettanza.

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell’anno 2005 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere cosi' compilato:


L’importo da indicare a colonna 8 e' di euro 2.800,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 8.400,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle rate maturate nel 2002, nel 2003 e nel 2004 (euro 12.000,00 – euro 3.600,00 = euro 8.400,00 ).

Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata (colonne 5 e 6 compilate)

Se nel precedente anno e' stata presentato il modello Unico 2005 Persone fisiche, riportare a colonna 8 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 7 del quadro RP, nei righi da RP31 a RP33, del modello UNICO/ 2005. Se invec e' stato utilizzato il modello 730, procedere come segue:
– determinare l’importo della rata fruita fino all’anno d’imposta 2003 dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella “rideterminazione rate” (rateizzazione iniziale);
– determinare l’importo della spesa residua per la quale il contribuente si e' avvalso della rideterminazione nella precedente dichiarazione:

spesa residua al 2004 = totale spesa – (importo rate fruite fino al 2003 X numero rate fruite fino al 2003)

l’importo da indicare a colonna 8 e' pari alla spesa residua al 2004 come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5)

Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell’anno 2004, ha optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della seconda rata.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere cosi' compilato:


a colonna 8 indicare l’importo di euro 3.200,00 cosi' determinato:

rate fruite per gli anni d’imposta 2002 e 2003 = 12.000,00 / 10 = 1.200,00 X 2 = 2.400,00
spesa residua al 2004 = 12.000,00 – 2.400,00 = 9.600,00
rata spettante per il 2005 (col. 8) = 9.600,00 / 3 = 3.200,00

Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2005 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva gia' ridefinito in cinque rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Per stabilire l’importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare le seguenti operazioni:
– determinare l’importo della singola “rata fruita fino all’anno d’imposta 2003” dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella “rideterminazione rate” (rateizzazione iniziale);
– determinare il “totale dell’importo delle rate fruite fino all’anno d’imposta 2003”:

totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2003 = importo rata fruita fino al 2003 X numero rate fruite fino al 2003

– determinare l’importo della rata per la quale si e' fruito della detrazione per l’anno d’imposta 2004:

rata fruita nel 2004 = totale spesa – totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2003

5

– l’importo da indicare a colonna 8 e' pari :

rata spettante = totale spesa – totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2003 – rata fruita nel 2004

3

Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2005 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva gia' ridefinito in cinque rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere cosi' compilato:


a colonna 8 indicare l’importo di euro 2.560,00 cosi' determinato:

rate fruite per gli anni d’imposta 2002 e 2003 = 12.000,00 / 10 = 1.200,00 X 2 = 2.400,00
rata fruita per l’anno d’imposta 2004 = 12.000,00 – 2.400,00 = 9.600,00/5 = 1.920,00
rata spettante per il 2005 (col. 8) = 12.000,00 – 2.400,00 – 1.920,00 = 7.680,00/3 = 2.560,00

Caso D) - Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)

Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un’eta' non inferiore ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.

Il rigo deve essere cosi' compilato:

a colonna 8 riportare l’importo della rata cosi' come determinato nell’esempio B); si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2005 o 730/2005) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).

Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP31, RP32 e RP33.
Su questa somma si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel rigo RN10 del quadro RN.

SEZIONE IV

ALTRE DETRAZIONI

In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione, ai non vedenti per il mantenimento del cane guida e ai beneficiari di borse di studio.

Detrazione per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

Rigo RP35: questo rigo serve per calcolare la detrazione d’imposta per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
Dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale nel 2005 e solo se il contratto di locazione e' stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile e' stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del contratto.

Se il reddito complessivo e' superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP35 nel modo seguente:

  • colonna 1, scrivere il numero dei giorni nei quali l’unita' immobiliare locata e' stata la vostra abitazione principale;
  • colonna 2, scrivere la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono stati cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioe' meta' per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione e' intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN11.
Se nel corso dell’anno si sono verificate piu' situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP35. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non puo' essere superiore a 365.

Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Rigo RP36: questo rigo serve per calcolare la detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.
Dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2003, potra' beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza e' la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste piu' tale qualifica.
Se il reddito complessivo e' superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.

Compilare il rigo RP36 nel modo seguente:

  • colonna 1: scrivere il numero dei giorni nei quali l’unita' immobiliare locata e' stata adibita ad abitazione principale;
  • colonna 2: scrivere la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione e' cointestato a piu' soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.

È importante sapere che le detrazioni di cui ai righi RP35 e RP36 sono alternative e, pertanto, il contribuente e' libero di scegliere quella a lui piu' favorevole compilando esclusivamente il relativo rigo. Tuttavia, il contribuente puo' beneficiare di entrambe le detrazioni (compilando i rispettivi righi RP35 e RP36), se per una parte dell’anno sia stato titolare di un contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale e nell’altra parte dell’anno abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi.

La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN11.

Se nel corso dell’anno e' variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP36. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non puo' essere superiore a 365.

Altre detrazioni e spese di mantenimento dei cani guida

Nel rigo RP37 indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice. In particolare indicare:

  • in colonna 1:
    – il codice 1 per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
    – il codice 2 per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attivita' del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. La presente detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta;
  • in colonna 2 l’importo della detrazione relativa al codice di colonna 1.Tale detrazione deve essere riportata nel rigo RN11;
  • in colonna 3 barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di euro 516,46 spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere riportata nel rigo RN11.

Spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

Nel rigo RP38 indicare, per un importo non superiore a euro 1.820,00, l’ammontare delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 5 “Familiari a carico”.

Non e' necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente o conviva con il medesimo.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, puo' essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La deduzione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Il limite di euro 1.820,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza.
Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per se e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non puo' essere comunque superiore a euro 1.820,00.
Nel caso in cui piu' contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, non si potra' comunque eccedere complessivamente il limite massimo di euro 1.820,00 da ripartire tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che puo' anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa e' sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
L’ammontare della deduzione spettante non sempre e' pari all’importo delle spese indicate in questo rigo; tale deduzione infatti, puo' spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.
Per la determinazione della deduzione effettivamente spettante seguire le istruzioni relative al rigo RN5 del quadro RN contenute nel capitolo 7.

7. QUADRO RN

Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati, utili ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Il quadro RN serve anche per calcolare l’eventuale conguaglio a debito o a credito tenendo conto degli acconti gia' versati, delle ritenute d’acconto, dei crediti d’imposta, ecc.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.


Indicate con il segno meno le perdite che derivano dall’attivita' di lavoro autonomo o di impresa in contabilita' semplificata.

Gli esercenti attivita' di impresa in contabilita' ordinaria devono tenere conto che:
– le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilita' ordinaria e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilita' ordinaria, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi;

Puo' essere utile vedere nell’APPENDICE del FASCICOLO 2, voce ”Perdite d’impresa in contabilita' ordinaria

– dall’anno 1997 le perdite che derivano dall’esercizio di imprese in contabilita' ordinaria e quelle che derivano dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilita' ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d’imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza alcun limite di tempo.

Puo' essere utile vedere nell’APPENDICE del FASCICOLO 2, voce “Perdite riportabili senza limiti di tempo

Quali dati vanno inseriti nel quadro RN

Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.

REDDITO COMPLESSIVO

Rigo RN1:

  • colonna 1: questa colonna e' riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del credito d’imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e RH. In particolare riportare in tale colonna l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nei righi RF55 col. 1, RF55 col. 2, RG33 col. 1, RG33 col. 2, RH18 col. 1 e RH18 col. 2.
  • colonna 2: scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l’importo indicato nell’ultimo rigo, colonna ‘redditi’. Se il totale delle perdite che provengono da lavoro autonomo o da impresa in contabilita' semplificata e' superiore al totale dei redditi, indicate la differenza preceduta dal segno meno.

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’eta' prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce ”Lavori socialmente utili agevolati”.

Deduzione per l’abitazione principale

Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l’intero importo del reddito. Pertanto, l’importo da indicare nel presente rigo e' pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo “Utilizzo” uguale a 1 e 5).
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell’anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell’abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell’anno e per un’altra parte lo avete concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di locazione.
Per ulteriori informazioni e' utile vedere in APPENDICE, voce “Canone di locazione Casi particolari”.

È bene sapere che la deduzione per l’abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalita'.

Puo' essere utile vedere in APPENDICE, voce ”Deduzione per l’abitazione principale - Casi particolari

Oneri deducibili

Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP26.

Deduzione per la progressivita' dell’imposizione (art. 11 del Tuir)

Rigo RN4: questo rigo e' riservato all’indicazione della deduzione dal reddito complessivo introdotta dall’art. 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) per assicurare la progressivita' dell’imposizione. Detta deduzione e' costituita da una “deduzione base” di euro 3.000 prevista per tutte le tipologie di reddito e da una “ulteriore deduzione” riconosciuta per redditi di lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo o impresa in contabilita' semplificata. Tale deduzione puo' spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.

A tal fine e' necessario:
a) individuare l’ammontare della deduzione teoricamente spettante;
b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilita' da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.


Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante

La deduzione teorica e' costituita dalla “deduzione base” e, per alcune tipologie di redditi, dalla deduzione base e dalla “ulteriore deduzione”.
La “deduzione base” di euro 3.000 e' prevista per tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e non deve essere rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
Le “ulteriori deduzioni”, riconosciute per le seguenti tipologie di reddito, sono previste nella misura di:
euro 4.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC sezione I).
Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di lavoro (rigo RC6 colonna 1);
euro 4.000 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di pensione. Tale deduzione deve essere rapportata al periodo di pensione (rigo RC6 colonna 2);
euro 1.500 a favore dei contribuenti che possiedono redditi di lavoro autonomo e/o redditi di impresa in contabilita' semplificata (quadro RE, redditi previsti dall’art. 53, comma 1 del Tuir –, quadro RG e quadro RH per le partecipazioni in associazioni tra esercenti arti e professioni o in societa' di persone ed assimilate esercenti attivita' d’impresa, azienda coniugale e imprese familiari in contabilita' semplificata). Tale deduzione non deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Per determinare le ulteriori deduzioni operare come segue:

– ulteriore deduzione per redditi di lavoro dipendente = 4.500 X giorni di lav. dip. (rigo RC6 col. 1)
365
– ulteriore deduzione per redditi di pensione = 4.000 X giorni di pensione (rigo RC6 col. 2)
365
– ulteriore deduzione per redditi di lavoro
autonomo o d’impresa in contabilita' semplificata
= 1.500

ATTENZIONE. Le ulteriori deduzioni (euro 4.500, euro 4.000 ed euro 1.500) non sono cumulabili tra loro.

Pertanto, qualora abbiate percepito redditi relativi a piu' di una delle suddette tipologie, potrete usufruire soltanto di una delle ulteriori deduzioni previste optando per quella piu' favorevole.
Ad esempio, se avete percepito sia redditi di lavoro dipendente che redditi da pensione per uno stesso periodo dell’anno, in relazione a tale periodo potrete usufruire di una sola delle due ulteriori deduzioni, optando per quella di lavoro dipendente in quanto piu' favorevole.

Puo' essere utile vedere in APPENDICE, voce ”Deduzione per la progressivita' dell’imposizione

Se, invece, avete percepito redditi di lavoro dipendente e di pensione in diversi periodi dell’anno, potrete usufruire sia della deduzione per redditi di lavoro dipendente che della deduzione per redditi di pensione, rapportando ciascuna di esse al relativo periodo di lavoro e di pensione considerato.
A titolo esemplificativo la deduzione teorica spettante sara' di euro: 7.500,00 se avete percepito per l’intero anno redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; 7.000,00 se avete percepito per l’intero anno redditi di pensione (ma non redditi di lavoro dipendente); 4.500,00 se avete percepito redditi di lavoro autonomo e/o d’impresa in contabilita' semplificata (ma non redditi di lavoro dipendente e/o pensione); 3.000,00 se avete percepito redditi di natura diversa dai precedenti. Se avete percepito piu' di uno dei predetti redditi non potete sommare le relative deduzioni ma scegliere, tra le spettanti, quella piu' favorevole.

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre calcolare il coefficiente di deducibilita' nel modo che segue:

26.000 + deduzione teorica + RN2 + RN3 – RN1 col. 2
26.000

La deduzione teorica e' quella determinata con riferimento alle precedenti istruzioni di cui alla lettera a).
La deduzione effettivamente spettante e' determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilita' come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilita' e':

 

- minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
– maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed e' pari a:
deduzione teorica x coefficiente di deducibilita'
– maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed e' pari alla deduzione teorica.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilita' dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Puo' essere utile vedere in APPENDICE, voce ”Deduzione per la progressivita' dell’imposizione

Deduzione per oneri di famiglia (art. 12 del Tuir)

Rigo RN5: dovete compilare questo rigo solo se avete figli o altri familiari fiscalmente a carico ovvero avete sostenuto spese per gli addetti all’assistenza personale propria o di altri familiari indicate nel rigo RP38 del quadro RP. Da quest’anno la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ha previsto la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzione per oneri di famiglia che comprende anche la nuova deduzione per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale. La deduzione per oneri di famiglia puo' spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della vostra situazione reddituale.
A tal fine e' necessario:
a) individuare l’ammontare della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia;
b) determinare la deduzione effettivamente spettante applicando alla deduzione teorica un coefficiente di deducibilita' da calcolare come descritto al punto b) delle istruzioni che seguono.

Deduzione teorica

a) Individuazione della deduzione teoricamente spettante per oneri di famiglia

La deduzione teoricamente spettante e' costituita dalla somma delle deduzioni previste per:
– coniuge a carico;
– figli e altri familiari a carico;
– spese per gli addetti all’assistenza personale indicate nel rigo RP38.

Gli importi delle deduzioni previste per familiari a carico sono:
- euro 3.200,00 per il coniuge;
- euro 2.900,00 per ciascun figlio. Nel caso di figlio minore di tre anni, di figlio portatore di handicap o nel caso di mancanza di un genitore, in sostituzione della deduzione di euro 2.900,00, sono stabilite delle deduzioni di maggiore importo. In particolare:
euro 3.450,00 per ciascun figlio minore di tre anni;
euro 3.700,00 per ciascun figlio portatore di handicap;
euro 3.200,00 per il primo figlio nel caso di mancanza dell’altro genitore (vedere nel capitolo 5 le istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 del prospetto dei familiari a carico). In questo caso avete comunque la possibilita' di scegliere la deduzione piu' favorevole tra quella prevista per il figlio (figlio minore di tre anni o portatore di handicap) e quella prevista in mancanza di uno dei genitori;
- euro 2.900,00 per ogni altro familiare.

L’importo della deduzione deve essere commisurato al numero di mesi riportato nel prospetto “Familiari a carico” (colonna 5) e, per i figli e gli altri familiari, anche alla percentuale di deduzione per i quali gli stessi risultano a carico (colonna 7).

Se il figlio ha compiuto tre anni nel corso dell’anno, la deduzione prevista e' costituita dalla somma dell’importo di euro 3.450,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell’anno nel quale il figlio aveva un’eta' inferiore a tre anni e dell’importo di euro 2.900,00 rapportato alla percentuale di deduzione ed al numero di mesi relativi al periodo dell’anno nel quale il figlio aveva un’eta' superiore a tre anni. Ad esempio, qualora un figlio compia tre anni il 10 luglio 2005 e risulti a carico al 50%, la deduzione teorica e' pari al 50% dei 7/12 di euro 3.450,00 (euro 1.006,25) per i primi sette mesi, ed al 50% dei 5/12 di euro 2.900,00 (604,17) per i restanti cinque mesi. L’ammontare della deduzione teorica prevista per il figlio e' pertanto pari a euro 1.610,42 (1.006,25 + 604,17).

Si ricorda che la deduzione teorica per oneri di famiglia e' costituita dalla somma delle singole deduzioni previste per ciascun familiare a carico e dalle spese sostenute per addetti all’assistenza personale (rigo RP38).

Deduzione effettivamente spettante

b) Determinazione della deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia

Ai fini della determinazione della deduzione spettante, occorre applicare alla “ deduzione teorica per oneri di famiglia” determinata secondo le istruzioni di cui alla precedente lettera a), un coefficiente di deducibilita' da calcolare nel modo seguente:

78.000 + deduzione teorica per oneri di famiglia + RN2 + RN3 – RN1 col. 2
78.000

La deduzione effettivamente spettante per oneri di famiglia e' determinata in relazione al valore del coefficiente di deducibilita' come sopra calcolato. In particolare se il coefficiente di deducibilita' e':

- minore o uguale a zero, la deduzione non spetta;
– maggiore di zero e inferiore a uno, la deduzione spetta in parte ed e' pari a:
deduzione teorica per oneri di famiglia x coefficiente di deducibilita'
– maggiore o uguale a uno, la deduzione spetta per intero ed e' pari alla deduzione teorica per oneri di
famiglia.

Si precisa che per il coefficiente di deducibilita' dovete utilizzare le prime quattro cifre decimali.

Esempio: contribuente con due figli a carico per l’intero anno, di cui uno nato il 26 giugno 2005, ed a carico entrambi nella misura del 70%. Reddito complessivo di euro 28.000,00 , deduzione per abitazione principale di euro 800,00 ed oneri deducibili di euro 50,00.

deduzione teorica figlio di eta' inferiore ai tre anni: 3.450,00 X 7/12 X 70% = 1.408,75
deduzione teorica figlio di eta' superiore ai tre anni: 2.900,00 X 70% = 2.030,00
deduzione teorica per oneri di famiglia (1.408,75 + 2.030,00) = 3.438,75

coefficiente di deducibilita'= 78.000,00 + 3.438,75 + 800,00 + 50,00 – 28.000,00:78.000,00=54.288,75: 78.000,00 = 0,6960

deduzione effettivamente spettante da riportare nel rigo RN5: 3.438,75 X 0,6960 = 2.393,00

REDDITO IMPONIBILE

Rigo RN6: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile. Scrivete in questo rigo l’importo che risulta dalla seguente operazione:

RN1 col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 – RN3 – RN4 – RN5

Se il risultato e' negativo, scrivete “0” (zero). In questo caso, scrivete “0” (zero) anche nei righi RN7 (imposta lorda) e RN17 (imposta netta).

IMPOSTA LORDA

Rigo RN7: in questo rigo dovete scrivere l’imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di rigo RN6, calcolata consultando la tabella “Calcolo dell’IRPEF” riportata successivamente. Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.

CALCOLO DELL’IRPEF

REDDITO
(per scaglioni)
Aliquota
(per scaglioni)
Imposta dovuta sui redditi intermedi
compresi negli scaglioni
 
fino a euro 26.000,00
23 23% sull’intero importo
oltre euro 26.000,00
e fino a euro 33.500,00
33 5.980,00 + 33% parte eccedente 26.000,00
oltre euro 33.500,00
e fino a euro 100.000,00
39 8.455,00 + 39% parte eccedente 33.500,00
oltre euro 100.000,00  43 (39 + 4) 34.390,00 + 43% parte eccedente 100.000,00

L’imposta non e' dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) e' costituito soltanto da redditi di pensione di importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente dai redditi derivanti dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92. In questo caso, scrivete “0” (zero) in questo rigo RN7.

Presenza di compensi per attivita' sportiva dilettantistica

Se avete compilato il rigo RL21, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi per attivita' sportiva dilettantistica, dovete determinare l’imposta lorda seguendo le successive istruzioni:
- sommate all’importo di rigo RN6, quello scritto nel rigo RL21 colonna 1;
- calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;
- calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo del rigo RL21 colonna 1 e sottraetela dall’imposta sopra determinata;
- scrivete l’importo cosi' calcolato in questo rigo RN7.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. I, quadro RP

Rigo RN8: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP18, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. III, quadro RP

Rigo RN9: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per “Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio”. In tal caso, calcolate il 41 per cento dell’importo indicato nel rigo RP30 e scrivetelo nel presente rigo.

Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%

Rigo RN10: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per “Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio”. In tal caso, calcolate il 36 per cento dell’importo indicato nel rigo RP34 e scrivetelo nel presente rigo.

Detrazione per oneri indicati nella Sez. IV, quadro RP

Rigo RN11: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. IV del quadro RP.
Se avete compilato il rigo RP35, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile e' stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione e' pari:
- a euro 495,80 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
- a euro 247,90, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) e' superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2005 e' stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione e' cointestato al coniuge e l’immobile e' stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta e' pari a:

247,90 x 50 x 180 = euro 61,13 arrotondata a euro 61,00
100 365  

Qualora abbiate compilato piu' righi (perché ad esempio e' variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante e' pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione cosi' determinata deve essere riportata nel rigo RN11.
Se avete compilato il rigo RP36 dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile e' stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).

La detrazione e' pari:
- a euro 991,60 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493, 71;
- a euro 495,80, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2 ) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) e' superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Qualora abbiate compilato piu' righi (perché ad esempio e' variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante e' pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione cosi' determinata deve essere riportata nel rigo RN11.
Se avete compilato le colonne 1 e 2 del rigo RP37, relative alla detrazione dell’importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN11.
Se avete barrato la casella di colonna 3 del rigo RP37, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare euro 516,46 nel rigo RN11.

TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA

Rigo RN12: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN8 a RN11.

Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie

Rigo RN13: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP18 non barrata).
In mancanza di rateizzazione, riportate nel presente rigo il 19 per cento dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.

Credito d’imposta per il riacquisto prima casa

Rigo RN14: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall’IRPEF oppure successivamente in compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del quadro CR) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR).
In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione

Rigo RN15: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell’IRPEF il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione indicato nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR.
In tale caso, riportate nel presente rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR9 del quadro CR diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 3 del medesimo rigo CR9.

TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA

Rigo RN16: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d’imposta indicati nei righi RN13, RN14 e RN15.

IMPOSTA NETTA

Rigo RN17: questo rigo serve per calcolare l’importo della vostra imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo:

RN7 – RN12 – RN16

Se il risultato di tale operazione e' maggiore di zero, riportate l’importo cosi' ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato e' negativo scrivete zero.
È prevista un’agevolazione per i contribuenti il cui reddito complessivo e' costituito soltanto da redditi di pensione per un importo superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 7.800,00, ed eventualmente da redditi derivanti dall’abitazione principale e relative pertinenze e da redditi dei terreni per un importo non superiore a euro 185,92.
Per tali contribuenti l’art. 13, comma 1-bis del Tuir ha stabilito che non e' dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo, diminuito degli eventuali redditi di terreni e dell’abitazione principale, ed euro 7.500,00.
Pertanto, se vi trovate nelle condizioni sopra indicate, dovete determinare l’imposta netta da riportare nel rigo RN17 nel modo seguente:

1) calcolate l’ammontare massimo dell’imposta dovuta:

RN1 col. 2 – (RN2 + RA11 col. 9 + RA11 col. 10) – 7.500

2) calcolate l’imposta netta:

RN7 – RN12 – RN16
(indicate zero se il risultato e' negativo)

3) riportate nel rigo RN17 il minore tra gli importi determinati con le operazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ESEMPIO

Contribuente che ha la seguente situazione:

Reddito di pensione:
7.600
Abitazione Principale (RN2): 600
Terreni (RA11 col. 9 + RA11 col. 10): 100
Reddito complessivo (RN1 col. 2): 8.300
 
Imposta Lorda (RN7): 204
Totale detrazioni (RN12): 50
   
a) calcolate l’ammontare massimo dell’imposta dovuta: 8.300 – (600 + 100) – 7.500 = 100
b) calcolate l’imposta netta: 204 (RN7) – 50 (RN12) = 154
c) riportate nel rigo RN17 l’importo di euro 100  

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Rigo RN18: questo rigo e' riservato all’indicazione dei dati relativi alla determinazione dell’imposta netta con riferimento alle disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero al 31 dicembre 2004. Anche per quest’anno, infatti, e' prevista la possibilita' per il contribuente di determinare, in sede di dichiarazione, l’imposta sui redditi, applicando le disposizioni del TUIR in vigore alla data del 31/12/2002 ovvero quelle in vigore alla data del 31/12/2004 se piu' favorevoli (c.d. “ Clausola di salvaguardia”).
Tenuto conto che l’imposta netta indicata nel rigo RN17 e' quella determinata con la normativa in vigore al 31 dicembre 2005, se intendete avvalervi della possibilita' di applicare la clausola di salvaguardia, e' necessario determinare l’imposta netta anche con riferimento alle disposizioni in vigore sia nell’anno d’imposta 2002 che nell’anno d’imposta 2004. A tal fine seguite le istruzioni contenute nella “Guida alla clausola di salvaguardia” che trovate dopo l’APPENDICE.
In questo caso, se avete determinato un’imposta netta (normativa in vigore al 31/12/2002 o al 31/12/2004) di importo inferiore rispetto a quella indicata al rigo RN17 (normativa in vigore al 31 dicembre 2005) e pertanto avete compilato il presente rigo, l’importo da considerare per la compilazione dei successivi righi del quadro RN e' quello indicato nella colonna 7 del rigo RN18 anziché quello del rigo RN17.
Se invece non intendete avvalervi della clausola di salvaguardia continuate la compilazione del quadro RN seguendo le istruzioni relative al rigo RN19.

Crediti per imposte pagate all’estero

Rigo RN19: questo rigo e' riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d’imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. IB del quadro CR nel caso in cui all’estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d’impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all’estero sono stati prodotti anche redditi d’impresa. In questo rigo va indicato:

  • nella colonna 1 il credito d’imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei paesi esteri per i quali tuttavia e' riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
  • nella colonna 2 il credito d’imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 del quadro CR di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE20 del quadro CE. In questa colonna deve essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RF55, col. 3 del quadro RF e/o nel rigo RG33, col. 3 del quadro RG, e/o del rigo RH20 del quadro RH.

Altri crediti d’imposta

Rigo RN20:

  • nella colonna 1 riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta limitati relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi: RH18 colonna 1; RG33 colonna 1; RF55 colonna 1.
    Si ricorda che l’importo del rigo RN20, colonna 1, non puo' comunque essere superiore all’importo dell’imposta netta (rigo RN17, ovvero RN18, colonna 7, nel caso di applicazione della “Clausola di salvaguardia”);
  • nella colonna 2 riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta ordinari relativi agli investimenti in fondi comuni ed indicati nei seguenti righi: RH18 colonna 2; RG33 colonna 2; RF55 colonna 2;
  • nella colonna 3 indicare i seguenti crediti di imposta:
    – il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e indicati nel rigo CR8;
    – il credito indicato nella colonna 3 del rigo RH18 del quadro RH;
    – il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF55 del quadro RF;
    – il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG33 del quadro RG;
    – il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS19 ed RS20 del quadro RS compilati (art. 167, comma 6 e comma 7 del Tuir);
    – l’importo dell’imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti dei titoli (di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239), conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali;
    – i crediti di imposta di cui all’articolo 2, comma 142, della L. 662 del 1996 (imposta sostitutiva per la regolarizzazione delle scritture contabili);
    – il credito d’imposta di cui all’art. 7, D.L. n. 351 del 25/9/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23/11/2001.

RITENUTE TOTALI

Rigo RN21: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e gia' indicate nei diversi quadri.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali e' applicabile il regime agevolato), scrivete nella colonna 2, l’importo del rigo RC10.
Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN21 colonna 2 l’importo presente nella colonna “ritenute” del rigo “Reddito complessivo e totale ritenute” dello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute”.
Nella colonna 1 del rigo RN21, scrivete l’importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, gia' comprese nell’importo di colonna 2.

Puo' essere utile vedere in APPENDICE, voce “Eventi eccezionali

Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’eta' prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di riportare i totali nel rigo RN21 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce ”Lavori socialmente utili agevolati”.

Altre ritenute subite

Rigo RN22: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall’UNIRE e quelle operate dall’INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari.

Differenza

Rigo RN23: scrivete l’importo che risulta dalla seguente operazione:

RN17 – RN19 col. 2 – RN20 col. 1 – RN20 col. 2 – RN20 col. 3 – RN21 col. 2 – RN22

Se il risultato e' negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, nel rigo RN23 riportate invece il risultato della seguente operazione:

RN18 col. 7 – RN19 col. 2 – RN20 col. 1 – RN20 col. 2 – RN20 col. 3 – RN21 col. 2 – RN22

Se il risultato e' negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.

Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi

Rigo RN24: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN23, solo se usufruite di crediti d’imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.

Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione

Rigo RN25: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2005.
Se nel 2005 avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN25 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 14 del CUD 2006, o al punto 21 del CUD 2005. Potete scrivere nel rigo RN25 anche l’eccedenza dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.

Puo' essere utile vedere in APPENDICE, voci “ Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto
d’imposta
” e “Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2005 con la quale e' stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
- se il credito comunicato e' maggiore dell’importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN25 l’importo comunicato.
Si precisa che per la conferma del maggior credito e' necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- se il credito comunicato (ad esempio: 800) e' inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN25 l’importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in societa' che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH22 del quadro RH (eccedenza d’imposta attribuita al socio dalla societa').
Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d’imposta di societa' trasparenti indicate nella colonna 6 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 6 del rigo RG33 del quadro RG.

Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24

Rigo RN26: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, gia' riportata nel rigo RN25, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Nello stesso rigo dovete comprendere anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.

ACCONTI VERSATI

Rigo RN27: dovete compilare questo rigo per riportare l’importo degli acconti indicati nella colonna “Importi a debito
versati” della Sezione “Erario” del mod. F24. In particolare, dovete indicare:

  • nella colonna 1 l’importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
  • nella colonna 2 la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti.

Puo' essere utile vedere in APPENDICE, voce “Eventi eccezionali

Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati.
Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN27, colonna 2, gli importi trattenuti da quest’ultimo, pari alla somma dei punti 11 e 12 del CUD 2006 o dei punti 18 e 19 del CUD 2005. Anche in questo caso l’importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell’acconto.
Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 1 scrivete l’importo di questi acconti, gia' compresi nell’importo indicato nella colonna 2. L’importo di questi acconti sara' versato dal contribuente con le modalita' e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non e' stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di piu' trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell’IRPEF per il 2005.
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in societa' che operano in regime di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH23 del quadro RH (acconti d’imposta versati dalla societa' di capitale ed attribuiti al socio).
Inoltre in tale rigo devono essere riportati anche gli acconti d’imposta di societa' trasparenti indicati nella colonna 7 del rigo RF55 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo RG33 del quadro RG.

IRPEF da versare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2006

Rigo RN28: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2006 precedentemente presentato.
Nella colonna 1 riportate quanto indicato nella colonna 5 del rigo 35 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella colonna 2 riportate quanto indicato nella colonna 5 del rigo 36 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Righi RN29 e RN30: dovete compilare questi righi per determinare l’imposta a debito o a credito.

Imposta a debito o a credito

A tal fine effettuate la seguente operazione:

RN23 – RN24 – RN25 + RN26 – RN27 col. 2 – RN28 col. 1 + RN28 col. 2

Se il risultato di tale operazione e' positivo riportate l’importo cosi' ottenuto nel rigo RN29 (imposta a debito).
Se il risultato di tale operazione e' negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN30 (imposta a credito).

È bene sapere che l’imposta non e' dovuta oppure non e' rimborsata se non supera euro 12,00.

Per utilizzare l’eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.

RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D’IMPOSTA

Rigo RN31: dovete compilare questo rigo per indicare l’eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN13, RN14 e RN15 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
A tal fine operate come segue:
– calcolare la differenza tra l’ammontare dell’imposta lorda, scritta nel rigo RN7 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN12.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e pertanto di compilazione del rigo RN18, ai fini della determinazione della predetta differenza si deve fare riferimento all’ammontare dell’imposta lorda e del totale delle detrazioni determinate con riferimento alla normativa risultata piu' favorevole (normativa in vigore nel 2002 o nel 2004). Tali importi sono quelli indicati nella colonna relativa alla normativa risultata piu' favorevole dei righi RN7 e RN12 dello schema per la determinazione dell’IRPEF presente nella “Guida alla clausola di salvaguardia ” posta dopo l’APPENDICE ;
– se tale differenza e' superiore o uguale all’importo delle detrazioni indicate nel rigo RN16, non dovete compilare questo rigo RN31;
– se invece tale differenza e' inferiore all’importo del rigo RN16, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi da RN13 a RN15 indicare nella relativa colonna del rigo RN31 il corrispondente ammontare che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l’importo residuo esposto nella colonna 1 del rigo RN31costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell’imposta lorda, puo' essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese puo' indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l’importo da voi indicato nella colonna 1 del rigo RN31 diviso 0,19.
L’importo residuo esposto nelle colonne 2 e 3 di questo rigo sara' utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure, tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.

ESEMPIO

 

Imposta lorda
= 4.000
Totale detrazioni (rigo RN12) = 1.000
Differenza tra imposta lorda e rigo RN12 (4.000 – 1.000) = 3.000
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN14) = 3.100
Credito per l’incremento dell’occupazione (rigo RN15) = 500
Totale altre detrazioni (rigo RN16) = 3.600

Essendo la differenza tra l’imposta lorda e il rigo RN12 (euro 3.000) inferiore all’importo del rigo RN16 (euro 3.600), il contribuente puo' indicare l’importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, o nella colonna 2 del rigo RN31 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che ritiene piu' opportuna tra le colonne 2 e 3 del rigo RN31.

A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalita' di compilazione del rigo RN31:

Ipotesi 1: Rigo 31 col. 2 = 600 Rigo 31 col. 3 = 0
Ipotesi 2: Rigo 31 col. 2 = 100 Rigo 31 col. 3 = 500
Ipotesi 3: Rigo 31 col. 2 = 300 Rigo 31 col. 3 = 300

Si precisa che nell’esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non puo' essere indicato per intero nella colonna 3 del rigo RN31 in quanto d’importo superiore a quello del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui al rigo RN15.

8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF

Chi e' tenuto al pagamento

In relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005, siete obbligati al pagamento dell’addizionale regionale all’lRPEF e, se deliberata dal Comune, dell’addizionale comunale all’lRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2005, dovete l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’imposta che vi spettano e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subito il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non e' tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:
- possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facolta', abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un’imposta lorda (rigo RN7) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN12 e RN13, dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, indicati nel rigo RN19, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN20 col. 1 e col. 2, non supera euro 10,33. Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, per l’imposta lorda si deve fare riferimento all’importo indicato nella col. 3 del rigo RN18 e per le detrazioni di cui ai righi RN12 e RN13 ai corrispondenti importi indicati nello schema per la determinazione dell’IRPEF presente nella “Guida alla clausola di salvaguardia” posta dopo l’APPENDICE.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per oneri di famiglia riconosciuti ai fini dell’IRPEF stessa.

Aliquote

In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni, con proprio provvedimento, hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
Per il 2005 l’addizionale comunale all’IRPEF e' dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata. Consultate l’apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito e' stato prodotto in piu' comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale. Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2005. Per ulteriori chiarimenti consultate le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 (“Dati personali Domicilio fiscale al 31 dicembre 2005”).

Quando e come si effettua il versamento

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalita' e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’lRPEF.
Non e' dovuto, quindi, alcun acconto.
Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

SEZIONE I

COME SI CALCOLA L’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF

Rigo RV1: scrivete l’importo pari al risultato della seguente operazione:

RN1 col. 2 – RN2 – RN3 – RN5

Si precisa che anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia (determinazione dell’imposta ai fini IRPEF con la normativa risultata piu' favorevole), nel rigo RV1 deve essere riportato l’importo determinato con la precedente operazione. Infatti, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, la base imponibile ai fini delle addizionali regionali e comunali deve essere comunque determinata con riferimento alla normativa in vigore nel 2005.

Vedere in APPENDICE, voce “Eventi eccezionali

Rigo RV2:

  • nella colonna 1 la casella “Casi particolari addizionale regionale” e' riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni di seguito riportate relative alle suddette regioni; in tal caso e' necessario barrare la presente casella per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90 per cento.
  • nella colonna 2 scrivete l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all’importo scritto nel rigo RV1 con le modalita' dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.

Regione Lombardia
Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del 24/12/2001 la regione Lombardia ha previsto l’applicazione di una aliquota agevolata dello 0,90% per i contribuenti per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
- contribuente al cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2) concorrono esclusivamente redditi da pensione di ogni genere ed eventualmente redditi derivanti dall’unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte senza l’indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
- contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2), ridotto degli oneri deducibili (rigo RN3), non e' superiore ad euro 10.329,14.
Qualora ricorrano entrambe le suddette condizioni per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90% e' necessario barrare la casella “Casi particolari addizionale regionale”.

Regione Veneto
Con legge regionale 26/11/2004, n. 29, la regione Veneto ha fissato per l’anno 2005 le proprie aliquote nella misura dello 0,9% per redditi fino a 29.000,00 euro e dell’1,4% per redditi superiori a euro 29.000,00. Si precisa che l’aliquota dell’1,4% prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 29.000,00 si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l’imposta dovuta sara' pari ed euro 420,00.
Inoltre, per l’anno d’imposta 2005 la regione Veneto ha previsto che per i contribuenti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’Irpef (rigo RV1) compreso tra euro 29.001,00 e 29.147,00, l’addizionale regionale dovuta sia determinata sottraendo dall’imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota del 1,4%, un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale.
Pertanto, qualora l’importo del rigo RV1 sia maggiore o uguale ad euro 29.001,00 ma inferiore o uguale ad euro 29.147,00, l’importo dell’addizionale regionale dovuta deve essere determinato con le seguenti modalita':

A = rigo RV1 x 1,4 / 100
B = 29.147 – rigo RV1
C = B x 0,986
D = A – C

Riportare nella col. 2 rigo RV2 l’importo “D” come sopra calcolato.

Esempio

Rigo RV1 = 29.100 A = 29.100 x 1,4/100 = 407,4 B = 29.147 – 29.100 = 47
  C = 47 x 0,986 = 46,34 D = 407,4 – 46,34 = 361,06

Pertanto, nella col. 2 del rigo RV2 dovra' essere riportato l’importo di euro 361,00.

Agevolazione prevista per i contribuenti disabili
La Regione Veneto ha confermato quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 22/11/2002 n. 34 prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:
– soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2005 non superiore ad euro 32.600,00;
– contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 32.600,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di piu' soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui e' a carico, non sia superiore ad euro 32.600,00.
Nei predetti casi per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90% e' necessario barrare la casella “Casi particolari addizionale regionale”.

Regione Piemonte
Per la regione Piemonte si precisa che l’aliquota dell’1,4 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 10.672,82 si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.672,82. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l’imposta dovuta sara' pari ed euro 210,00.

Regione Umbria
Per la regione Umbria si precisa che l’aliquota dell’1,1 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 26.000,00 si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l’imposta dovuta sara' pari ed euro 330,00.

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2005

REGIONE Scaglioni di reddito Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi
compresi negli scaglioni
(Regioni Lombardia e Marche)
NOTE
oltre euro fino a euro
Abruzzo Per qualunque reddito 0,90%    
Basilicata Per qualunque reddito 0,90%    
Bolzano Per qualunque reddito 0,90%    
Calabria Per qualunque reddito 1,40%    
Campania Per qualunque reddito 0,90%    
Emilia Romagna Per qualunque reddito 0,90%    
Friuli Venezia Giulia Per qualunque reddito 0,90%    
Lazio Per qualunque reddito 0,90%    
Liguria Per qualunque reddito 0,90%    
Lombardia
15.493,71
1,20% 1,2% sull’intero importo È prevista l”applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate
condizioni. Si rinvia
alle istruzioni del rigo RV2.
15.493,71
30.987,41
1,30% 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71
30.987,41 1,40% 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41
Marche
15.500,00
0,90% 0,90% sull’intero importo  
15.500,00
31.000,00
1,20% 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00
31.000,00 1,40% 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00
Molise Per qualunque reddito 1,20%    
Piemonte Per redditi fino a euro 10.672,82 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 10.672,82 l’aliquota del
1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che
eccede euro 10.672,82.
Per redditi superiori a euro 10.672,82 1,40% 1,40% sull’intero importo
Puglia Per qualunque reddito 0,90%    
Sardegna Per qualunque reddito 0,90%    
Sicilia Per qualunque reddito 0,90%    
Toscana Per qualunque reddito 0,90%    
Trento Per qualunque reddito 0,90%    
Umbria Per redditi fino a euro 26.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 26.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non
solo sulla parte che eccede
euro 26.000,00.
Per redditi superiori a euro 26.000,00 1,10% 1,10% sull’intero importo
Valle d'Aosta Per qualunque reddito 0,90%    
Veneto Per redditi fino a euro 29.000,00 0,90% 0,90% sull’intero importo Per i redditi superiori a euro 29.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00.
È prevista l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,90% nel caso di contribuente disabile (o contribuente con a carico un familiare disabile) con un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 32.600,00 (si rinvia alle istruzioni del rigo RV2).
Nel caso di contribuente con un reddito imponibile (rigo RV1) compreso tra euro 29.001,00 ed euro 29.147,00 si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.
Per redditi superiori a euro 29.000,00 1,40% 1,40% sull’intero importo


Rigo RV3:

  • nella colonna 1 scrivete l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari);
  • nella colonna 2 scrivete l’ammontare dell’addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, gia' compresa nell’importo di colonna 3. Questo importo e' quello che potete trovare al punto 9 del CUD 2006 o al punto 16 del CUD 2005;
  • nella colonna 3 scrivete l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta se nel 2005 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo e' quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all’importo indicato nel rigo RC14 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.
    Se avete percepito compensi per attivita' sportive dilettantistiche sommate anche l’importo indicato nel rigo RL23, colonna 2.
    Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l’ammontare delle trattenute gia' indicate a colonna 1 dello stesso rigo.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella colonna 1 indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, che potete trovare in APPENDICE, voce “Tabella Codici Regione ”.
Nella colonna 2 indicate l’ammontare dell’eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2005. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 15 del CUD 2006 o al punto 22 del CUD 2005.

Rigo RV5: scrivete l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.

Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2006 precedentemente presentato.
Nella colonna 1 riportate quanto indicato nel rigo 37 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella colonna 2 riportate quanto indicato nel rigo 38 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l’addizionale regionale a debito o a credito. A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV2 colonna 2 – RV3 colonna 3 – RV4 colonna 2 + RV5 – RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2

- se il risultato di tale operazione e' positivo riportate l’importo cosi' ottenuto nel rigo RV7;
- se il risultato di tale operazione e' negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

SEZIONE II

COME SI CALCOLA L’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Rigo RV9: scrivete l’aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2005. Consultate l’apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale all’IRPEF.

Rigo RV10: scrivete l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all’importo riportato al rigo RV1, l’aliquota indicata al rigo RV9.

Rigo RV11:

  • nella colonna 1 scrivete l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta, diversa da quella indicata nel quadro RC;
  • nella colonna 2 scrivete l’addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, gia' compresa nell’importo di colonna 3. Questo importo e' quello che potete trovare al punto 10 del CUD 2006 o al punto 17 del CUD 2005;

Vedere in APPENDICE, voce “Eventi eccezionali

  • nella colonna 3 scrivete l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta.
    Questo importo e' quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III.
    In questa colonna va riportato anche l’ammontare delle trattenute gia' indicate a colonna 1.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella colonna 1 indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2004, che potete trovare in APPENDICE, voce “Tabella Codici Regione”.
Nella colonna 2 indicate l’ammontare dell’eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2005. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 16 del CUD 2006 o al punto 23 del CUD 2005.

Rigo RV13: scrivete l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.

Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2006 precedentemente presentato.
Nella colonna 1 riportate quanto indicato nel rigo 39 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).
Nella colonna 2 riportate quanto indicato nel rigo 40 (col. 3 o col. 4) del modello 730-3 (prospetto di liquidazione).

Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l’addizionale comunale a debito o a credito. A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV10 – RV11 colonna 3 – RV12 colonna 2 + RV13 – RV14 colonna 1 + RV14 colonna 2

- se il risultato di tale operazione e' positivo riportate l’importo cosi' ottenuto nel rigo RV15;
- se il risultato di tale operazione e' negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.

9. QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA

Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.

Questo quadro si compone di quattro sezioni:

Sezione I: riservata ai crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
Sezione II: riservata ai crediti d’imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d’imposta per i canoni di locazione non percepiti.
Sezione III: riservata ai crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
Sezione IV: riservata agli altri crediti d’imposta.

SEZIONE I

CREDITI D’IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

La compilazione di questa sezione e' riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali e' riconosciuto il diritto a richiedere un credito d’imposta.
Tale sezione e' riservata all’esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all’estero, diversi da quelli d’impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165, comma 1 del TUIR. In presenza di redditi d’impresa prodotti all’estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 che dell’ ulteriore credito d’imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.

ATTENZIONE. Qualora siano stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2005 (se non gia' indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali e' prevista la possibilita' di rimborso totale o parziale.
Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l’aliquota prevista dalla convenzione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla voce “Utili prodotti all’estero” presente nell’APPENDICE del FASCICOLO 2.
Puo' accadere che nel 2005 sia stata pagata in via definitiva un’imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell’anno 2005 devono essere dichiarati per l’intero ammontare, nella presente dichiarazione l’imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potra' essere portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno in cui sara' avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.

Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2005 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e gia' dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito d’imposta.
Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, e' prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che e' necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del Tuir e' necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
– La sezione I-A e' riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B e' riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito gia' utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante e' necessario:
– ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale e' possibile usufruire del credito d’imposta;
– ricondurre, ove eccedente, l’importo cosi' determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito gia' usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale e' possibile usufruire del credito d’imposta.


A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.

Sezione I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi e' necessario compilare un distinto rigo.
Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a piu' categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, e' necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare nelle colonne 3 e 4.

In particolare nei righi da CR1 a CR4 dovete indicare:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale e' stato prodotto il reddito; detto codice e' rilevabile dall’ Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell’appendice;
  • nella colonna 2, l’anno d’imposta in cui e' stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito e' stato prodotto nel 2005 indicare “2005”;
  • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo e' stato prodotto nel 2005, va riportato il reddito gia' indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in societa' semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2006 o nel CUD 2005, l’importo da indicare e' rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione;
  • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si e' gia' fruito del credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2004 nello Stato A, si e' resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2005 e pertanto gia' riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006.
    L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del Tuir, non puo' essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l’importo di questa colonna 4 non puo' essere superiore al 33% dell’importo di col. 3 (reddito estero).
    Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2006 o nel CUD 2005, l’importo da indicare e' rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell’anno di produzione del reddito). Se l’anno indicato e' il 2005 riportare l’importo indicato in colonna 2 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d’imposta per fondi comuni);
  • nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno e' il 2005, tale dato e' desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l’anno e' il 2004, tale dato e' desumibile dal rigo RN6, col. 4 (o dal rigo RN20 col. 2 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 12 del Mod. 730-3/2005;
  • nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno e' il 2005, tale dato e' desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l’anno e' il 2004, tale dato e' desumibile dal rigo RN19 (o dal rigo RN20 col. 4 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del Mod. UNICO Persone Fisiche 2005 o dal rigo 22 del Mod. 730-3/2005;
  • nella colonna 8 il credito eventualmente gia' utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, puo' essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi e' stato compilato il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche o il rigo F8 del mod. 730.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2004
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2005 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR. In tale caso l’importo del credito gia' utilizzato da indicare in questa colonna e' quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del quadro CR del modello Unico PF 2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2005 devono compilare questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del quadro F della precedente dichiarazione. In tale caso, l’importo del credito gia' utilizzato da indicare in questa colonna e' quello riportato nella colonna “Credito Utilizzato” presente nel rigo 49 (o 50 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.

Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2003
I contribuenti che hanno usufruito di un credito d’imposta per imposte estere nel modello UNICO Persone Fisiche 2004 devono compilare tale colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 dei righi da CR1 a CR5 del quadro CR. In tale caso, se nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 e' stato compilato un solo rigo del quadro CR sez. I o piu' righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l’importo da indicare in questa colonna puo' essere desunto dal rigo RN23, col. 2 del quadro RN. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. UNICO Persone Fisiche 2004 sono stati compilati piu' righi del quadro CR sez. I per redditi prodotti all’estero in anni diversi consultare in appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”.
Se con riferimento all’anno di produzione del reddito estero di col. 2, il contribuente ha usufruito del credito d’imposta nella dichiarazione mod. 730/2004 deve compilare tale colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 1 del rigo F8 del quadro F. In tale caso, se nella dichiarazione mod. 730/2004 e' stato compilato un solo rigo F8 o piu' righi ma tutti relativi allo stesso anno di produzione del reddito, l’importo da indicare in questa colonna puo' essere desunto dal rigo 25 del mod. 730-3/2004. Nel caso in cui nella dichiarazione mod. 730/2004 sono stati compilati piu' righi F8 del quadro F per redditi prodotti all’estero in anni diversi consultare in appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”;

  • nella colonna 9 il credito gia' utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
    L’importo da indicare in questa colonna e' gia' compreso in quello di colonna 8.
    La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si e' resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si e' usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
    Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:
Stato
Estero
Anno di produzione Reddito
estero
Imposta pagata all'estero di cui resasi
definitiva nel
corso del 2004
di cui resasi
definitiva nel
corso del 2005
Credito utilizzato nella precedente
dichiarazione relativo all’imposta
resasi definitiva nel 2004
A 2004 1.000 350 200 150 200
B 2004 2.000
600 600 600


con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 e' di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella colonna 9 e' di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d’imposta resasi definitiva.
Se, per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2005 e' stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l’importo da riportare nella colonna 9 e' quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2005 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
Se invece per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/ 2005 sono stati compilati piu' righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”;

  • nella colonna 10 la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

  • nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

colonna 10 – colonna 9.

Sezione I-B

Con riferimento all’importo indicato a colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede di fruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e' necessario, per ogni anno di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo conto di quanto gia' utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sez. I-A sono stati compilati piu' righi e' necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, e' necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all’anno 2004 ed il terzo rigo relativo all’anno 2005, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l’anno 2004 ed uno per l’anno 2005).

In particolare nei righi CR5 e CR6 dovete indicare:

  • nella colonna 1, l’anno d’imposta in cui e' stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di piu' righi relative allo stesso anno);
  • nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta (col. 7) diminuito del credito gia' utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 4, l’importo per il quale e' possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo.

Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovra' essere riportato nella colonna 2 del rigo RN19.

Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori:

Stato
(col. 1)
Anno (col. 2) Reddito
estero (col. 3)
Imposta estera (col. 4) Reddito
complessivo
(col. 5)
Imposta
lorda
(col. 6)
Imposta
netta
(col. 7)
Credito
precedenti
dichiarazioni
(col. 8)
di cui relativo
allo Stato
estero di col.
1 (col. 9)
Quota di
imposta lorda
(col. 10)
Imposta estera
entro il limite
dell'imposta
lorda (col. 11)
a 2003 10 50 10 10 10
b 2003 20 50 10 15 15
c 2004 20 60 15 20 20
d 2005
30 20 25 25

i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.

Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:

Anno
(col. 1)
Totale colonne 11 riferite
allo stesso anno
(col. 2)
Capienza nell’imposta netta
(col. 3)
(col. 7 – col. 8 sez. I-A)
Credito utilizzato nella presente
dichiarazione (col. 4)
(minore tra col. 2 e col. 3)
2003 25 40 25
2004 20 45 20
2005 25 20 20


Nella colonna 2 del rigo RN19 dovra' essere riportato l’importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle colonne 4 della sezione I-B.

SEZIONE II

CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA E PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

La compilazione di questa sezione e' riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.

Il rigo CR7 deve essere compilato se avete maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce “Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa”.
Questo rigo si compone di tre colonne:

  • nella colonna 1 deve essere riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, gia' indicato nel rigo RN33, colonna 2, del quadro RN del Mod. UNICO 2005, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 46 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2005;
  • nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2005, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
    – che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
    – che l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
    – che non siano decaduti dal beneficio prima casa.
    L’importo del credito d’imposta e' pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non puo' essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
  • nella colonna 3 deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno gia' utilizzato il credito di imposta:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Nel rigo CR8 dovete indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce “Crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti”).

SEZIONE III

CREDITO D’IMPOSTA PER L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE

Dovete compilare questa sezione se avete diritto al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall’art. 63 della legge n. 289 del 2002. Potete comunque compilare questa sezione solo se non esercitate un’attivita' professionale o d’impresa ed avete assunto, ad esempio, una collaboratrice domestica, una baby-sitter o un’ assistente per persona anziana o portatore di handicap; se invece esercitate una delle anzidette attivita', dovete compilare, anche in relazione alle assunzioni di collaboratori domestici ecc., la relativa sezione del quadro RU.
Il contributo puo' essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall’IRPEF. Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che, a seguito di nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2006, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per avere diritto all’agevolazione e' necessario che siano osservati i contratti collettivi nazionali, siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a venticinque anni e non abbiano svolto attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi. Quest’ultimo requisito non e' richiesto nel caso in cui il lavoratore sia portatore di handicap.
Il credito, comunque, non spetta in relazione ai lavoratori dipendenti venuti alla luce a seguito della dichiarazione di emersione.

Il rigo CR9 si compone di tre colonne. In particolare, indicare:

  • nella colonna 1, il credito d’imposta residuo per l’incremento dell’occupazione indicato nel rigo RN33, colonna 3, del Mod. UNICO 2005, ovvero nel rigo 47 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2005;
  • nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel 2005, entro i limiti del contributo riconosciuto con il provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell’ istanza di attribuzione del credito d’imposta.
    A partire dall’anno 2003, per fruire del contributo e' necessario presentare un’apposita istanza, redatta sul modello ICO disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it , al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate ed ottenerne l’accoglimento.
    È consentita la presentazione dell’istanza anche per la richiesta del contributo relativo agli incrementi occupazionali realizzati a partire dall’anno 2003.
    Il credito d’imposta spetta in misura pari a euro 100,00, ovvero euro 150,00 qualora il lavoratore all’atto dell’assunzione abbia un’eta' superiore a 45 anni; inoltre, se l’assunzione e' effettuata nelle aree svantaggiate, spetta un ulteriore credito di euro 300,00 (vedere in Appendice la voce “Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione”).
    Per le assunzioni di dipendenti a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Il credito nelle predette misure compete per ogni mese e per ciascun lavoratore che abbia dato luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002;
  • nella colonna 3, il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24; se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna 3 l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d’imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.

SEZIONE IV

ALTRI CREDITI D’IMPOSTA

Il rigo CR10 di questa sezione e' riservato all’esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d’imposta:
– credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta;
– credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.

Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovra' compilare due diversi moduli.


Credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta
Rigo CR10:

  • nella colonna 1 indicare il codice 1, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione dell’euroritenuta di cui all’art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
    Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) e' operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi cosi' come individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005).
    In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d’imposta e' determinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, secondo le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE.
    Tuttavia, se l’ammontare del credito cosi' determinato e' inferiore all’importo della ritenuta subita all’estero, il contribuente puo' chiedere la differenza in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza;
  • nella colonna 2 indicare il credito maturato nel 2005, ridotto di quanto eventualmente gia' usufruito come credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, cosi' come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l’art. 165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all’estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in tale colonna deve essere indicato l’intero importo dell’euroritenuta subita;
  • nella colonna 3 indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • nella colonna 4 indicare l’importo del credito residuo costituito dalla differenza tra l’importo indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3. Tale importo puo' essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24 ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.

Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003
Rigo CR10:

  • nella colonna 1 indicare il codice 2, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003;
  • nella colonna 2 indicare il credito maturato nel 2005;
  • nella colonna 3 indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • nella colonna 4 indicare l’importo del credito residuo costituito dalla differenza tra l’importo indicato in colonna 2 e quello indicato in colonna 3. Tale importo puo' essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.

10. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI

Generalita'

Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalita' di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento annuale dell’Iva.
Il presente quadro e' composto da tre sezioni:
- la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa all’indicazione del versamento annuale dell’IVA.
I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE. Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e' di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.

SEZIONE I

CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze
di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.
Nella colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
– al rigo RX1 (IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RN30, al netto dell’importo utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
– al rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV8;
– al rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV16;
– al rigo RX4 (IVA), l’importo a credito di cui al rigo VL39. Se sono state compilate piu' Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38;
– al rigo RX5 (IRAP), l’importo a credito di cui al rigo IQ95;
– al rigo RX6 (imposta sostitutiva di cui al rigo RT26, colonna 3);
– al rigo RX8 (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l’importo a credito di cui al rigo RM18, colonna 6.
Nella colonna 2, va indicata l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.
Nella colonna 3, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che, ovviamente, non puo' essere richiesta a rimborso la parte di credito gia' utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l’IVA deve essere indicato l’importo richiesto a rimborso, gia' esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2006 da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata).
Nella colonna 4, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. ovvero, con riferimento all’IRPEF, all’IVA ed all’IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2006 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi gia' effettuati.

SEZIONE II

CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione puo' avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non e' piu' tenuto alla presentazione di una o piu' dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell’eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso, ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un’attivita' di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2004, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l’eccedenza, risultante dal modello UNICO 2005, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente e' soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; e' il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2005 e/o comunicate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.

Nella colonna 1, va indicato , limitatamente ai righi RX17, RX18, RX19 e RX20 il codice tributo dell’importo od eccedenza a credito che si intende riportare dall’anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente previste nei righi da RX13 a RX16.
Nella colonna 2, va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2005, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2005 o riconosciute dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.
Nella colonna 3, va indicato l’ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che e' stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.
La differenza risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella colonna 4, va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovra' essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovra' essere presentata specifica istanza all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nella colonna 5, va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel modello F24 dovra' essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2005 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l’indicazione nel presente quadro la validita' del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.

SEZIONE III

SALDO ANNUALE IVA

Nella presente sezione deve essere indicato l’importo dell’IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell’ipotesi in cui il totale dell’IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d’azienda, ecc.), che comportano la compilazione di piu' Sezioni 2 del quadro VL (cioe', di una Sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l’importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39.