Menu della sezione Investimenti in beni strumentali

Entità e utilizzo del credito d'imposta

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali “Transizione 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e al 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Transizione 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari 20%, nel limite massimo annuale di 1 milione di euro di costi ammissibili
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili ammissibili per i beni strumentali materiali e nel tetto di 1 milioni di costi ammissibili per i beni strumentali immateriali. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo.

La fruizione può avvenire a decorrere:

  • dall’anno a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Transizione 4.0”
  • dall’anno a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Transizione 4.0”.