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Che cos’è – Imposta sui servizi digitali
Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2022
L’imposta sui servizi digitali ( Digital Service Tax) si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi
- di veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
- di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi
- di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.
La tassazione, in pratica, riguarda la pubblicità digitale su siti e social network, l’accesso alle piattaforme digitali, i corrispettivi percepiti dai gestori di tali piattaforme, e anche la trasmissione di dati “presi” dagli utenti.
Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Per i servizi di pubblicità online, l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità appare sul proprio dispositivo nel momento in cui è utilizzato nel territorio dello Stato. La localizzazione nel territorio italiano del dispositivo è determinata sulla base dell’indirizzo IP dello stesso.
Sono soggetti al pagamento della digital tax gli esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:
- realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000
- percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.
Dichiarazione, versamento e obblighi contabili
I soggetti interessati devono inviare, in via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno la dichiarazione contenente i ricavi percepiti nell’anno solare precedente. Il versamento dell’imposta va effettuato, invece entro il 16 febbraio utilizzando il modello F24. Il modello di dichiarazione può essere presentato direttamente se si è abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia ( Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari. Per l’invio dei dati bisogna attenersi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 25 gennaio 2021. Con la stessa dichiarazione è possibile chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o di riportare il credito all’anno successivo. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo deve essere presentata apposita istanza, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it
Attenzione: per il 2020 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2021
La scadenza per versare l’imposta è fissata al 16 marzo 2021, in luogo del termine ordinario del 16 febbraio (la proroga relativa sia al termine di presentazione della dichiarazione sia al termine di versamento è stata disposta dal decreto legge n. 3/2021).
I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24, possono effettuare il versamento mediante bonifico:
- a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600)
- indicando quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.
Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1) e le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione, denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2) da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Esclusioni
Con riguardo all’ambito oggettivo dell’imposta istituita, tra i servizi digitali esclusi vi sono:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.