Il modello per la comunicazione dei dati

La modulistica ISA, con riferimento a ciascun periodo di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità, viene approvata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e resa disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate nella sezione relativa agli ISA.

Quando e come si presenta

Il Modello costituisce parte integrante del modello “Redditi” e deve essere presentato dai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Essi devono barrare la casella “ISA” presente sulla prima pagina del modello “Redditi” e inviarlo, in via telematica, insieme a quest’ultimo.

Le regole generali di compilazione

Nel frontespizio del modello di compilazione deve essere indicato, anzitutto, il codice di attività. Per individuarlo, bisogna far riferimento al codice inerente l’attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi o dei compensi tra quelle per le quali è stato approvato l’ISA da applicare.


La tabella di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007), nella versione aggiornata, è disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Occorre, inoltre, tener conto di alcune precise indicazioni, come riportato nelle stesse istruzioni di compilazione.

 

Per esempio:

  • le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati, che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta
  • se non diversamente specificato nelle istruzioni dell’ISA applicabile, i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali vanno comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.

Al contrario, i dati contabili da indicare nel quadro F o H sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell’ISA applicabile)

  • nel “quadro F - Dati contabili (IMPRESA)” va indicato il reddito (o la perdita) d’impresa risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi dello stesso quadro e rilevanti ai fini fiscali. Questo importo deve necessariamente coincidere con il reddito d’impresa lordo (o la perdita) indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello “Redditi”.

I dati “precalcolati”

Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per l’applicazione degli ISA i contribuenti interessati devono utilizzare ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche agli ISA in applicazione nei relativi periodi d’imposta.
Tali ulteriori dati, denominati “precalcolate ISA”, sono forniti per “posizione ISA” e, una volta acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, sono utilizzati per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità, mediante un programma informatico realizzato dall’Agenzia delle entrate e disponibile sul suo sito.


La posizione Isa è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale, codice Isa, tipologia di reddito.

L’ACQUISIZIONE DEI DATI
È possibile acquisire questi dati:

  • in modo “puntuale” per un singolo contribuente, attraverso la consultazione del “Cassetto fiscale”, all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o Fisconline
  • “massivamente” per più contribuenti, con diverse modalità per intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente e intermediari non provvisti di delega.

Intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
Per acquisire “massivamente” gli ulteriori dati, i soggetti incaricati della trasmissione telematica devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i dati e dai quali hanno avuto delega per consultare il cassetto fiscale.


Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile sempre dall’Agenzia delle entrate.

L’attivazione della fornitura massiva dei dati è subordinata alla positiva verifica che la delega sia attiva alla data di invio della richiesta. Il contribuente può visualizzare, consultando il proprio cassetto fiscale, l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili gli ulteriori dati.
Intermediari senza delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
I soggetti incaricati della trasmissione telematica che non hanno delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati devono prima ottenere le deleghe insieme a una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.


Per le acquisizioni in formato elettronico la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base di quanto prevede l’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

L’asseverazione dei dati

I Caf imprese e i professionisti abilitati, su richiesta dei contribuenti, possono rilasciare l’asseverazione dei dati.
Essa consiste nel verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli Isa corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altri documenti.
Per esempio, va verificato che il costo del venduto e i dati sui beni strumentali e sulle altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
L’asseverazione non deve essere effettuata per i dati che implicano valutazioni che non possono essere rilevate dalla documentazione.