Gli indici sintetici di affidabilità fiscale

L’introduzione degli ISA risponde all’esigenza di:

  • favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
  • rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria.

La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

  • indicatori elementari di affidabilità
  • indicatori elementari di anomalia.

La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell’indice maggiore sarà l’affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.
Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l’istituzione di una “Commissione di Esperti”, alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono.
Gli esperti sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.


IDENTIKIT DEGLI ISA

VALUTAZIONE DELLA “STORIA” DEL CONTRIBUENTE

la metodologia si basa su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta

ANALISI COMPLESSIVA

rappresentano la sintesi di indicatori elementari che verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili

FINALITÀ

forniscono un giudizio più coerente con il comportamento fiscale del/della contribuente nel suo complesso, così da attribuirgli un punteggio di affidabilità

Cosa sono e come si applicano

Gli ISA sono particolari strumenti che forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell’applicazione di singoli indicatori.
Più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità maggiori sono i benefici premiali per gli interessati.
Per l’attribuzione del punteggio ISA, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle entrate, attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti (vedi capitolo 4).

I MODELLI DI BUSINESS

Gli ISA sono stati costruiti facendo riferimento a specifici Modelli di Business (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo.
Le probabilità di appartenenza ai MoB rappresentano variabili rilevanti sia per le stime econometriche di alcuni indicatori elementari di affidabilità, sia per la determinazione delle soglie di riferimento di alcuni indicatori elementari.


I Modelli di Business rappresentano la struttura della “catena del valore” alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale).

Gli indicatori elementari

L’ISA è la media semplice di due tipi di indicatori elementari:

  • gli “indicatori elementari di affidabilità”, che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10
  • gli “indicatori elementari di anomalia”, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.

Questi indicatori, che contribuiscono alla determinazione della media dell’indice sintetico solo in presenza dell’anomalia, si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5. Essi si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità.

Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve.
Tra gli indicatori elementari di tale tipo rientrano, ad esempio, quelli relativi all’ incidenza degli accantonamenti, all’incidenza degli oneri finanziari netti e all’analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti.

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1. Si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità.

Rientrano in queste anomalie, per esempio, quelle relative all’“Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili” e al “Margine operativo lordo negativo”, quelle che verificano la plausibilità economica di grandezze come l’“Incidenza degli ammortamenti”, l’“Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria” e la “Copertura delle spese per dipendente”.

Contenuti delle note metodologiche

Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA sono individuati nelle Note tecniche e metodologiche.
Le Note Tecniche e Metodologiche, allegate ai decreti ministeriali, di approvazione degli ISA, contengono:

  • gli elementi rilevanti ai fini dell’analisi dei Modelli di Business (MoB)
  • le tabelle dei coefficienti, la lista delle variabili, nonché le matrici per l’applicazione degli ISA
  • gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente individuale, che partecipa alla stima dei ricavi, dei compensi e del valore aggiunto
  • gli elementi rilevanti ai fini delle analisi territoriali che consentono attraverso, specifici indicatori territoriali utilizzati, di tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica
  • gli elementi necessari per la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione degli ISA
  • le modalità di arrotondamento dei valori numerici utilizzate nel calcolo degli ISA
  • le variabili precalcolate che devono essere rese disponibili dall’Agenzia delle entrate ai fini dell’applicazione degli ISA.

Tutta la documentazione inerente gli ISA è consultabile nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

Le cause di esclusione degli ISA

Gli ISA non si applicano in caso ricorrano particolari fattispecie, denominate cause di esclusione. Per la verifica delle cause di esclusione in vigore nei periodi d’imposta in cui trovano applicazione gli ISA è possibile consultare le Istruzioni - parte generale - presenti nella sezione dedicata alla modulistica ISA.
Alcune cause di esclusione, di tipo generale, sono definite già all’interno della norma che ha istituito e disciplinato gli ISA, altre, più specifiche, sono individuate anno per anno nei diversi decreti ministeriali di approvazione degli ISA stessi ovvero in norme particolari.
In linea di massima l’esclusione dalla applicazione degli ISA comporta anche l’esclusione dalla presentazione del relativo modello in fase di dichiarazione annuale dei redditi; esistono, tuttavia, dei casi in cui anche i contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA sono tenuti alla presentazione del modello.
Per esempio, sono esclusi con decreto ministeriale:

  • i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972
  • i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In entrambi i casi i contribuenti sono comunque tenuti a presentare il modello ISA.


Causa di esclusione*

Presentazione modello ISA

Inizio attività

NO

Cessazione attività

NO

Ammontare ricavi / compensi superiori a € 5.164.569

NO

Periodo di non normale svolgimento dell’attività

NO

* Si tratta delle sole cause di esclusione previste dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017
I contribuenti forfetari non sono tenuti all’applicazione degli ISA.