Come e quando si presenta

Il modello Irap deve essere presentato in via telematica:

  • per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni)
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 la dichiarazione è presentata:

  • per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d’imposta.