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Entità e utilizzo del credito d'imposta
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento e della data in cui lo stesso è realizzato:
- beni strumentali materiali “Transizione 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A alla legge n. 232/2016)
- 2021 – Il credito d’imposta è pari al 50% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, al 10% per la quota di investimenti tra i 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%
- 2022 – Il credito d’imposta è pari al 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, al 10% per la quota di investimenti tra i 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 novembre 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%
- 2023-2025 – Il credito d’imposta è pari al 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, al 5% per la quota di investimenti tra i 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%
- beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione “Transizione 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), comprese le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno in corso l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20%
- 2021 – il credito d’imposta è pari al 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- 2022 – il credito d’imposta è pari al 50% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- 2023 – il credito d’imposta è pari al 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- 2024 – il credito d’imposta è pari al 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- 2025 – il credito d’imposta è pari al 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell’allegato A alla legge n. 232/2016. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno in corso l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% (per il periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre)
- 2021 – il credito d’imposta è pari al 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
- 2022 – il credito d’imposta è pari al 6% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
- altri beni strumentali immateriali, diversi da quelli ricompresi nell’allegato B alla legge n. 232/2016. Il bonus spetta per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno in corso l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% (per il periodo d’imposta 2022, il termine del 30 giugno è posticipato al 30 novembre)
- 2021 – il credito d’imposta è pari al 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- 2022 – il credito d’imposta è pari al 6% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo (con riferimento agli investimenti in beni materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, i soggetti con volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro possono compensare il bonus in un'unica quota annuale).
La fruizione può avvenire a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016
- dall’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati.
I codici tributo da indicare nel modello F24 sono:
- 6935 (credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016)
- 6936 (credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016)
- 6937 (credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016).
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione.