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Definizione agevolata delle irregolarità formali (Dl n. 119/2018) - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2019

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Versamento delle somme
Il contribuente è tenuto al versamento dell’importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24 indicando:

  • il/i periodo/i d’imposta che si intende definire, avendo presente che si può scegliere quali e quanti periodi regolarizzare. Quando nello stesso anno solare si chiudono due o più periodi d’imposta e il contribuente intende definire le violazioni commesse in tutti i periodi, è necessario versare i 200 euro per ciascuno periodo
  • il codice tributo (PF99).

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 e il codice tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione n. 37 del 21 marzo 2019 - pdf.

Rimozione delle irregolarità
La regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il versamento delle somme dovute, con la rimozione delle irregolarità od omissioni, da perfezionarsi entro il 2 marzo 2020.
Se il contribuente non rimuove tutte le irregolarità commesse, in presenza di un giustificato motivo può provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesce a individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per:

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater, Dl 167/1990 (voluntary disclosure)
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero
  • per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).