12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO CE

Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all'estero redditi qualificati in Italia come redditi d'impresa per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR.
Come chiarito nelle istruzioni al quadro CR presenti nel primo fascicolo, qualora il contribuente abbia prodotto all'estero esclusivamente redditi diversi da quelli di impresa, il presente quadro non va utilizzato e deve essere compilato il quadro CR. Qualora, invece, siano stati prodotti all'estero sia redditi d'impresa che redditi diversi da quelli di impresa, le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE. In tale caso dovranno essere utilizzati due distinti righi della sezione I-A, uno riservato all'esposizione dei redditi diversi da quelli di impresa ed uno riservato all'esposizione dei redditi d'impresa.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero per i redditi di impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione e nel caso di opzione di cui al comma 5 dell' art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.
Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).
Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari. La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo anno di produzione.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:

  • la prima è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR;
  • la seconda è riservata all'indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell'eventuale credito spettante;
  • la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni.

Nel caso in cui le righe presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

SEZIONE I - Credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Per poter usufruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art. 165 del TUIR è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.

  • la sezione I-A è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante;
  • la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante.

Si ricorda che il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

  • ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta;
  • ricondurre ove eccedente, l'importo così determinato entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

Qualora il reddito estero d'impresa, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, tale reddito non deve essere indicato nella presente sezione I; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

Sezione I-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Qualora, oltre al reddito d'impresa siano stati prodotti all'estero anche altri redditi, dovranno essere utilizzati due distinti righi della sezione I-A, uno per il reddito d'impresa ed uno per gli altri redditi (barrando la relativa casella di col. 13), riportando nella rispettiva colonna 4 l'importo della relativa imposta estera.
Si precisa tuttavia che, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo periodo ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, va compilato un unico rigo, sommando i relativi importi.

Qualora l'imposta pagata all'estero sia complessivamente riferita sia a redditi d'impresa che ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l'imposta estera corrispondente alla quota riferibile al reddito indicato in ciascun rigo. Ad esempio, per i redditi d'impresa la relativa quota di imposta estera deve essere così determinata

Quota d'imposta estera relativa al reddito d'impresa = (Reddito estero d'impresa/Reddito estero)x Imposta estera

Si precisa che al fine dell'individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di impresa prodotto all'estero, gli importi del reddito d'impresa estero e del reddito estero sono quelli originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.

In particolare nei righi da CE1 a CE3 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall'elenco dei Paesi e territori esteri contenuto in appendice al primo fascicolo;
  • nella colonna 2, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
  • nella colonna 3, il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Nel caso di reddito d'impresa, l'importo da esporre è quello rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana; qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato.
  • nella colonna 4, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2005 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2007, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2007.
    I contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.
    L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2006 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).
    Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
  • nella colonna 6, l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 13 del mod. 730-3/2006;
  • nella colonna 7, l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato a colonna 2. Se l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro RN di questo modello; se invece l'anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 21 del mod. 730-3/2006;
  • nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero;
  • nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1. L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
    Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

    Stato Estero Anno di Produzione Reddito Estero Imposta pagata all'estero di cui resasi definitiva nel corso del 2005 di cui resasi definitiva nel corso del 2006 Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva nel 2005
    A 2005 1.000 350 200 150 200
    B 2005 2.000 600 600   600


    con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200;
  • nella colonna 10 la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
    (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
    Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;
  • nella colonna 11 l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda; quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:
    colonna 10 - colonna 9

La colonna 12, è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. La casella di colonna 13 va barrata qualora nel rigo sia stato esposto un reddito estero diverso da quello di impresa.

Sezione I-B

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3) tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CE1 a CE3), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all'anno 2005 ed il terzo rigo all'anno 2006, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l'anno 2005 ed uno per l'anno 2006).

In particolare nei righi CE4 e CE5 va indicato:

  • nella colonna 1, l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno);
  • nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 3, l'importo dell'imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei righi della sezione I-A riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
  • nella colonna 4, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione.

A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE17.

SEZIONE II - Credito d'imposta di cui al comma 6 dell'art. 165 del TUIR

La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165 comma 6, del TUIR per i redditi esteri qualificati come redditi d'impresa in Italia.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1º gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1º gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi:

  • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
  • reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
  • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

Qualora, oltre al reddito d'impresa siano stati prodotti all'estero anche altri redditi, l'imposta estera da indicare è quella riferita al solo reddito d'impresa. Come già precisato, se l'imposta pagata all'estero è complessivamente riferita sia a redditi d'impresa che ad altri redditi, nella colonna 4 va indicata l'imposta estera corrispondente al reddito d'impresa da determinare con la seguente modalità:

Quota d'imposta estera relativa al reddito d'impresa = (Reddito estero d'impresa/Reddito estero)x Imposta estera

Si precisa che al fine dell'individuazione della quota di imposta estera relativa al reddito di impresa prodotto all'estero, gli importi del reddito d'impresa estero e del reddito estero sono quelli originari senza tenere conto della rideterminazione secondo la normativa fiscale italiana.

Sezione II-A

Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.
Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta ma in Stati diversi, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito esposte dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
  • nella colonna 2, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
  • nella colonna 3, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.
  • nella colonna 4, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nella sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
  • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
  • nella colonna 6, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

    ad esempio:

    Imposta estera = 120
    quota di imposta lorda = 100
    Imposta netta = 70
    credito spettante ai sensi del comma 1 = 70
    importo da indicare nella colonna 6 = 30 (= 100 - 70)


  • nella colonna 7, l'imposta lorda italiana relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
  • nella colonna 8, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.
    Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

    [(col. 3/col. 5)x col. 7] - col. 4


    Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
    Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.
    Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera.
    Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

    (col. 3/col. 5)x col. 7


    In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).
    Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:
    1. se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta differenza va calcolata la maggiore imposta lorda che risulterebbe dovuta se il reddito estero non avesse concorso al reddito complessivo. L'importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in col. 8.
    2. se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

    L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;
  • nella colonna 9, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.
    Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

    col. 4 - [(col. 3/col. 5)x col. 7]


    Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.
    Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16

Le colonne da 10 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.
Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.
In particolare nelle colonne da 10 a 16 dei righi da CE6 a CE8 va indicato:

  • nella colonna 10, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni;
  • nella colonna 11, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
  • nella colonna 12, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 risultante dalla precedenti dichiarazioni;
  • nella colonna 13, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
  • nella colonna 14, l'eccedenza di imposta nazionale tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.
    Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14, preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.
    Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

    col. 8 - col. 11


    Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16;
  • nella colonna 15, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

    col. 9 - col. 13


    Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16.
  • nella colonna 16, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE19.

Qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determinata eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazione, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia stata ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa va barrata la casella "Rideterminazione" .
In tale ipotesi, ai soli fini della determinazione del credito da restituire della colonna 16, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale di cui alla colonna 8 va considerato al netto dell'importo dell'eccedenza di imposta nazionale negativa precedentemente compensata. Inoltre, l'eccedenza negativa di imposta nazionale precedentemente compensata va considerata ai fini della determinazione dell'importo da indicare nella colonna 14.
Infine va ricostituita l'eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti dichiarazioni in compensazione con l'eccedenza di imposta nazionale non più presente a seguito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione "Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni" relativa alla dichiarazione in cui è stata generata.

Sezione II-B

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione IIA le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato:

  • nella colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera;
  • nella colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
    Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
  • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col.1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
  • nella colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:

    Caso 1 col. 2 = 1.200 col. 3 = 1.000
    col. 4 = 1.000 col. 5 = 200 col. 6 = 0

    Caso 2 col. 2 = 800 col. 3 = 1.300
    col. 4 = 800 col. 5 = 0 col. 6 = 500

    Caso 3 col. 2 = - 500 col. 3 = 600
    col. 4 = 0 col. 5 = - 500 col. 6 = 600

Sezione II-C

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella sezione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.
Come già precisato, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1º gennaio 2004, pertanto ordinariamente il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l'applicazione del comma 6 del citato articolo 165, risulta al massimo pari a tre. Le colonne da 4 a 8 dei righi da CE12 a CE15 non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell'ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo CE11).

Nella colonna 1 del rigo CE11 va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenza di imposta nazionale e/o estera. Qualora il contribuente abbia più di tre esercizi, va barrata la colonna 2 per consentire la compilazione di un numero di periodi d'imposta superiore a tre (si ipotizzi ad esempio il caso in cui nel corso dell'anno 2006 sia iniziata la liquidazione volontaria dell'impresa individuale).

Nelle colonne 1 e 2 del rigo CE12 va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione.
In particolare:

  • nella colonna 1 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 1 del modello Unico PF 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
  • nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 2 del modello Unico PF 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
  • nella colonna 3 del rigo CE12 va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Nelle colonne del rigo CE13 va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione. In particolare:

  • nella colonna 1 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE16, col. 1 del modello Unico PF 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
  • nella colonna 2 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE16 col. 2 del modello Unico PF 2006 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione;
  • nella colonna 3 del rigo CE13 va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato.

Si precisa che, qualora l'eccedenza di imposta estera derivante dalle precedenti dichiarazioni, riferita ad un determinato Stato, sia oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne 1 e 2 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quota della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è resa definitiva ulteriore imposta estera.

Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16.

Rigo CE16 - Calcolo del credito

Nella colonna 1 del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle eccedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo CE12; Nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo CE13; Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato. Nella colonna 4 del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 3 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16. Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d'imposta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15. Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono.

Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera

Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che:

  • il credito d'imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle eccedenze d'imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti;
  • le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti.

Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni.

RIGO CE14

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue:

  • effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l'importo indicato nel rigo CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l'importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14;
  • effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l'importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un importo negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata.

RIGO CE15

Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue:

  • effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l'importo nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l'importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compilato e il valore assoluto dell'importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15;
  • effettuare la differenza tra l'importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l'importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compilato.

Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata.

Si propone il seguente esempio:

Esempio Sezione II C

Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell'ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell'esempio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16).
Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso:

  • CE14, col. 1 calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 –150 = –50; trattandosi di un valore negativo, colonna 1 non va compilata e RIPORTO A1 = 50;
  • CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d'imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0;
  • CE14, col. 3, essendo il CE12, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo CE14 non va compilata.

La casella "Casi particolari" va barrata nel caso in cui, all'ammontare delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termina in una data compresa nel periodo d'imposta del soggetto che produce la presente dichiarazione. L'ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite da società trasparente ai sensi dell'art. 116 del TUIR, relativamente a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori all'opzione per il regime della trasparenza.
Conseguentemente l'ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 3 dei righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichiarazione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato.
Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colonne 1 e/o 2 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di formazione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione precedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 dei righi CE12 e CE13), la casella "Casi particolari" non va barrata. Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22.

SEZIONE III

In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A. Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusivamente nel primo modulo. Nel rigo CE23, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati. Nel rigo CE24, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati. Nel rigo CE25, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati. Nel rigo CE26, va indicato il risultato della seguente operazione:

CE23 + CE24 - CE25

L'importo così determinato va riportato nel rigo RN19, colonna 2 del quadro RN.