L’abilitazione delle persone di fiducia

Il contribuente giuridicamente “capace” ma in difficoltà o impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi online dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione può richiedere che una persona di sua fiducia sia abilitata ad operare, nel suo interesse, nell’area riservata di una o di entrambe le Agenzie.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata, quale persona di fiducia, al massimo da tre persone e disabilitata all’utilizzo dei servizi online nell’interesse di un’altra persona al massimo per tre volte nell’arco dell’anno solare.

Questo vuol dire che una persona di fiducia:

  • può avere al massimo tre abilitazioni attive, a prescindere dalla scadenza delle stesse
  • dopo la terza disabilitazione (anche se relativa a soggetti diversi) non può più essere nuovamente abilitata per quell’anno solare.

La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta (per esempio, non può essere conferita l’abilitazione a un commercialista, nell’ambito del rapporto tra cliente e professionista).

L’istanza è presentata dall’interessato, mediante una specifica funzionalità web oppure compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 3).

In particolare, l’interessato può utilizzare una delle seguenti modalità:

  • la funzionalità web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, all’interno della sezione "Il tuo profilo"(come descritto nel capitolo 8)
  • inviando la documentazione a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata), trasmesso dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure dall’indirizzo di posta elettronica certificata intestato alla persona di fiducia. L’invio del modulo dalla PEC della persona di fiducia deve essere espressamente autorizzato barrando nel modulo l’apposita casella. Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali”.

    Il modulo può essere sottoscritto con la firma digitale dell’interessato oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato (copia per immagine di documento analogico) e allegato insieme alla copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato

  • presentando presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate il modello firmato in originale ed esibendo il proprio documento di identità
  • tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità in essa indicate.

    In tal caso il modulo cartaceo, compilato e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.

In alternativa, solo se l’interessato è impossibilitato, a causa di patologie, a presentare la richiesta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, il modulo può essere presentato dalla persona di fiducia. In questi casi, la persona di fiducia deve necessariamente recarsi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modulo a cui vanno allegati una copia del documento di identità in corso di validità dell’interessato e della persona di fiducia, oltre all’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal suo medico di medicina generale (il medico di famiglia o suoi sostituti).

Qualora l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, legalmente autorizzato.

Per tutelare la privacy dell’interessato, le informazioni contenute nella suddetta attestazione non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’esito della richiesta è comunicato al richiedente:

  • in tempo reale, quando l'istanza è presentata tramite la funzionalità web disponibile in area riservata
  • entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, negli altri casi.

 

Se la documentazione è stata presentata in allegato a un messaggio PEC, l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo PEC del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il contribuente (e-mail, sms, contatto telefonico).

LA DISABILITAZIONE

Con modalità analoghe a quelle della richiesta di abilitazione, è possibile richiedere, in qualsiasi momento, la disabilitazione della persona di fiducia.

L’istanza di disabilitazione può essere presentata, oltre che dall’interessato, anche dal suo rappresentante legale. In questo caso è necessario allegare la documentazione attestante tale condizione.

Inoltre, a tutela dell’interessato, anche qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza di disabilitazione, la stessa può essere eseguita d’ufficio.