I vantaggi per imprese e professionisti affidabili

Ai contribuenti considerati più “virtuosi”, sulla base del punteggio ISA, sono riconosciuti una serie di particolari vantaggi.
In particolare, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate ogni anno sono definiti i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, anche con riferimento alle annualità pregresse.
I criteri di accesso ai benefici premiali definiti dal periodo d’imposta 2019 sono ispirati alla duplice esigenza:

  • di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli ISA;
  • di premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (osservando i punteggi ISA ottenuti nel periodo di imposta di applicazione e nel periodo d’imposta precedente).

 

 

Il punteggio conseguito e le agevolazioni

BENEFICI PREMIALI

PUNTEGGIO
periodo d’imposta
di applicazione

MEDIA PUNTEGGI
periodo d’imposta
di applicazione e periodo d'imposta precedente

esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap

8

8,5

esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui

esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)

9

9

esclusione degli accertamenti «analitico-induttivi» di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972

8,5

9

anticipazione di un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972

8

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esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

9

9

esclusione dalla prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992

punteggio ISA 9
negli ultimi tre periodi d’imposta
precedenti a quello del ricorso

Come migliorare l’affidabilità

Per accedere ai vantaggi fiscali, chi esercita attività di impresa o di lavoro autonomo ha la possibilità di migliorare il punteggio di affidabilità.
È possibile farlo, per esempio, correggendo eventuali errori commessi in fase di compilazione che possono aver condizionato negativamente il punteggio di uno o più indicatori elementari, oppure indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.
Per quanto riguarda l’Iva, in particolare, al maggior volume d’affari dichiarato si applica l’aliquota media risultante dal seguente rapporto:


Iva su operazioni imponibili
+
Iva sulle operazioni di intrattenimento

Iva sulle cessioni dei beni ammortizzabili + Iva sui passaggi interni
+ Iva detraibile forfettariamente
__________________________________________________
Volume d’affari
+
altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni
fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione

Il contribuente può comunque applicare l’aliquota propria delle attività esercitate, fornendo “prova contraria”, già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini ISA.
Pensiamo, per esempio, al caso di un operatore sanitario che dimostri che tutti o parte dei ricavi non contabilizzati derivino da operazioni esenti ai fini dell’Iva.


La dichiarazione di questi ulteriori componenti positivi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
È possibile, inoltre, effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
 

Le sanzioni e i controlli

È prevista una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997) nei seguenti casi:

  • omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA
  • comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati.

Prima di contestare la violazione, tuttavia, l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Gli Uffici dell’Agenzia devono, in ogni caso, tenere conto del comportamento del contribuente per la graduazione della misura della sanzione. Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, possono accertare, previo contraddittorio, le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap mediante una ricostruzione di tipo induttivo “puro”.