Menu della sezione Contributo a fondo perduto - Decreto Sostegni

Come chiedere il contributo

I contribuenti aventi diritto possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante,
  • il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta,
  • i dati contabili relativi alla sussistenza dei requisiti,
  • la scelta sulla modalità di fruizione del contributo,
  • l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente.

L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

  • procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate,
  • software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’IBAN intestato al richiedente o, a scelta irrevocabile del richiedente, può essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta. Contestualmente al riconoscimento del contributo, l’Agenzia delle entrate emette il mandato di pagamento ovvero riconosce il credito di imposta, comunicando l’esito all’interno della sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Delega agli intermediari
 

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari (abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al Cassetto fiscale del richiedente
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi)
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente (in questo caso la presentazione può essere effettuata esclusivamente tramite software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico).

È possibile, in caso di errore, presentare entro il termine del 28 maggio 2021 una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero il riconoscimento del credito d’imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio 2021.