L’abilitazione per chi esercita la responsabilità genitoriale

Il genitore può richiedere di essere abilitato all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, per conto dei figli minori, compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 2 ), che contiene la dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) con la quale attesta la condizione di genitore, specificando se l’esercizio della responsabilità genitoriale è esclusivo o congiunto.

Alla richiesta di abilitazione deve essere sempre allegata la copia del documento di identità in corso di validità del minore e, a seconda dei casi indicati più avanti, anche del genitore.

La documentazione deve essere presentata con una delle seguenti modalità alternative:

  1. utilizzando il servizio web Consegna documenti e istanze, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
    Il modulo di richiesta deve essere sottoscritto con firma digitale intestata al genitore oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato e caricato a sistema. In questo caso, non è necessario allegare la copia del documento di identità in corso di validità del genitore richiedente, in quanto già autenticato in fase di accesso all’area riservata (articolo 65, comma 1, lettera b, del Codice dell’amministrazione digitale)
  2. inviando il modulo in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata) a una qualunque delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate. Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali
    Il modulo deve essere sottoscritto con firma digitale intestata al genitore (in questo caso non è necessario allegare copia del documento di identità in corso di validità di quest’ultimo) oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato e allegato al messaggio, insieme alla copia del documento di identità in corso di validità del genitore richiedente
  3. presentando presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate il modulo firmato in originale ed esibendo il proprio documento di identità 
  4. tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità in essa indicate.
    In tal caso, il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità del minore. A conclusione dell’appuntamento, il genitore può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Nel caso di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, la richiesta di abilitazione può essere presentata da entrambi i genitori. I servizi in argomento sono infatti riconducibili agli atti di ordinaria amministrazione (articolo 320, comma 1, del Codice civile).

 

La responsabilità genitoriale è esercitata, di norma, da entrambi i genitori anche in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono assunte di comune accordo. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente (articolo 337-ter, comma 3, del Codice civile).

L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dal genitore nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2023, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2025).

Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.

Se, però, il genitore nell’anno precedente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio, utilizzando il servizio webdichiarazione precompilata”, è automaticamente abilitato ad operare per conto del figlio anche per l’anno successivo senza fare ulteriore richiesta, sempre che il figlio sia ancora minorenne .

L’esito della valutazione della richiesta è fornito all’utente entro trenta giorni dalla sua ricezione. Se la documentazione è stata presentata con il servizio “Consegna documenti e istanze” o in allegato a un messaggio PEC, l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato, rispettivamente, all’indirizzo indicato dall’utente nel servizio “Consegna documenti e istanze” o all’indirizzo PEC del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il richiedente (e-mail, sms, contatto telefonico).

È possibile richiedere la disattivazione dell’abilitazione dei genitori, da chiunque ne abbia interesse, previa presentazione della documentazione comprovante la revoca della responsabilità genitoriale (per esempio, un provvedimento di un giudice).