PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RD-RS

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

  1. inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta.
  2. cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
  3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti interessati dall'esclusione dagli studi di settore);
  4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall'applicazione dei parametri, superiore a 5.164.569 euro;
  5. periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria
  6. periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  7. altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività;
  8. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
  9. determinazione del reddito con criteri "forfetari";
  10. incaricati alle vendite a domicilio;
  11. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. è il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 51.32.2 - compreso nello studio di settore TM21E)e da maggio in poi quella di "Installazione di impianti elettrici e tecnici" (codice attività - 45.31.0 - compreso nello studio di settore TG75U). L'art. 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificando l'art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto inoltre che non costituisce causa di esclusione la cessazione e l'inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l'inizio dell'attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all'applicazione degli studi di settore e dei parametri nonché alla compilazione dei relativi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi:

  1. i soggetti che hanno cessato e iniziato l'attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L'ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell'attività è avvenuta anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e l'inizio dell'attività sia avvenuto nel corso del periodo d'imposta 2006, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
  2. i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Non costituisce, comunque, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore. Non è considerata, inoltre, causa di esclusione dagli studi, l'apertura o la chiusura di un punto di produzione o di vendita relativamente agli studi di settore per i quali non sussiste la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività in più punti di produzione o vendita (c.d. multipunto naturali);

In riferimento al codice 7, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

  1. i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
    • la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
    • non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
    • viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
  2. il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
  3. il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
  4. il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.
ATTENZIONE Per l'anno d'imposta 2006 il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche:
  1. dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;
  2. dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività.

Per i contribuenti di cui al punto 1), la compilazione dell'allegato è necessaria al fine di raccogliere le relative informazioni utili ai fini dell'elaborazione degli studi di settore applicabili anche ai contribuenti medesimi, in vista dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, lett. a), della legge n. 146 del 1998, come modificato dall'articolo 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007).
Nei confronti dei contribuenti di cui al punto 2, l'articolo 1, comma 19 della medesima legge 296 del 2006 ha invece previsto, ferma restando l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

  1. produzione o vendita in luoghi diversi;
  2. esercizio di più attività;
  3. esercizio di più attività in luoghi diversi;
  4. altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici. Si fa presente che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 1) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata.

Si rammenta che, per l'anno d'imposta 2006, la causa di inapplicabilità relativa all'esercizio dell'attività attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e/o di vendita, resta in vigore solo per gli studi contraddistinti dai seguenti codici: SM47U, SM80U, SM85U.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 2) riguarda il caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Si precisa tuttavia che il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, rimuove, in linea di principio, le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3) stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi.
L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, ovvero coloro che vi hanno provveduto facoltativamente, per il periodo d'imposta 2006, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.
Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

  • barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione"
  • compilare ed allegare gli appositi modelli.

Reddito derivante dall'attività di allevamento, da produzione di vegetali e da altre attività agricole

Il quadro RD deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito derivante dall'attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 56 e/o del comma 1 dell'art. 56-bis del citato TUIR. Il quadro deve essere compilato inoltre dalle persone fisiche titolari di redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 56-bis, qualora detti redditi siano determinati ai sensi delle stesse disposizioni, nonché dalle persone fisiche che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

Reddito di lavoro autonomo

Il quadro RE deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 55 del TUIR. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro RF o nel quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 66 del TUIR).
Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 56 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, il reddito d'impresa delle persone fisiche è determinato secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II dello stesso TUIR (Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti) salvo quanto stabilito nel capo VI del titolo I del TUIR (Irpef - Redditi d'impresa). Per questo motivo nelle istruzioni potranno essere richiamate disposizioni contenute sia nel titolo I che nel titolo II del TUIR.

Revoca dell'incentivo fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 383 del 2001

L'incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocato in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. L'ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verifichino i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.

Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del TUIR.
Da quest'ultima disposizione si evince che:

  • l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
  • i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

  • i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3º grado) o di affinità (entro il 2º grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
  • la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
  • ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.
Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.
Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

  1. compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro RS della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, la quota di partecipazione nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2006;
  2. rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, al fine di consentire al collaboratore di fruire della relativa detrazione qualora intenda avvalersi della clausola di salvaguardia; nonché tutti gli altri dati e notizie indicati nel prospetto "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'Irpef e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH, insieme con gli altri dati rilevanti come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.
Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.
Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).
L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede).