3. QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell'art. 7, comma 3, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 18 del TUIR e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.
Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

  • se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;
  • se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata.

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono. Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 17 del TUIR) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione VI.

SEZIONE I - INDENNITÀ E ANTICIPAZIONI DI CUI ALLE LETTERE D), E), F) DELL'ART. 17, DEL TUIR

Il quadro si articola in dieci sezioni.

Nella Sezione I vanno indicate:

  1. le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
  2. le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione da funzioni notarili;
  3. le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR.

Ciò premesso nei righi RM1 e RM2, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
  • nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2006;
  • nella colonna 3, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
  • nella colonna 4, la somma degli importi percepiti nel 2006 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
  • nella colonna 5, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2006 (comprese quelle eventualmente sospese);
  • nella colonna 6, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

SEZIONE II - INDENNITÀ, PLUSVALENZE E REDDITI DI CUI ALLE LETTERE G), G-BIS), G-TER), H), I), L) E N) DELL'ART. 17, COMMA 1, DEL TUIR

Nella Sezione II vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate (si ricorda che per i seguenti redditi il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria):

  1. le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
  2. le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 68, comma 2, del TUIR (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Calcolo delle plusvalenze");
  3. le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo rigo interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto (per maggiori chiarimenti vedere in APPENDICE, voce "Indennità di esproprio");
  4. le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
  5. le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
  6. i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
  7. i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
  8. i redditi percepiti dal professionista, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d'imposta.

Ciò premesso, nei righi da RM3 a RM7, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
  • nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
  • nella colonna 3, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
  • nella colonna 4, l'importo delle ritenute subite nel 2006 (comprese quelle eventualmente sospese);
  • nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

SEZIONE III - IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI

Nella Sezione III vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN e l'ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2006 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.
Ciò premesso, nel rigo RM8 indicare:

  • nella colonna 1, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
  • nella colonna 2, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
  • nella colonna 3, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Devono essere indicati in questo rigo, ad esempio:

  1. i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
  2. la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione;
  3. i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Nel rigo RM9 indicare:

  • nella colonna 2, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
  • nella colonna 3, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo dell'ILOR e del CSSN, dedotti in anni precedenti e restituiti nel 2006.

Vedere in APPENDICE, voce "Imposte ed oneri rimborsati - casi particolari"

SEZIONE IV - REDDITI PERCEPITI IN QUALITÀ DI EREDE O LEGATARIO

Nella Sezione IV> vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 2006 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), a-bis), b) e c) del TUIR, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella Sezione X del presente quadro. In tal caso, nel rigo RM24, indicare nella colonna 4 la percentuale del reddito spettante all'erede e nella colonna 5 il codice fiscale del defunto.
I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.
I curatori di eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del TUIR, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità .
Ciò premesso, compilare i righi RM10 e RM11, indicando:

  • nella colonna 1, l'anno di apertura della successione;
  • nella colonna 2, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
  • nella colonna 3, la quota dell'imposta sulle successioni;
  • nella colonna 4, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
  • nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15).

Per quanto riguarda l'esposizione dei redditi derivanti da utili di partecipazioni, si fa riferimento alle istruzioni del rigo RL1. Ad esempio nel caso di utili derivanti da partecipazioni di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia indicare nella colonna 3, il 40% della somma degli utili corrisposti nell'anno 2006 desumibili dalla relativa certificazione.
Si ricorda che per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che gli eredi devono indicare nella presente sezione, l'agenzia delle entrate provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente. per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

SEZIONE V - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.
Gli utili di fonte estera (compresi quelli derivanti da strumenti finanziari e da contratti di associazione in partecipazione) qualora siano derivanti da partecipazioni non qualificate non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria. Resta inteso che i predetti utili relativi a partecipazione di natura qualificata dovranno essere indicati nel quadro RL, Sezione I.
Per gli utili e gli altri proventi assimilati di natura non qualificata provenienti da società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, vedere istruzioni quadro RL. In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.
Per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, i proventi di cui alla lett. g) dell'art. 44, comma 1, del TUIR, sono determinati valutando le somme impiegate apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.
I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.
Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
  • nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri");
  • nella colonna 3, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • nella colonna 4, l'aliquota applicabile;
  • nella colonna 5, l'imposta dovuta.

Nella colonna 6, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel rigo RM13, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239, indicare:

  • nella colonna 1, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva;
  • nella colonna 2, l'imposta dovuta.

SEZIONE VI - RIEPILOGO DELLE SEZIONI DA I A V

La presente sezione costituisce un riepilogo delle sezioni da I a V. Per i redditi soggetti a tassazione separata esposti in tali sezioni, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte, l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento.
Il versamento del predetto acconto del 20 per cento, da effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24, utilizzando il codice tributo 4200, è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

  • plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
  • plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
  • indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
  • indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
  • redditi percepiti dal professionista, a partire dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 223 del 2006) a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibile all'attività professionistica qualora tali redditi siano stati riscossi in un'unica soluzione.
  • redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
  • somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
  • redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa;
  • contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR detenuti per più di cinque anni i cui costi sono stati dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.
  • a colonna 1, il totale dei redditi sopra elencati, assoggettati a tassazione separata, per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte;
  • a colonna 2, l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nella colonna 1.

Redditi a tassazione ordinaria

Nel rigo RM15, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

  • nella colonna 1, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
  • nella colonna 2, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN; le relative ritenute devono essere, sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN21, colonna 2.

SEZIONE VII - PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA

Nella Sezione VII vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO 2007 Persone Fisiche.
Ciò premesso, nel rigo RM16, indicare:

  • nella colonna 1, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
  • nella colonna 2, l'importo della somma dovuta.
Per ulteriori informazioni vedi in APPENDICE "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti", e il paragrafo sulle rateizzazioni nelle Istruzioni generali del FASCICOLO 1

SEZIONE VIII - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ESTERE (ART. 167 E 168 DEL TUIR)

La presente sezione deve essere compilata:

  1. dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 il reddito di una società o di altro ente, residente o localizzato in stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. controlled foreign companies o cfc) di cui detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della cfc nel predetto quadro FC del presente modello UNICO 2007;
  2. nel caso di cui all'art. 168 del TUIR in cui al dichiarante siano imputati i redditi del soggetto estero collegato come determinati nella sezione III del quadro FC, in dipendenza della sua partecipazione agli utili del soggetto estero;
  3. dai soci o associati di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, ai quali sia stato imputato il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
  4. nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 116 del Tuir, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. In tal caso il dichiarante deve indicare il reddito imputato in relazione alla propria partecipazione agli utili.

I redditi imputati a tali soggetti sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione di una società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.
Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possiede partecipazioni, devono essere utilizzati più quadri RM, avendo cura di numerarli progressivamente compilando la casella "Mod.N." posta in alto a destra di ogni quadro.
Pertanto, nel rigo RM17, deve essere indicato:

  • in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della società o di altro ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC. Qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che ha dichiarato il reddito della società non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
  • in colonna 2:
    • nelle ipotesi a) e b), il reddito dichiarato nel quadro FC del FASCICOLO 3 del presente modello, in proporzione alla propria partecipazione nel soggetto estero partecipato;
    • nell'ipotesi c), il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
    • nell'ipotesi d), il reddito imputato dalla società trasparente di cui all'art. 116 del TUIR cui il dichiarante partecipa in qualità di socio per, la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
  • in colonna 3, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'importo indicato nel rigo RN7 e quello di cui al rigo RN6 e comunque non inferiore al 27 per cento;
  • in colonna 4, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
  • in colonna 5, l'imposta pagata all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente sul reddito indicato in colonna 2 fino a concorrenza dell'importo di colonna 4, per la parte riferibile al dichiarante;
  • in colonna 6, l'imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

Nel rigo RM18, deve essere indicato:

  • in colonna 1, il valore di colonna 6 del rigo RM17. nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più di un soggetto estero, per i quali si rende necessario l'utilizzo di più moduli, deve essere indicata la somma degli importi indicati nella colonna 6 del rigo RM17 di tutti i moduli compilati;
  • in colonna 2, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione (rigo RX8);
  • in colonna 3, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del D.L. n. 241 del 1997;
  • in colonna 4, l'importo degli acconti versati con mod. F24. (per il calcolo degli acconti vedi appendice alla voce "acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate");
  • in colonna 5, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in colonna 6 (senza farlo precedere dal segno " - ") e riportare lo stesso nel rigo RX8, del quadro RX, della presente dichiarazione. I versamenti delle imposte relative ai redditi della presente sezione devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. per il versamento dell'imposta (IRPEF) dovuta a saldo, è stato istituito il codice tributo 4722 e per quello relativo al primo acconto, il codice tributo 4723.

SEZIONE IX - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AI SENSI DELL'ART. 2, D.L. N. 282/2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Nella Sezione IX vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.

Nei righi da RM19 a RM22 devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2006, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo.
Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1º gennaio 2005 per i quali l'imposta sostitutiva è stata versata sino al 30 giugno 2006.
Si ricorda che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

  • nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
  • nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta;
  • nella colonna 3, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
  • nella colonna 4,deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

SEZIONE X - REDDITI CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON OBBLIGATI PER LEGGE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Nella Sezione X devono essere indicati i redditi erogati ad esempio da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica).
Vanno altresì indicate in tale sezione le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto imponibile è utile sapere che i decreti legislativi n. 47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, hanno previsto una diversa modalità di determinazione per il TFR maturato a partire dal 1º gennaio 2001. Pertanto, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile è necessario distinguere la quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000 dalla quota di TFR maturato dal 1 gennaio 2001.
Si precisa che nel caso in cui siano stati percepiti più TFR erogati dallo stesso o da diversi datori di lavoro è necessario compilare distinte sezioni X (utilizzando più moduli del quadro RM).

Quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000: occorre ridurre l'ammontare del TFR erogato di una somma pari a euro 309,87 (ovvero a euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 20). L'importo annuo di euro 309,87 deve essere rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time).

Quota di TFR maturato dal 1º gennaio 2001: l'importo erogato deve essere considerato al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva dell' 11 per cento (colonne da 21 a 38).
è; prevista una detrazione d'imposta pari a euro 61,97 per ciascuno degli anni compresi tra l' 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2005 per tutti i rapporti cessati nel suddetto periodo (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 47 del 2000).
è; riconosciuta una ulteriore detrazione d'imposta di euro 61,97 annue se il TFR erogato è relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter TUIR).
Per i periodi inferiori all'anno le suddette detrazioni devono essere rapportate al relativo numero di mesi; se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time), le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte.
L'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta calcolata sul TFR erogato riferibile alla quota maturata dall' 1/1/2001.
Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.

Nel rigo RM23, indicare le somme percepite nel corso del 2006 a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Nelle colonne da 1 a 3 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro.

In particolare:

  • nella colonna 1, indicare la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • nella colonna 2, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro.
    In caso di anticipazione del TFR va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31/12/2005;
  • nella colonna 3, indicare il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi. In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell'erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data;
  • nella colonna 4, indicare la percentuale del reddito spettante all'erede; in tal caso, nelle successive colonne indicare l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de cuius) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti da versare (colonne 20 e 36) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di colonna 4;
  • nella colonna 5, indicare il codice fiscale del dipendente deceduto;

TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 (colonne da 6 a 20)

  • nella colonna 6, indicare l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo disponibile presso il datore di lavoro a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati;
  • nella colonna 7, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2006 e riferito al TFR maturato al 31 dicembre 2000;
  • nella colonna 8, indicare:
    1. se si tratta di anticipazione;
    2. se si tratta di saldo;
    3. se si tratta di acconto.

Nelle seguenti colonne 9, 10 e 11 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni:

  • nella colonna 9, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000;
  • nella colonna 10, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno;
  • nella colonna 11, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale al 31 dicembre 2000, specificando nella successiva colonna 12 la relativa percentuale (da calcolare con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
  • nella colonna 13, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge maturato al 31 dicembre 2000;
  • nella colonna 14, indicare:
    1. se si tratta di anticipazione;
    2. se si tratta di saldo;
    3. se si tratta di acconto;
  • nella colonna 15, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000;
  • nella colonna 16, indicare l'importo della riduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31 dicembre 2000. Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 309,87 (ovvero euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per gli anni presi a base di commisurazione considerati fino al 31 dicembre 2000 (colonne 10, 11 e 12).
    La cifra di euro 309,87 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.
    Ad esempio, se nella colonna 10 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 11 un anno e nella colonna 12 la percentuale del 50%, l'importo da evidenziare nella colonna 16 sarà dato da (309,87 x 2) + (309,87 x 3/12) + (309,87 x 50%) e sarà quindi pari a euro 852,00. Si precisa che l'importo della colonna 16 non può eccedere la somma degli importi delle colonne 7 e 9;
  • nella colonna 17, indicare il risultato della seguente operazione:
     
    (colonna 7 + colonna 9 - colonna 16) + (colonna 13 + colonna 15)
  • nella colonna 18, indicare l'importo pari al 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 17.
  • nella colonna 19, indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 9 e 15.
  • nella colonna 20, indicare l'acconto da versare derivante dalla seguente operazione:
     
    colonna 18 - colonna 19


    Se il risultato è minore di zero indicare zero.
    Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo da evidenziare nella presente colonna deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4).
    Si ricorda che l'importo dell'acconto risultante dalla colonna 20 deve essere versato utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200;

TFR ed altre indennità maturate al 1º/1/2001 (colonne da 21 a 38)

  • nella colonna 21, indicare l'ammontare del TFR maturato dal 1º gennaio 2001 disponibile presso il datore di lavoro, comprensivo delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
  • nella colonna 22, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2006 riferibile al TFR maturato dal 1º gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
  • nella colonna 23, indicare:
    1. se si tratta di anticipazione;
    2. se si tratta di saldo;
    3. se si tratta di acconto;
  • nella colonna 24, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato dal 1º gennaio 2001;
  • nella colonna 25, barrare la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effettiva non superiore ai due anni. Per durata effettiva s'intende il periodo compreso tra la data di inizio e quella di cessazione del rapporto di lavoro con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2110 c.c. (ad es. in caso di infortunio o gravidanza) che possono rendere il periodo di commisurazione superiore ai due anni.

Nelle seguenti colonne 26, 27 e 28 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni:

  • nella colonna 26, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno dal 1º gennaio 2001, per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato.
  • nella colonna 27, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale dal 1º gennaio 2001 per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato, specificando nella successiva colonna 28 la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);Ai fini della compilazione si precisa che:
    • non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. infortunio o gravidanza);
    • le colonne non devono essere compilate nel caso di erogazione nell'anno di anticipazione sul TFR (punto 22 compilato con il codice A).
  • nella colonna 29, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge maturato dal 1º gennaio 2001;
  • nella colonna 30, indicare:
    1. se si tratta di anticipazione;
    2. se si tratta di saldo;
    3. se si tratta di acconto;
  • nella colonna 31, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato dal 1º gennaio 2001;
  • nella colonna 32, indicare il risultato della seguente operazione:
     
    colonna 22 + colonna 24 + colonna 29 + colonna 31
  • nella colonna 33, indicare il 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 32;
  • nella colonna 34, indicare l'importo delle detrazioni complessivamente spettanti sul TFR maturato dal 1º gennaio 2001.
    Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 61,97 per gli anni presi a base di commisurazione considerati dal 1º gennaio 2001 (colonne 26, 27 e 28). La cifra di euro 61,97 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.Ad esempio, se nella colonna 26 sono stati indicati due anni e tre mesi, nella colonna 27 un anno e sei mesi e nella colonna 28 la percentuale del 50%, l'importo da indicare nella colonna 34 è dato da (61,97 x 2) + (61,97 x 3/12) + (61,97 x 50%) + (61,97 x 6/12 x 50%) e sarà quindi pari a euro 186,00.
    Si precisa che:
    • l'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta dovuta sul TFR erogato riferibile al maturato dall'1/1/2001 (pari al 20 per cento dell'importo di colonna 22 + 24);
    • le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.
  • nella colonna 35, indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 24 e 31.
  • nella colonna 36, indicare il risultato della seguente operazione:
     
    colonna 33 - colonna 34 - colonna 35

    Se il risultato è minore di zero indicare zero.
    Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo dell'acconto deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4).
    Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 36 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.
  • nella colonna 37, con riferimento alle somme erogate nell'anno, indicare l'importo della rivalutazione del TFR maturato dal 1º gennaio 2001 ai sensi dell'art. 2120 c.c. assoggettata all'imposta sostitutiva del 11 per cento;
  • nella colonna 38, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento calcolata sull'importo di colonna 37. Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4. Si ricorda che l'imposta sostitutiva risultante a colonna 38 va versata con modello F24 con il codice tributo 1714.

Nel rigo RM24, indicare:

  • nella colonna 1 l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.
  • nella colonna 2, indicare il 20 per cento dell'importo di colonna 1.
    Si ricorda che per i redditi indicati in questa sezione l'Agenzia delle Entrate provvede a richiedere l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.
    Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 2 del rigo RM24 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.

Nel rigo RM25, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

  • nella colonna 1, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 2006;
  • nella colonna 2, l'importo delle somme percepite nell'anno;
  • nella colonna 3, l'ammontare complessivo dell'importo maturato;
  • nella colonna 4, il 20 per cento dell'importo di colonna 2.

Si ricorda che l'imposta risultante dalla colonna 4 del rigo RM25 deve essere versata utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200.