Menu della sezione Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (legge di bilancio 2023)

Come e quando effettuare il versamento

Entro quale termine va effettuato il versamento 

Per gli atti di accertamento con adesione la definizione agevolata in oggetto si perfeziona con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, dell’intero importo dovuto oppure della prima rata.

La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona invece con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata.

Per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e per gli atti di recupero, per cui opera la remissione in termini di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, la definizione agevolata si perfeziona invece con il pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto ovvero della prima rata entro il 30 aprile 2023.

Pagamento rateale 

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo che devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Modalità di versamento

In caso di accertamento con adesione, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contributi, interessi e sanzioni ridotte nella misura pari ad un diciottesimo del minimo, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

In caso di avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto che intende definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei tributi ed eventuali contributi, interessi e sanzioni ridotte nella misura pari ad un diciottesimo del minimo, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

È esclusa la possibilità di pagare con la compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241).

Ulteriori informazioni 

In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, gli uffici proseguono con le ordinarie attività di controllo relative a ciascun procedimento.

Gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Al riguardo, con riferimento ad eventuali avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 218/97, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali al 31 marzo 2023 risulta ancora in corso il pagamento rateale, l’articolo 17, comma 3, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 ha previsto che gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione possono essere rideterminati, su istanza del contribuente, ai sensi della definizione agevolata in oggetto. La suddetta norma specifica però che, in tal caso, è necessario tenere fermo il piano di pagamento rateale originario (non è quindi possibile beneficiare della rateazione fino a n. 20 rate previsa dal comma 182) e che, comunque, le maggiori sanzioni già versate non sono rimborsabili o rideterminabili: a seguito dell’istanza, che il contribuente interessato dovrà presentare entro la prima scadenza rateale successiva, l’ufficio dovrà quindi procedere alla rideterminazione (nella misura pari a un diciottesimo dell’irrogato) degli importi sanzionatori ancora dovuti indicati nelle rate che residuano sulla base dell’originario piano di ammortamento, ma non anche allo scomputo degli importi già versati a titolo sanzionatorio ai sensi dell’articolo 15 (nella misura ordinaria pari ad un terzo dell’irrogato).