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Il contributo a fondo perduto perequativo
Il contributo perequativo
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Il contributo perequativo
In cosa consiste
Il contributo perequativo è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita istanza da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti.
L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.
Il contributo a fondo perduto è classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, detta anche “Temporary Framework”), così come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.
Il Temporary Framework definisce i requisiti che devono avere i soggetti che vogliono avvalersi degli aiuti di Stato per il periodo di emergenza da Covid-19 e fissa l’importo complessivo massimo degli aiuti che ciascun beneficiario può ottenere (si veda in proposito, l’approfondimento contenuto nel paragrafo “I limiti degli aiuti di Stato”).
Nel caso in cui l’importo spettante per il contributo perequativo fosse tale da far superare, considerato l’importo degli aiuti già percepiti, il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1, nell’istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo che viene richiesto al fine di non superare detto limite.
Sulla base di un’opzione – irrevocabile – che il soggetto richiedente esprime nell’istanza al contributo, l’Agenzia delle entrate eroga l’intero contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Attenzione:Il contributo perequativo è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
A chi spetta
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, sono previsti alcuni specifici requisiti, di seguito illustrati.
Primo requisito
Il richiedente deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Attenzione: Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis).
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019), secondo la tabella di seguito riportata:
MODELLO DICHIARATIVO | RICAVI/COMPENSI | REGIME | CAMPI DI RIFERIMENTO |
---|---|---|---|
Persone Fisiche (PF) |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, col. 2 |
||
Compensi |
RE2, col. 2 |
||
Ricavi/Compensi |
Regime L. 190/2014 |
da LM22 a LM27, col. 3 |
|
Ricavi/Compensi |
Regime Dl 98/2011 |
LM2 |
|
Società di Persone (SP) |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, col. 5 |
||
Compensi |
RE2 |
||
Società di Capitali (SC) |
Ricavi |
RS107, col. 2 |
|
Enti Non Commerciali (ENC) |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS111 |
Contabilità semplificata |
RG2, col. 7 |
||
Regime forfetario art. 145 Tuir |
RG4, col. 2 |
||
Contabilità pubblica |
RC1 |
||
Compensi |
RE2 |
Per quanto riguarda la determinazione dell’importo dei ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2019, sono validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15/2020, n. 22/2020 e n. 5/2021.
Attenzione:Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.
Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019), riportato nel campo VE50. Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Se il soggetto richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.
Nel caso di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019 o nel caso di richiedente nel quale è confluito altro soggetto a seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto o del soggetto confluito. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, l’ammontare dei ricavi e compensi sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del richiedente e del deceduto o soggetto confluito.
Secondo requisito
Per ottenere l’erogazione del contributo perequativo è necessario, inoltre, che siano presenti entrambi i seguenti requisiti:
- la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere stata presentata entro il 30 settembre 2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare 2019, il termine ordinario di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi è stato prorogato al 10 dicembre 2020 dal decreto legge n. 157/2020.
- l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Per la verifica del requisito, il risultato economico d’esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre il risultato economico d’esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo.
ESEMPIO 1
Se nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 il risultato economico d’esercizio è un utile di 38.200 euro e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è una perdita di 5.500 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: +38.200 meno -5.500 = +43.700.
Poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto.
ESEMPIO 2
Se nel periodo d’imposta 2019 è stata conseguita una perdita di 16.800 euro e nel periodo d’imposta 2020 una perdita di 21.100 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: -16.800 meno -21.100 = +4.300.
Poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 26% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% non è soddisfatto e il contributo perequativo non spetta.
ESEMPIO 3
Se nel periodo d’imposta 2019 è stata conseguita una perdita di 1.400 euro e nel periodo d’imposta 2020 un utile di 300 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: -1.400 meno +300 = -1.700.
Poiché vi è stato miglioramento (e non peggioramento) tra i due risultati d’esercizio, il contributo perequativo non spetta.
Per quanto riguarda la determinazione dei due importi del risultato economico d’esercizio relativi agli anni 2019 e 2020, occorre considerare tutte le attività d’impresa, professionali e agrarie esercitate e fare riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi validamente presentate, indicati distintamente per anno di imposta e modello di dichiarazione nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021.
Nel caso di erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 o di richiedente nei quale è confluito altro soggetto a seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta successivamente al 31 dicembre 2018, gli importi del risultato economico d’esercizio relativi agli anni 2019 e 2020 saranno determinati con riferimento a entrambe le posizioni dell’erede e del deceduto o del richiedente e del soggetto confluito.
Attenzione: Come previsto dal decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30 settembre 2021.
A chi non spetta
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis), ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito
- soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021
- enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
La misura del contributo
Per determinare l’importo del contributo perequativo spettante occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Nel compiere questa operazione:
- il risultato economico d’esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo
- il risultato economico d’esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo.
La differenza ottenuta deve poi essere diminuita dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente e dall’eventuale soggetto deceduto o confluito alla data di presentazione dell’istanza.
Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:
- “contributo Rilancio” (articolo 25 del decreto legge n. 34/2020)
- “contributo centri storici” e “contributo santuari” (articolo 59 del decreto legge n. 104/2020
- “contributo Comuni montani” (articolo 60 del decreto legge n. 104/2020
- “contributo Ristori”, “contributo Ristori bis” e “contributo maggiorazione 50% zone rosse” (articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 137/2020
- “contributo Natale” (articolo 2 del decreto legge n. 172/2020)
- “contributo Sostegni” (articolo 1 del decreto legge n. 41/2021)
- “contributo Sostegni bis automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 73/2021)
- “contributo Sostegni bis attività stagionali” (articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legge n. 73/2021).
Attenzione: Se l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico d’esercizio (differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo all’anno 2019 e quello relativo all’anno 2020), il contributo perequativo non spetta.
ESEMPIO
Se il soggetto del precedente esempio 1, che ha avuto un peggioramento tra il risultato economico d’esercizio 2019 e quello 2020 pari a 43.700 euro, ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 8.600 euro, la base di calcolo del contributo viene determinata con la seguente operazione:
43.700 - 8.600 = 35.100.
Se, invece, lo stesso soggetto ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 52.300 euro, non avrà diritto al contributo perequativo.
L’importo spettante del contributo perequativo è determinato applicando una diversa percentuale all’importo precedentemente calcolato (differenza tra i risultati economici d’esercizio 2020 e 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto percepiti).
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
- 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.
Il contributo perequativo spettante così determinato deve essere indicato nel campo “Ammontare del contributo calcolato in base ai dati indicati nella sezione Requisiti”, presente nella sezione “Minor importo richiesto” dell’istanza.
ESEMPIO
Se il soggetto del precedente esempio, che ha determinato una base di calcolo pari a 35.100 euro, ha conseguito ricavi e compensi 2019 inferiori a 100.000 euro (a cui corrisponde la percentuale del 30%), il contributo a lui spettante sarà calcolato nel seguente modo: 35.100 x 30% = 10.530.
I limiti degli aiuti di Stato
La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (cosiddetto Temporary Framework), così come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, stabilisce i requisiti che devono essere posseduti per beneficiare degli aiuti di Stato e i limiti massimi degli aiuti ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato.
Il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e per poterlo richiedere il soggetto deve quindi verificare e attestare di non superare il limite massimo di aiuti di Stato previsto dal 28 gennaio 2021 per la sezione 3.1.
La sezione 3.1 del Temporary Framework richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possegga i seguenti requisiti:
- l’impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti
- non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del Tuir (Dpr n. 917/1986).
La sezione 3.1 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021
- 000 euro per il settore agricolo
- 000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
- 000 euro per i settori diversi dai precedenti
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo
- 000 euro per il settore agricolo
- 000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
- 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.
Se il soggetto possiede i requisiti per usufruire della sezione 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” e se ne intende avvalere, nell’istanza deve attestare il possesso dei requisiti e il mancato superamento dei limiti massimi previsti per la sezione 3.12.
La sezione 3.12 del Temporary Framework richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possegga i requisiti previsti per la sezione 3.1 e anche tutti i seguenti requisiti:
- gli aiuti richiesti e ottenuti coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cosiddetto “periodo ammissibile”) e non possono essere cumulati con gli aiuti per gli stessi costi ammissibili. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo
- nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019
- l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti
- è a conoscenza che l’aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali
- è a conoscenza che gli aiuti ricevuti per la sezione 3.12 non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
La sezione 3.12 prevede i seguenti limiti massimi di aiuti di Stato:
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, 3.000.000 euro
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la presentazione dell’istanza al contributo perequativo, 10.000.000 euro.
Ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12 alle date del 27 gennaio 2021 e alla data di presentazione dell’istanza, i soggetti richiedenti devono calcolare l’importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione, facendo riferimento alle date di concessione di ogni misura agevolativa, riepilogate nella tabella contenuta nelle istruzioni all’istanza. A tal fine, l’istanza prevede nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, con indicazione per ciascuno se è stato ottenuto rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12.
Gli aiuti di Stato per i quali non è presente uno specifico rigo sul quadro A, devono essere riepilogati compilando il rigo “Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”.
Se il richiedente si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nell’istanza deve indicare nel quadro B i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.
Attenzione: Se il richiedente fa parte di impresa unica, nel quadro A deve indicare i soli aiuti di Stato da lui percepiti, mentre ai fini della verifica di non superamento dei limiti massimi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework deve conteggiare gli aiuti di Stato ottenuti da tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.
Qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l’istanza all’importo complessivo di aiuti ricevuti per la sezione 3.1, il richiedente dovesse superare il limite massimo previsto per tale sezione dal 28 gennaio 2021, potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato. L’importo ridotto deve essere indicato nell’apposito campo “Minor importo richiesto” presente nella omonima sezione.
Attenzione: Nel caso in cui, con gli aiuti percepiti precedentemente alla richiesta del contributo perequativo, il richiedente avesse già superato il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1 dal 28 gennaio 2021, non potrà presentare l’istanza.
Se il richiedente ha superato con gli aiuti già ricevuti il limite massimo previsto per la sezione 3.1 dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e/o i limiti massimi previsti per la sezione 3.12, deve compilare la sezione dell’istanza denominata “Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”.
Il contribuente deve attestare sull’istanza di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
In caso di fruizione di aiuti di Stato relativi all’Imu, il richiedente deve compilare il quadro C, indicando i dati relativi ai Comuni e al numero di immobili relativamente ai quali ha beneficiato di tali aiuti.
Attenzione: La compilazione del quadro C non sostituisce la dichiarazione Imu, la cui presentazione rimane quindi dovuta.
Le modalità di erogazione
L’importo riconosciuto a fronte della presentazione dell’istanza è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell’istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.
A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo. Nel caso in cui il credito indicato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato.
Per consentire l’utilizzo del credito in compensazione, con la risoluzione n. 73/2021 è stato istituito l’apposito codice tributo (“6957”).
Alle compensazioni del credito d’imposta non si applicano i seguenti limiti:
- divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010
- ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000
- ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.
Attenzione:La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” (si veda in proposito il paragrafo relativo all’elaborazione dell’istanza). Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.
Successivamente al riconoscimento del contributo, il beneficiario può consultare in ogni momento l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.