2. QUADRO RL - ALTRI REDDITI

Generalità

Questo quadro è composto da tre sezioni:

  • Sezione I riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR;
  • Sezione II riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del TUIR ed alle erogazioni per l'esercizio di attività sportiva dilettantistica, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR;
  • Sezione III riservata agli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR.

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE

La prima sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Si ricorda che non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa.
Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.
I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM.
Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1 ovvero il quadro CE del FASCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa.
Si ricorda che nel presente quadro deve essere dichiarata la parte degli utili, derivanti dalla partecipazione in società o altro ente residente o localizzato in Stati e territori con regime fiscale privilegiato (ex art. 167 o 168 del TUIR), che eccede il reddito indicato nella sezione VIII del quadro RM del presente modello ovvero nella corrispondente sezione presente nel quadro RM dei modelli degli anni precedenti.

Nel primo rigo devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività . Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:

  • la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
  • tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 47, comma 5, del TUIR (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale).
Da quest'anno devono essere indicati anche gli utili da partecipazione di natura non qualificata, relativi a società in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e i proventi di natura non qualificata derivanti dagli strumenti finanziari emessi dalle predette società . In tal caso, gli utili e i proventi equiparati concorrono alla formazione del reddito imponibile per la loro totalità e la ritenuta del 12,50 per cento applicata su tali redditi è a titolo d'acconto. Rimane ferma la possibilità di applicare la predetta ritenuta a titolo d'imposta qualora il percettore abbia esperito con esito positivo la procedura di interpello prevista per tale fattispecie. Invece, sugli utili e proventi equiparati provenienti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati continua ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta.

Vedere in APPENDICE la voce "Utili prodotti all'estero"

Nel rigo RL1, indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell'apposita certificazione. Tra gli utili ed i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione, o dai contratti di cointeressenza, il cui apporto sia costituito da capitale o da capitale e da opere e servizi nonché quelli conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.
In particolare indicare:

  • nella colonna 1:
    • il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato;
    • il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato;
    • il codice 3, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato provenienti da partecipazioni non qualificate i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM;
    • il codice 4, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir;
  • nella colonna 2:
    • il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 29, 30 e 31 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 4;
    • il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2006 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta Black list), desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 29, 30 e 31 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o 3.
     
    ATTENZIONE  l'elenco degli paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al DM 21 novembre 2001 (cosiddetta black list) è desumibile in appendice alla voce "paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato".
  • nella colonna 3 l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite, rilevabile dal punto 34 della certificazione.

Si precisa, al fine della compilazione del rigo RL1, che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 3 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigo RL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2006 al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. In particolare indicare:

  • nella colonna 1:
    • il codice 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
    • il codice 2 in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
    • il codice 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
    • il codice 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie;
    • il codice 5 in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Con questo codice vanno, altresA¬, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
    • il codice 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
    • il codice 7 in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del tuir se dedotti dall'associante in base alle norme del tuir vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. n. 344 del 2003. Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni devono essere dichiarati nel presente quadro; qualora invece il periodo di durata sia superiore a cinque anni, i predetti redditi devono essere dichiarati nel quadro RM (ed assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).
  • nella colonna 2 l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
  • nella colonna 3 l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.
Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L'importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN. L'importo indicato al rigo RL3, colonna 3, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE II-A - REDDITI DIVERSI

La seconda sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione dei redditi diversi. Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2006; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.
Nel rigo RL4, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili.

Vedere in APPENDICE la voce "Lottizzazione"


Nel rigo RL5, colonna 1, indicare i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione previsti dall'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Con riferimento ai beni acquisiti per donazione l'esclusione opera fino al 3 luglio 2006; pertanto, la casella va compilata se le cessioni dei suddetti beni sono state effettuate a partire dal 4 luglio e non sono decorsi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione II del quadro RM .
Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL4, colonna 2 (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e RL5, colonna 2, (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, all'art. 68, comma 1, del TUIR per gli immobili di cui alla lett. b) dell'art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si assume come prezzo o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.
Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.
Nel rigo RL6, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT. Le spese di cui al rigo RL6, colonna 2, sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.
Nel rigo RL7, colonna 1, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito da familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 58 del TUIR.
Si ricorda che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
Nella colonna 2 indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui alla colonna1. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari, l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Nel rigo RL8, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.
Nel rigo RL9, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.
Nel rigo RL10, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.
Nel rigo RL11, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2006 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.
Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR. Qualora ricorrano le condizioni per fruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, occorre compilare la sezione I del quadro CR del FASCICOLO 1, ovvero nel quadro CE del FASCICOLO 3, qualora siano stati prodotti all'estero anche redditi d'impresa. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Nel rigo RL12, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inven- tore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nella Sezione III del presente quadro.
Nel rigo RL13, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Nel rigo RL14, indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali.
I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazioni a progetto vanno invece dichiarati, nel quadro RC del FASCICOLO I.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.
Nel rigo RL15, indicare i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);
Le spese di cui ai righi RL8 (affitto e concessione in usufrutto di aziende), RL9 (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), RL13 (attività commerciali occasionali), RL14 (attività occasionali di lavoro autonomo) RL15 (assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi.
Nel rigo RL16, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis) del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 32 del TUIR. Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi.
Nel rigo RL16, colonna 1, indicare l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella colonna 2, indicare l'importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1. In presenza di entrambe le tipologie di reddito nelle rispettive colonne indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi e delle deduzioni forfetarie spettanti.
Nel rigo RL17, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL4 a rigo RL16.
Si ricorda che le spese e gli oneri da indicare, ove previsto nella colonna 2 dei righi da RL4 a RL16 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.
Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel rigo RL15, colonna 2.
Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui alle colonne 2 dei righi RL4, RL5, RL6, RL7, RL8, RL9, RL13, RL14, RL15 e RL16, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.
Nel rigo RL18, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL17 colonna 1) e il totale delle deduzioni (rigo RL17, colonna 2) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.
Nel rigo RL19, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.

SEZIONE II-B - ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E PRESTAZIONI RESE A FAVORE DI CORI, BANDE MUSICALI E FILODRAMMATICHE

In questa sezione dovete dichiarare:

  • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
  • le indennità di trasferta;
  • i rimborsi forfetari di spesa;
  • i premi ed i compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
  • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289).

Per tali compensi, percepiti nel 2006, è prevista la seguente modalità di tassazione:

  • i primi euro 7.500,00 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
  • sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
  • sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 28.158,28, viene operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, che pertanto non devono essere indicati in questa sezione.

Per facilitare la compilazione dei righi RL20, RL21, RL22 e RL23 è necessario utilizzare il seguente prospetto.

Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici

 
Prospetto per i compensi ed altre somme derivanti da attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni in cori, bande e filodrammatiche rese da direttori e collaboratori tecnici
  Compensi percepiti nel 2006 5
Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2006
8
Addizionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2006
Totale compensi 1
Compensi esenti (fino a euro 7.500,00) 2 6
Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 23%)
9
Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*)
Compensi con ritenuta a titolo d'imposta 3
Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto) 4 7
Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 - casella 6)
10
Addizionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 - casella 9)

* Per l'applicazione delle aliquote vigenti vedere la tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del Fascicolo 1.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Indicare in:

  • casella 1, il totale dei compensi percepiti;
  • casella 2, i compensi percepiti fino ad un importo massimo di euro 7.500,00;
  • casella 3, i compensi percepiti eccedenti l'importo di euro 7.500,00 per un importo massimo di euro 20.658,28;
  • casella 4, la differenza tra l'importo della casella 1 e la somma degli importi indicati nelle caselle 2 e 3. Ad esempio se nel corso del 2006 sono stati percepiti compensi per attività sportive dilettantistiche, per complessivi euro 35.000,00, al punto 1 del prospetto verrà indicato l'importo di euro 35.000,00, al punto 2 euro 7.500,00, al punto 3 euro 20.658,28 e al punto 4 euro 6.841,72;
  • casella 5, il totale delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
  • casella 6, il 23% dell'importo indicato nella casella 3;
  • casella 7, la differenza tra l'importo indicato nella casella 5 e l'importo indicato nella casella 6; se tale differenza è negativa indicare zero;
  • casella 8, il totale dell'addizionale regionale trattenuta risultante dalla certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato i compensi;
  • casella 9, con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, applicare all'importo indicato nella casella 3, le aliquote previste dalle singole regioni per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF. L'elenco di tali aliquote puA? essere desunto dalla tabella allegata alle istruzioni relative al quadro RV del FASCICOLO 1;
  • casella 10, la differenza tra l'importo indicato nella casella 8 e l'importo indicato nella casella 9; se tale differenza è negativa indicare zero.

Nel rigo RL20 indicare:

  • a colonna 1, l'importo di casella 1 del prospetto;

Nel rigo RL21 riportare:

  • a colonna 1, l'importo di casella 3 del prospetto. L'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RN6 del quadro RN);
  • a colonna 2, l'importo di casella 4 del prospetto; tale importo sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 colonna 2.

Nel rigo RL22 indicare:

  • a colonna 1, l'importo della casella 5 del prospetto;
  • a colonna 2, l'importo della casella 7 del prospetto; tale importo deve essere sommato alle ritenute relative agli altri redditi e riportato nel rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.

Nel rigo RL23 indicare:

  • a colonna 1, l'importo della casella 8 del prospetto;
  • a colonna 2, l'importo della casella 10; tale importo, deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.

SEZIONE III - ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 53 del TUIR.

Nel rigo RL24, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nella seconda sezione del presente quadro.

Nel rigo RL25, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel rigo RL26, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel rigo RL27, indicare il totale dei compensi, indennità , proventi e redditi, sommando gli importi da rigo RL24 a rigo RL26.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righi RL24 e RL25

Nel rigo RL28, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

  • 25 per cento dei proventi di rigo RL24;
  • 15 per cento dei compensi di rigo RL25.

Totale netto compensi, proventi e redditi

Nel rigo RL29, indicare la differenza tra l'importo di rigo RL27 e quello di rigo RL28.
Sommare l'importo di rigo RL29 agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Ritenute d'acconto

Nel rigo RL30, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN21, colonna 2, del quadro RN.