3. UTENTI ABILITABILI

3.1 Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

  • sono già in possesso dell'abilitazione;
  • sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
  • sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono:

  • i contribuenti tenuti nell'anno 2007 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in forma autonoma o unificata;
  • i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
  • i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all'art. 73, comma 1, del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
  • i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, devono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43 &minus ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73. L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata. Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • gli iscritti negli albi degli avvocati;
  • gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico &minus linguistiche;
  • i Caf &minus dipendenti;
  • i Caf &minus imprese;
  • coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
  • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
  • gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;

  • il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
  • le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica. Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti ai rispettivi sportelli:

  • le banche convenzionate;
  • le Poste italiane S.p.A.

Le banche e Poste italiane S.p.A. possono adempiere l'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati. Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

  • le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43 &minus ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
  • gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica devono utilizzare il servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica i quali utilizzano il servizio telematico Entratel. Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono:

  1. utilizzare il servizio telematico Internet;
  2. consegnare la dichiarazione alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A.;
  3. avvalersi di intermediari abilitati.

ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico Internet, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

3.3 Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet. Per ottenere l'abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
I Consolati dovranno utilizzare il suddetto indirizzo del nuovo sito "unificato": http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei cifre, accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on &minus line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo. In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato. I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.