Menu della sezione Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Chi può accedere alla procedura

Possono beneficiare della regolarizzazione, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi, coloro che:

a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;

b) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;

d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.