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L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo
Menu della sezione L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
- Introduzione al nuovo sistema
- L’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche
- Consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo
- Versamento dell’imposta di bollo e controlli
- Consultazione dell’elenco delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo a seguito di accoglimento della richiesta di riesame
- Per saperne di più normativa e prassi
Consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo
Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.
Il soggetto Iva può modificare l’elenco B indicando quali fatture elettroniche, tra quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Nel caso in cui il contribuente integri l’elenco B con gli estremi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.
Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si fa presente che:
- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (per le quali il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”)
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente
- devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo), come già chiarito nel capitolo 2.
La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari (di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), ai quali il contribuente ha conferito la delega per il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega per il servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO | |
---|---|---|---|---|
1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo (***) |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
(***)Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
Il soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all’elenco B:
- in modalità “puntuale”, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B
- in modalità “massiva”, procedendo, tramite i servizi di scarico massivo in cooperazione applicativa o anche nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, allo scarico (download) di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate. In tal caso, l’Agenzia delle entrate elabora il file .xml contenente i dati modificati e restituisce all’utente l’esito dell’elaborazione, indicando le fatture eventualmente scartate ed i relativi motivi. Si precisa che se il download dell’elenco B avviene in più file .xml e se ne modifica uno solo, sarà sufficiente caricare solo il file .xml modificato o anche caricare con un unico file .xml le sole modifiche e/o integrazioni da apportare all’elenco B
L’elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell’ultima modifica trasmessa.
Nel caso in cui il contribuente versi l’imposta di bollo per il trimestre entro la scadenza del termine per la modifica dell’elenco B, dopo il versamento viene inibita la possibilità di ulteriore modifica dell’elenco.
Attenzione: In assenza di modifiche, si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle entrate.
Al termine del periodo utile per effettuare le variazioni all’elenco B, le fatture elettroniche presenti in elenco riportano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e tale informazione viene messa a disposizione nella scheda di dettaglio della fattura elettronica consultabile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Tale annotazione può essere visualizzata dal contribuente o da un suo intermediario delegato nel dettaglio della fattura, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Se necessaria, il contribuente può richiedere l’attestazione, prodotta in formato pdf/a, dell’assolvimento dell’imposta di bollo per una determinata fattura.