Come chiedere il rimborso

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020

I soggetti stabiliti extra-Ue devono presentare il modello IVA 79, redatto in lingua italiana o inglese, in forma cartacea all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.
La trasmissione può essere effettuata tramite:

  • consegna diretta
  • servizio postale
  • corriere espresso.

Al modello vanno allegati:

  • gli originali delle fatture o dei documenti di importazione
  • il certificato rilasciato dallo Stato di stabilimento che attesta la qualità di soggetto d’imposta del richiedente.

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri telefonici

  • 848 800 444 (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo)
  • 00 39 06 45470468 (linea specifica per i soggetti non residenti - il costo è a carico del chiamante sulla base del piano tariffario del proprio gestore telefonico)

o scrivere agli indirizzi e-mail centrooperativo.pescara@agenziaentrate.it o centrooperativo.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it.

Il contribuente può essere rappresentato da un soggetto terzo munito di specifica procura (Ris. n. 110/E del 28 novembre 2016). Non è necessario presentare documenti aggiuntivi.

Il contribuente può nominare un soggetto terzo per riscuotere per suo conto le somme dovute a titolo di rimborso ai sensi dell’articolo 38-bis2 del DPR 633 del 1972, conferendogli specifica procura all'incasso (Ris. n. 110/E del 28 novembre 2016).

Come compilare la domanda di rimborso

Sono richieste le seguenti informazioni:

  • cognome e nome, denominazione o ragione sociale
  • indirizzo del luogo dove si esercita l'attività, o l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni
  • indirizzi di posta elettronica e numero di telefono
  • descrizione dell’attività economica del richiedente
  • numero di registrazione IVA nello Stato in cui il richiedente ha la sede, il domicilio o la residenza abituale
  • periodo del rimborso
  • importo
  • dati del conto corrente bancario, inclusi i codici IBAN e BIC
  • elenco di fatture e documenti di importazione relativi all’Iva di cui si richiede il rimborso.

Limiti minimi di rimborso:

  • per la richiesta trimestrale, 400 euro o l’equivalente nella valuta nazionale
  • per la richiesta annuale, 50 euro o l’equivalente nella valuta nazionale.

 Termini per chiedere il rimborso

Le richieste devono essere presentate entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento. Sono ammesse soltanto richieste trimestrali e annuali.

L’istruttoria sulla richiesta di rimborso si chiude entro 6 mesi dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta. Il termine si estende fino a 8 mesi se l’Agenzia delle Entrate richiede informazioni aggiuntive.
I pagamenti avvengono entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di accoglimento della richiesta. 
Dopo 180 giorni dalla richiesta, sono dovuti interessi pari al 2% annuo. Non sono dovuti interessi se il richiedente non fornisce le informazioni aggiuntive richieste entro un mese oppure se non ha inviato i documenti da allegare obbligatoriamente alla richiesta di rimborso.

Si possono inviare fino a 5 richieste di rimborso in un anno.

Alla domanda devono essere allegate

  • le fatture in originale
  • la documentazione relativa al loro pagamento
  • il certificato rilasciato dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento che attesta l’iscrizione ai fini Iva e la relativa data di decorrenza. Il certificato ha validità annuale dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le domande presentate in questo periodo.

Tutte le comunicazioni, comprese le richieste di informazioni aggiuntive, avvengono per posta elettronica.

Le decisioni di diniego vengono comunicate anche per posta. 

In caso di errore

I soggetti non residenti stabiliti in un Paese extra Ue in condizioni di reciprocità possono presentare una domanda correttiva entro lo stesso termine di presentazione della richiesta di rimborso originaria.

Casi particolari

In caso di rimborso non dovuto, l’Agenzia delle Entrate invia un apposito provvedimento di recupero del rimborso.

Il soggetto che ha conseguito il rimborso non dovuto deve restituire le somme entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento. È prevista una sanzione amministrativa dal 100% al 200% della somma indebitamente rimborsata (art. 38-bis2 co. 11 del DPR n. 633 del 1972).
Finché il rimborso indebitamente ricevuto e le sanzioni non vengono versati, sono sospesi ulteriori rimborsi al soggetto interessato fino allo stesso importo (art. 38-bis2 co. 12 del DPR n. 633 del 1972).

In quali casi il Paese UE del richiedente non invia la richiesta di rimborso

Non possono richiedere il rimborso Iva i soggetti stabiliti in un Paese extra-UE se non sussiste la condizione di reciprocità con il Paese di stabilimento.

Rimborsi a imprese non aventi sede nell’UE, senza accordi reciproci

I soggetti stabiliti in un Paese extra-Ue possono richiedere un rimborso Iva sugli acquisti effettuati in Italia nell’ambito della loro attività se nominano un rappresentante ai fini Iva in Italia. La nomina di un rappresentante fiscale ai fini Iva deve risultare da atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio Iva competente in base al domicilio fiscale del rappresentante oppure da una dichiarazione di inizio o variazione attività.


Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

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