Istruzioni e adempimenti per la richiesta dell’autorizzazione al rilascio del visto di conformità (per i professionisti che hanno domicilio fiscale nella regione Abruzzo)

L'articolo 21 del Decreto Ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999 prevede che i professionisti che intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità devono darne comunicazione preventiva alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale.

CHI PUO' PRESENTARE LA RICHIESTA

La comunicazione prevista dal citato art. 21 può essere presentata da:

  • I soggetti indicati alle lettere a) e b), comma 3, dell'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, abilitati alla trasmissione telematica (art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 241/1997) ovvero gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • I soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o dploma di ragioneria.

COSA DEVE CONTENERE

La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • richiesta di essere inserito nell'Elenco centralizzato dell'Agenzia delle Entrate dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
  • dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA.;
  • domicilio e altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
  • consiglio di amministrazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse;

A tale documentazione dovranno essere allegati:

  • dichiarazione/autocertificazione relativa all'insussistenza dei provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
  • dichiarazione/autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, del D.M. n.164/1999;
  • dichiarazione/autocertificazione attestante il possesso dell'abilitazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore;
  • copia integrale della garanzia assicurativa.

Si precisa che le dichiarazioni/autocertificazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

DOVE PRESENTARE

La documentazione di cui al citato art. 21, insieme agli allegati, va inviata, tramite posta certificata del professionista, al seguente indirizzo PEC: dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it; in alternativa, può essere trasmessa tramite raccomandata A/R all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo - Ufficio Gestione Tributi - Via Zara, 10/12 - 67100 L'Aquila

In entrambe le modalità di spedizione deve essere riportato:

a) nell'oggetto, il seguente riferimento: Visto di conformità - ISCRIZIONE;

b) nel corpo del messaggio: una dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui il professionista, sotto la propria responsabilità, attesta la conformità dei documenti inviati agli originali in suo possesso, l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'Ordine di appartenenza, e di essere in possesso dei requisitidi cui all'art. 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999

GARANZIA - CONDIZIONI GENERALI

Le condizioni che la garanzia assicurativa deve rispettare vengono di seguito elencate:

  • la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;
  • il massimale della garanzia, come stabilito dall'art. 22 del D.M. n. 164/1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonchè al numnero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rialsciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00;
  • la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
  • la garanzia assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della garanzia stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. La polizza non deve contenere la clausola c.d. "claim made" la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato;
  • la garanzia non deve contenere, in alcun modo, l'indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto i soggetti in possesso dei prescritti requisiti, e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazini fiscali (l'eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa).

GARANZIA STIPULATA DA UNO STUDIO ASSOCIATO

Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164/1999, la garanzia stipulata dallo studio medesimo, purchè la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 3.000.000,00, a garanzia dell'attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati nella garanzia assicurativa) in relazione ai visti di conformità rilasciati e nel rispetto delle condizioni sopra descritte (se non prevista nella garanzia utilizzata, è necessario effettuare un'integrazione della stessa); nel caso in esame, nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta. Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell'elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità; pertanto, ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente iscritto nell'elenco degli abilitati dalla Direzione Regionale non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.

GARANZIA STIPULATA DA UNA SOCIETA' DI SERVIZI

Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella stessa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni circa l'inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa della società.

ATTIVITA' DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, verificata la completezza della comunicazione e le caratteristiche della garanzia assicurativa, provvederà all'inserimento nell'Elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni.

Ai fini del mantenimento della propria iscrizione in detto Elenco, il professionista abilitato deve comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano. Inoltre, dovrà far pervenire, periodicamente, il rinnovo della prevista garanzia assicurativa o l'attestato di quietanza qualora il premio relativo alla garanzia sia suddiviso in rate.