Conseguenze della fuoriuscita

Il passaggio dal regime forfetario al regime ordinario comporta, in via generale, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972, la rettifica dell’Iva non detratta riguardante:

  1. beni dell’attivo circolante e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al termine dell’ultimo anno di applicazione del regime forfetario
  2. beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, qualora non siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

Tale rettifica è effettuata in un’unica soluzione nella dichiarazione Iva relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Per i soggetti che nel corso dell’anno superano la soglia di 100.000 euro e che, quindi, transitano nel regime ordinario nell’anno stesso, per la fuoriuscita dal regime forfetario rileva il momento di incasso della fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro percepiti in corso d’anno. Da ciò consegue che:

 - ai fini Iva, la fattura il cui incasso comporta il superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno e tutte quelle emesse dopo tale incasso devono esporre l’Iva a debito. In particolare, laddove l’incasso che comporta lo sforamento avvenga in un momento successivo all’emissione della relativa fattura, la stessa deve essere integrata (emettendo una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta). Da quel momento sono istituiti i registri Iva e assolti i relativi obblighi per tutte le operazioni fatturate successivamente. Non devono, invece, essere rettificate le fatture emesse senza Iva antecedentemente al momento del suddetto incasso

 - ai fini delle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno. Lo stesso istituisce, pertanto, le scritture contabili e assolve gli adempimenti necessari alla determinazione del reddito nei modi ordinari

 - per gli esercenti arti e professioni, la ritenuta d’acconto deve essere applicata al compenso della prestazione il cui incasso comporta il superamento del limite di 100.000 euro percepiti e a quelli successivi, ma non anche (retroattivamente) sui compensi incassati prima. Analogamente, per le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento del predetto limite (anche laddove l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta).