7. Come si esegue la compensazione

Cos'è la compensazione

Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Come si effettua

Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazio ne in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all'INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell'INPS. è compensabile anche l'IVA che risulti dovuta per l'adeguamento del volume d'affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00 (ai sensi dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007), devono comunicare al l'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia del credito che intendono compensare. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l'operazione di compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione.

Quando possono essere utilizzati i crediti che risultano dal Modello UNICO

I crediti che risultano dal Modello UNICO 2007 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purchè ci siano le seguenti condizioni:

  • il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. è importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Libertà di scelta nella compensazione

è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l'acconto IRPEF. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

  • in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e pre sentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
  • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce "Scelta della compensazione".

Compensazioni crediti IVA

I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile nel corso dell'anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.

Compensazioni crediti INPS

Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2007 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell'INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Compensazioni crediti INAIL

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2006/2007, in scadenza al 16 febbraio 2007, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'INAIL.