8. QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALEE COMUNALE ALL'IRPEF

Chi è tenuto al pagamento

In relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'lRPEF e, se deliberata dal Comune, dell'addizionale comunale all'lRPEF, sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2006, dovete l'IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d'imposta che vi spettano e dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero che, sempre all'estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.

Chi non è tenuto al pagamento

Non siete, invece, obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

  • possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
  • possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
  • possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
  • avete un'imposta lorda (rigo RN7) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN12 e RN13, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN19, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN20 col. 1, non supera euro 10,33. Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, per l'imposta lorda si deve fare riferimento all'importo indicato nella col. 3 del rigo RN18 e per le detrazioni di cui ai righi RN12 e RN13 ai corrispondenti importi indicati nello schema per la determinazione dell'IRPEF presente nella "Guida alla clausola di salvaguardia" posta dopo l'APPENDICE.

Come si determina

Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un'aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili e delle deduzioni per oneri di famiglia riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa.

Aliquote

In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l'aliquota dell'addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni, con proprio provvedimento, hanno deliberato una maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l'applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
Per il 2006 l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l'hanno deliberata. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Domicilio fiscale

Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale. Per individuare la regione ed il comune a favore dei quali effettuare il versamento delle addizionali, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2006. Per ulteriori chiarimenti consultate le ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 ("Dati personali Domicilio fiscale al 31 dicembre 2006").

Quando e come si effettua il versamento

Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell'lRPEF. Si ricorda che da quest'anno è dovuto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2007 nella misura del 30% e determinato applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2006 l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1 gennaio 2007, si rinvia per ulteriori informazioni a quanto precisato nel paragrafo 6 "Come si eseguono i versamenti".

SEZIONE I-COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.

Vedere in APPENDICE, voce "Eventi eccezionali"

Rigo RV1: scrivete l'importo pari al risultato della seguente operazione:

RN1 col. 2 - RN2 - RN3 - RN5

Si precisa che anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia (determinazione dell'imposta ai fini IRPEF con la normativa risultata più favorevole), nel rigo RV1 deve essere riportato l'importo determinato con la precedente operazione. Infatti, anche nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia, la base imponibile ai fini delle addizionali regionali e comunali deve essere comunque determinata con riferimento alla normativa in vigore nel 2006.

Rigo RV2:

  • nella colonna 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale" è riservata esclusivamente a coloro che hanno il domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito nelle istruzioni di seguito riportate relative alle suddette regioni; in tal caso è necessario barrare la presente casella per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90 per cento.
  • nella colonna 2 scrivete l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all'importo scritto nel rigo RV1 con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.

Regione Lombardia

Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del 24/12/2001 la regione Lombardia ha previsto l'applicazione di una aliquota agevolata dello 0,90% per i contribuenti per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

  • contribuente al cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2) concorrono esclusivamente redditi da pensione di ogni genere ed eventualmente redditi derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
    Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte senza l'indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
  • contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2), ridotto degli oneri deducibili (rigo RN3), non è superiore ad euro 10.329,14.

Qualora ricorrano entrambe le suddette condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Veneto

Per la regione Veneto si precisa che l'aliquota dell'1,40 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 29.000,00 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 29.001,00 ed euro 29.147,00, l'aliquota da applicare non è dell'1,4% ma è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. L'aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

A tal fine determinare l'aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta:

Aliquota = 1 - (28.739 / rigo RV1)

L'aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate.

L'ammontare dell'addizionale regionale dovuta si ottiene applicando al rigo RV1 l'aliquota dell'addizionale regionale come sopra determinata: RV2 = rigo RV1 x aliquota

Esempio:

* rigo RV1 = 29.100 x aliquota = 1 - (28739 / 29.100) = 0,0124

* rigo RV2 = 29.100 x 0,0124 = 360,84 che arrotondato è pari a 361,00

Agevolazione prevista per i contribuenti disabili

La Regione Veneto ha previsto, in sostituzione delle aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella precedente, una aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:

  • soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2006 non superiore ad euro 45.000,00;
  • contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Agevolazione prevista per i contribuenti con tre o più figli a carico

La Regione Veneto ha disposto, in sostituzione delle aliquote previste per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella precedente, l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,9 % per i contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e con tre figli fiscalmente a carico.
Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pari ad euro 60.000,00.
Per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,90% è necessario barrare la casella "Casi particolari addizionale regionale".

Regione Piemonte

Per la regione Piemonte si precisa che l'aliquota dell'1,4 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 10.854,26 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.854,26. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 210,00.

Regione Umbria

Per la regione Umbria si precisa che l'aliquota dell'1,1 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro 26.000,00 si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari ed euro 330,00.

Regione Liguria

Per la regione Liguria si precisa che per i redditi superiori a euro 13.000,00 e fino a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,25 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 13.000,00. Per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l'imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.

TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL'IRPEF 2006
REGIONE Cod. Reg. Scaglioni di reddito Aliquota Imposta dovuta sui redditi intermedi
compresi negli scaglioni
oltre euro fino a euro (Regioni Lombardia e Marche)
NOTE
oltre euro fino a euro
Abruzzo 01 Per qualunque reddito 1,40%    
Basilicata 02 Per qualunque reddito 0,90%    
Bolzano 03 Per qualunque reddito 0,90%    
Calabria 04 Per qualunque reddito 1,40%    
Campania 05 Per qualunque reddito 1,40%    
Emilia Romagna 06 Per qualunque reddito 0,90%    
Friuli Venezia Giulia 07 Per qualunque reddito 0,90%    
Lazio 08 Per qualunque reddito 1,40%    
Liguria 09 Per redditi fino a euro 13.000,00 0,90% 0,90% sull'intero importo Per i redditi superiori a euro 13.000,00 e finoa euro 20.000,00 l'aliquota del 1,25% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 13.000,00
Per i redditi superiori a euro 20.000,00 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddi to e non solo sulla parte che eccede euro 20.000,00
Per redditi oltre euro 13.000,00
e fino a euro 20.000,00
1,25% 1,25% sull'intero importo
Per redditi oltre euro 20.000,00 1,40 1,40% sull'intero importo
Lombardia 10   15.493,71 1,20% 1,2% sull'intero importo è prevista l"applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % in determinate condizioni. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.
15.493,71 30.987,41 1,30% 185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71
30.987,41   1,40% 387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41
Marche 11   15.500,00 0,90% 0,90% sull'intero importo  
15.500,00 31.000,00 1,20% 139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00
31.000,00   1,40% 325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00
Molise 12 Per qualunque reddito 1,40%    
Piemonte 13 Per redditi fino
a euro 10.854,26
0,90% 0,90% sull'intero importo Per i redditi superiori a euro 10.854,26 l'aliquota del 1,40% si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.854,26.
Per redditi superiori
a euro 10.854,26
1,40% 1,40% sull'intero importo
Puglia 14 Per qualunque reddito 0,90%    
Sardegna 15 Per qualunque reddito 0,90%    
Sicilia 16 Per qualunque reddito 1,40%    
Toscana 17 Per qualunque reddito 0,90%    
Trento 18 Per qualunque reddito 0,90%    
Umbria 19 Per redditi fino
a euro 10.854,26
0,90% 0,90% sull'intero importo Per i redditi superiori a euro 26.000,00 l'aliquota del 1,10 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 26.000,00.
Per redditi superiori a euro 26.000,00 1,10% 1,10% sull'intero importo
Valle d'Aosta 20 Per qualunque reddito 0,90%    
Veneto 21 Per redditi fino
a euro 29.000,00
0,90% 0,90% sull'intero importo Per i redditi superiori a euro 29.000,00 l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 29.000,00.Per i contribuenti aventi un reddito imponibile (rigo RV1) ai fini dell'Addizionale regionale all'Irpef compreso tra euro 29.001,00 e 29.147,00, l'aliquota dell'addizionale regionale è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente "1" il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 ed il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2. E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % nel caso di contribuente disabile (o contribuente con a carico fiscalmente un disabile) e con un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 45.000,00. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2. E' prevista l'applicazione dell'aliquota agevolata dello 0,90 % nel caso di contribuente con tre o più figli fiscal mente a carico ed un imponibile (rigo RV1) non superiore a euro 50.000,00. Il limite di euro 50.000,00 è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Si rinvia alle istruzioni del rigo RV2.
Per redditi superiori a euro 29.000,00 1,40% 1,40% sull'intero importo

Rigo RV3:

  • nella colonna 1 scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC ed RL (ad esempio, l'addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari);
  • nella colonna 2 scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 9 del CUD 2007 o del CUD 2006;
  • nella colonna 3 scrivete l'ammontare dell'addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta se nel 2006 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all'importo indicato nel rigo RC15 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice "3" nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l'importo indicato nel rigo RL23, colonna 2.
    Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1 dello stesso rigo.

Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella colonna 1 indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF 2006" presente nelle istruzioni di questo quadro RV. Nella colonna 2 indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2006. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 15 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Rigo RV5: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.

Addizionale regionale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007

Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2007 precedentemente presentato.

Nella colonna 1 riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 39 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 47 del modello 730-3.

La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2007 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 39 (ovvero col. 3 del rigo 47 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella colonna 3 riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 39 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 47 del modello 730-3.

Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale regionale a debito o a credito. A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV2 colonna 2 - RV3 colonna 3 - RV4 colonna 2 + RV5 - RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2 + RV6 colonna 3
  • se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV7;
  • se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.

SEZIONE II-A
COME SI CALCOLA L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Rigo RV9: scrivete l'aliquota deliberata dal comune di domicilio fiscale al 31 dicembre 2006. Consultate l'apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l'addizionale comunale all'IRPEF.

Rigo RV10: scrivete l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare all'importo riportato al rigo RV1, l'aliquota indicata al rigo RV9.

Rigo RV11:

  • nella colonna 1 scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta, diversa da quella indicata nel quadro RC;
  • nella colonna 2 scrivete l'addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell'importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 10 del CUD 2007 o del CUD 2006;
  • nella colonna 3 scrivete l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto d'imposta. Questo importo è quello che potete trovare al rigo RC12 del quadro RC, Sezione III. In questa colonna va riportato anche l'ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1.

Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Nella colonna 1 indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2005, che trovate nella "Tabella Addizionali regionali all'IRPEF 2006" presente nelle istruzioni di questo quadro RV. Nella colonna 2 indicate l'ammontare dell'eccedenza. Questo importo si trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2006. Se avete fruito dell'assistenza fiscale e il sostituto non ha rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 16 del CUD 2007 o del CUD 2006.

Rigo RV13: scrivete l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.

Addizionale comunale all'IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2007

Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un modello 730/2007 precedentemente presentato.

Nella colonna 1 riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 40 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6 del rigo 48 del modello 730-3.

La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2007 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell'ICI e se nel mod. 730-3 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 40 (ovvero col. 3 del rigo 48 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l'ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell'ICI.

Nella colonna 3 riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 40 del modello 730-3 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2007 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4 del rigo 48 del modello 730-3.

Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l'addizionale comunale a debito o a credito. A tal fine effettuate la seguente operazione:

RV10 - RV11 colonna 3 - RV12 colonna 2 + RV13 - RV14 colonna 1 + RV14 colonna 2 + RV14 colonna 3
  • se il risultato di tale operazione è positivo riportate l'importo così ottenuto nel rigo RV15;
  • se il risultato di tale operazione è negativo riportate l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV16.
Vedere in APPENDICE, voce " Eventi eccezionali"

SEZIONE II-B
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2007

Rigo RV17. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 142, ha introdotto l'acconto per l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno di imposta 2007. Tale acconto è dovuto nella misura del 30% dell'addizionale comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all'anno di imposta 2006 (importo del rigo RV1) l'aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1 gennaio 2007. L'importo così determinato deve essere ridotto dell'acconto per l'addizionale comunale 2007 trattenuto dal datore di lavoro e indicato nel rigo RC13.
Nelle istruzioni relative alla compilazione del frontespizio viene precisato che l'indicazione del domicilio fiscale al 1 gennaio 2007 va riportata soltanto nel caso in cui vi sia stata variazione di residenza e che la stessa sia avvenuta il 2 novembre 2006. Pertanto, se il rigo "domicilio fiscale al 01/01/2007" non risulta compilato, ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale al 01/01/2007 occorre far riferimento a quanto indicato come "domicilio fiscale al 31/12/2006".
L'aliquota da applicare è quella deliberata per l'anno 2007, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il 15 febbraio 2007 ovvero quella vigente per l'anno di imposta 2006 nel caso di pubblicazione successiva a tale data. Le aliquote deliberate dai Comuni sono consultabili sul sito:
https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/addizionale-comunale-allirpef/

Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2007 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, pu determinare l'acconto da versare sulla base di tale minore imposta.
La rata di acconto dell'Addizionale comunale pu essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8 della Parte I.
Per la determinazione dell'acconto compilare il rigo RV17 utilizzando le seguenti istruzioni:

  • nella colonna 1 del rigo RV17 indicare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'acconto;
  • nella colonna 2 del rigo RV17 riportare il risultato della seguente operazione:
     
    RV1 x (RV17 col. 1 / 100) x 0,3

     
  • nella colonna 3 del rigo RV17 riportare l'importo indicato nel rigo RC13 del quadro RC;
  • nella colonna 4, da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva riportate:
    • l'importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell'acconto dell'addizionale comunale, se state integrando un precedente modello Unico PF 2007;
    • quanto indicato nella col. 6 del rigo 44 (ovvero col. 6 del rigo 51 per il coniuge dichiarante) del mod. 730 - 3 (prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, se state integrando un precedente modello 730/2007;
  • nella colonna 5 riportare il risultato della seguente operazione:
     
    Rigo RV17 col. 2 - Rigo RV17 col. 3 - Rigo RV17 col. 4

Se il risultato è negativo la colonna 5 non deve essere compilata.