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Investimenti in beni strumentali - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 16 maggio 2024
Attenzione: l’accesso al bonus per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 è subordinato alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va utilizzato l’apposito modello disponibile in formato editabile sul sito del Gestore dei servizi energetici. Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione. Al completamento degli investimenti, va trasmessa un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva. Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, bisogna trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.
L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. È riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 - pdf, comma 1, Tuir
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 - pdf stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 - pdf (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.