I corrispettivi elettronici

Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.

Dal 1° gennaio 2021 scontrini e ricevute sono definitivamente sostituiti da un documento commerciale, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.

Questo obbligo è scattato al 1° luglio 2019 per gli operatori economici che  nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e al 1° gennaio 2020 per gli altri.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che in precedenza emettevano ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta “fiscali” ma un documento “commerciale”, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce o come prova di acquisto.

Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019.

Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro hanno dovuto necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020.

Per tutti gli altri operatori, la chiusura della moratoria - inizialmente prevista al 1° luglio 2020 - è stata differita dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all’emergenza da Coronavirus.

Dal 1° gennaio 2021, pertanto, tutti gli operatori devono aver attivato un registratore telematico o devono utilizzare la procedura web dell’Agenzia e non possono più emettere scontrini o ricevute fiscali.