Bonus facciate - Che cos'è

 

Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2023

L'agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.

La Legge di Bilancio 2022, infatti, ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022, con aliquota ridotta al 60 per cento.

Sono ammessi al beneficio gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
  • su balconi ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Il bonus facciate non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile e per quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione (compresi gli interventi che rientrano nella categoria degli interventi di “ristrutturazione edilizia”).

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare i “requisiti minimi” previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e rispettare i valori di trasmittanza termica.

Per gli altri adempimenti si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.