Bonus vacanze
Bonus vacanze: attenzione a possibili truffe. Come evitarle? Osservando alcune regole standard nell’utilizzo dei dati (comunicato stampa del 30 dicembre 2020)
Che cos’è
Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici (come definiti dall’articolo 34 del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79), offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.. Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.
Chi può richiederlo
Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro da due persone
- 150 euro da una persona.
Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE consulta il sito dell’INPS: apre una nuova finestra.
Come ottenerlo
Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.
Se non hai la tua identità digitale richiedila (SPID: apre una nuova finestrae CIE 3.0: apre una nuova finestra)
Sei un cittadino?
Il “Bonus Vacanze” è completamente digitale: puoi richiederlo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l'app IO, l'applicazione dei servizi pubblici. Puoi scaricarla gratuitamente dagli store digitali: https://io.italia.it/bonus-vacanze/: apre una nuova finestra.
Se hai difficoltà con l’uso dell’app IO scopri come ricevere assistenza.
Il Bonus attribuito al tuo nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code: non dovrai stamparlo, ma potrai averlo sempre a disposizione sul tuo smartphone. Ti basterà comunicarlo al fornitore del servizio turistico (ad esempio all’albergatore), insieme al tuo codice fiscale, al momento di pagare il tuo soggiorno o il pacchetto turistico.
Attenzione: comunica il tuo bonus solo al momento del pagamento, per evitare che venga utilizzato per errore. Una volta utilizzato il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.
Ricorda che il bonus:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
- deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast) oppure presso un’unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici offerti in ambito nazionale
- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore (o all’agenzia di viaggi o al tour operator) sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
All’interno dell’app IO trovi, se sei il richiedente, le informazioni sull’avvenuta fruizione dello sconto e sulla data di utilizzo. Gli stessi dati possono essere consultati da chi ha usufruito del Bonus nell’apposita sezione del proprio cassetto fiscale.
Sei un fornitore di servizi turistici (struttura ricettiva, agenzia di viaggi o tour operator)?
Fino al momento della riscossione del Bonus Vacanze da parte di un tuo cliente, non serve che tu faccia nulla: solo far sapere a chi sceglierà la tua struttura per le vacanze che aderisci all’iniziativa!
Lo sconto applicato al tuo cliente in possesso del “Bonus Vacanze” ti sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile, anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.
Attenzione: fino al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente non devi confermare, nella specifica procedura web, l’applicazione dello sconto. In caso di conferma, infatti, il bonus si intende utilizzato e non potrà più essere speso dalla famiglia, anche in caso di mancata fruizione del soggiorno. Per questo è importante che l’operazione di verifica e conferma, a sistema, dello sconto sia effettuata solo al momento del pagamento del soggiorno, e non prima (ad esempio al momento della prenotazione).
Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020, nella circolare n. 18 i primi chiarimenti per la fruizione del credito.
Per saperne di più
Per maggior informazioni consulta il vademecum
Se vuoi approfondire i dettagli leggi la guida d’uso Bonus vacanze. La guida è stata realizzata anche in versione tedesca “UrlaubsBonus”
Riferimenti normativi
- Provvedimento del 17 giugno 2020 - Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Circolare n. 18 del 3 luglio 2020 - Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
- Articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: apre una nuova finestra