6. Come si eseguono i versamenti

Quando fare i versamenti

Da quest'anno tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio. Per l'anno 2007 il versamento relativo al mese di giugno va effettuato entro il 18 giugno 2007 in quanto il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica.

ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2006 e prima rata di acconto per il 2007) nel periodo dal 19 giugno al 16 luglio 2007 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Acconti

Acconto IRPEF dovuto per l'anno 2007

Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per l'anno 2007 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN23. Se questo importo:

  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.

Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo del rigo RN23 risulti pari o superiore a 52 euro. L'acconto così determinato deve essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2007, se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
    • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 18 giugno 2007 (il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica) ovvero entro il 16 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2007.

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2007 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell'IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8 della Parte I. I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell'acconto Irpef devono, inoltre, consultare la voce dell'Appendice "Acconto Irpef - casi particolari".

Acconto Addizionale Comunale all'Irpef dovuto per l'anno 2007

Da quest'anno è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2007, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 142. Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 del quadro RV per la determinazione dell'acconto dovuto.

Altri acconti

Per le modalità di calcolo dell'acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell'Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce " Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate " . Per le modalità di calcolo dell'acconto IRAP vedere le istruzioni per la compilazione della relativa dichiarazione.

Saldo IVA

Anche il saldo dell'IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all'interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 18 giugno 2007 (il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica) ovvero entro il 16 luglio 2007.
Tuttavia, poichè il termine per il versamento dell'IVA scade il 16 marzo 2007, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 17 marzo al 18 giugno 2007 devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell'IVA nel periodo dal 19 giugno al 16 luglio 2007 deve applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 18 giugno 2007.
Il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 18 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta. I contribuenti IVA trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione " Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell' 1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.

Chi non deve effettuare il versamento

È bene ricordare che, per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti delle singole imposte (comprese le addizionali) che non superano ciascuno euro 12,00.

Dove e come pagare

I contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o le banche convenzionate. Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

  • presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
  • presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;
  • presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
  • negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.
I contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute così come previsto dall'art. 37,comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Versamenti telematici

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate.

Modello di versamento F24

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

  • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;
  • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
  • l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEF e l'IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è, rispettivamente, di euro 12,00 e 10,33).

Principali codici tributo

  • 4001: Irpef saldo
  • 4033: Irpef acconto prima rata
  • 4034: Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
  • 6099: IVA annuale saldo
  • 3800: Irap saldo
  • 3812: Irap acconto prima rata
  • 3813: Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
  • 3801: Addizionale regionale
  • 3817: Addizionale comunale
  • 3861: Addizionale comunale acconto