Consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre

Il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Nel caso in cui il contribuente integri l’elenco B con gli estremi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.

Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si fa presente che:

  • deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”)
  • devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente
  • devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo), come già chiarito nel capitolo 2.

La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari (indicati all’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli step del nuovo sistema.

Nella tabella che segue sono evidenziate le date degli step del nuovo sistema.

 

MESSA A

DISPOSIZIONE

ELENCHI A E B

DATA LIMITE

MODIFICHE

ELENCO B

VISUALIZZAZIONE

IMPORTO DOVUTO

IMPOSTA DI BOLLO

SCADENZA

VERSAMENTO

IMPOSTA DI BOLLO

1° TRIMESTRE

15 aprile

30 aprile

15 maggio

31 maggio (*) (**)

2° TRIMESTRE

15 luglio

10 settembre

20 settembre

30 settembre (**)

3° TRIMESTRE

15 ottobre

31 ottobre

15 novembre

30 novembre

4° TRIMESTRE

15 gennaio

dell’anno

successivo

31 gennaio

dell’anno

successivo

15 febbraio

dell’anno

successivo

28 febbraio

dell’anno

successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Il soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all’elenco B:

  • in modalità “puntuale”, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B
  • in modalità “massiva”, procedendo, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, allo scarico (download) di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate. In tal caso, l’Agenzia delle entrate elabora il file .xml contenente i dati modificati e restituisce all’utente l’esito dell’elaborazione, indicando le fatture eventualmente scartate ed i relativi motivi. Si precisa che se il download dell’elenco B avviene in più file .xml e se ne modifica uno solo, sarà sufficiente caricare solo il file .xml modificato o anche caricare con un unico file .xml le sole modifiche e/o integrazioni da apportare all’elenco B.

L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell’ultima modifica trasmessa.

 

Nel caso in cui il contribuente versi l’imposta di bollo per il trimestre entro la scadenza per la modifica dell’elenco B, successivamente al versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell’elenco.

Al termine del periodo utile per effettuare le variazioni all’elenco B, le fatture elettroniche che risultano ricomprese, riportano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e tale informazione viene messa a disposizione nella scheda di dettaglio della fattura elettronica consultabile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Tale annotazione può essere visualizzata dal contribuente, o da un suo intermediario delegato, nel dettaglio della fattura nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Se necessaria, il contribuente può richiedere l’attestazione, prodotta in formato pdf/a, dell’assolvimento dell’imposta di bollo per una determinata fattura.