4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO EC

Premessa

A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, per opera del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali. In virtù di quanto previsto dall'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR, tuttavia, in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, è ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico sia indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultino anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.
Si fa presente che, il comma 20, art. 36, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato il comma 3 dell'art. 93 del TUIR, escludendo - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 - la facoltà di svalutare per rischio contrattuale le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.
La deducibilità degli ammortamenti o delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico non richiede l'apposizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, comma 4, lett. b), terzo periodo, si limita, infatti, a porre la condizione che, in caso di prelievo di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo d'imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili dell'esercizio portati a nuovo non scenda al di sotto dell'importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora, infatti, si verifichi tale evenienza, l'importo delle riserve e/o degli utili dell'esercizio prelevati che intacca tale livello minimo, aumentato dell'ammontare delle relative imposte differite, concorre a formare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento ("decremento") dell'eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente.

Il presente prospetto consente:

  • la deduzione extracontabile di ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati al conto economico dell'esercizio oggetto della presente dichiarazione e pur sempre nei limiti massimi consentiti dalle norme fiscali (c.d. "eccedenza di periodo");
  • la rilevazione degli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze complessivamente indicate nel Mod. Unico 2006

Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni.
Le prime tre sono destinate all'indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione exta-contabile. In particolare, la prima sezione (righi da EC1 a EC6) riguarda gli ammortamenti dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali nonché dell'avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede contabile per quote inferiori a un diciottesimo del relativo costo).
La seconda sezione (righi da EC7 a EC11) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili.
La terza sezione (righi da EC12 a EC17) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa. Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti indicazioni:

  • in colonna 1 va compilata per fruire, con riferimento al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, della deduzione di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti per importo superiore a quello imputato al conto economico dell'esercizio e pur sempre nei limiti massimi ammessi dalla norma fiscale. Cos o, ad esempio, qualora un'impresa che abbia imputato al conto economico svalutazioni di crediti commerciali per un importo inferiore a quello fiscalmente ammesso (0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio) intenda sfruttare appieno il maggior limite fiscale, indicherà in colonna 2 del rigo EC12 la differenza tra detti importi. Si precisa che l'importo indicato in colonna 2, rispettivamente, dei righi EC6 e EC17 va riportato nelle colonne 1 e 3 del rigo RF4.
  • in colonna 3 (decrementi) vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti delle eccedenze pregresse. Si precisa che costituiscono decrementi dell'eccedenza pregressa gli ammortamenti, le maggiori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito d'impresa. L'importo indicato in colonna 3, rispettivamente, dei righi EC6, EC11 ed EC17 va riportato nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RF5.
  • nelle colonne 4 e 5 delle prime tre sezioni vanno indicati, per ciascuna voce, i valori complessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. Si precisa che, in caso di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni volontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 4 non dovrà tener conto di tale maggior valore. La differenza tra tali due importi deve corrispondere alla somma algebrica degli importi indicati nelle colonne, 1,2 e 3.

Nella quarta sezione nel rigo EC18, colonne da 1 a 5, va riportata la somma degli importi indicati nelle rispettive colonne dei righi EC6, EC11 ed EC17. La somma algebrica degli importi esposti nelle colonne 1,2 e 3, del rigo EC18 va indicata in colonna 1 del rigo EC19. In colonna 2 del rigo EC19, va indicato l'ammontare delle imposte differite calcolate a fronte dell'importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In colonna 3 del rigo EC19, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e dell'utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione accantonato a riserva.