Menu della sezione Concordato Preventivo Biennale (CPB) – Contribuenti forfetari

Cessazione e decadenza del Concordato

Cessazione

Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • della cessazione dell’attività;
  • della modifica dell’attività (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari);
  • della presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.

Decadenza

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.

A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.