L’abilitazione per tutori,curatori speciali e amministratori di sostegno

Il tutore, il curatore speciale o l’amministratore di sostegno (nel cui atto di nomina non siano indicate limitazioni alla rappresentanza per l’ordinaria amministrazione, con particolare riferimento ai rapporti con il fisco) possono richiedere di essere abilitati all’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per conto del soggetto rappresentato, presentando il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 1).

Il modulo, insieme alla documentazione attestante la propria condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno, deve essere presentato con una delle seguenti modalità:

  1. utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Il modulo di richiesta va sottoscritto con firma digitale intestata al tutore (o al curatore speciale o all’amministratore di sostegno) oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato (copia per immagine di documento analogico) e caricato a sistema, insieme alla relativa documentazione. In questo caso non è necessario allegare la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, in quanto lo stesso si è autenticato in fase di accesso all’area riservata (articolo 65, comma 1, lettera b, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005)
  2. inviando la documentazione in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata) a una qualunque delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate. Gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali
    Anche in questo caso il modulo di richiesta può essere sottoscritto con la firma digitale del tutore (curatore speciale o amministratore di sostegno) oppure con firma autografa sul modello cartaceo, che può essere scansionato (copia per immagine di documento analogico) e allegato insieme alla copia del documento di identità in corso di validità del tutore (o del curatore speciale o dell’amministratore di sostegno) e alla relativa documentazione.
    Se la nomina giudiziaria è già un documento informatico firmato digitalmente dal giudice, il modulo di richiesta e lo stesso provvedimento possono essere trasmessi con un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail), da inviare all’indirizzo di posta elettronica di una Direzione Provinciale o di un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate (gli indirizzi di posta elettronica sono consultabili nella sezione “I nostri uffici” del sito dell’Agenzia)
  3. presentando presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate il modulo in originale e la relativa documentazione ed esibendo il proprio documento di identità
  4. tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate.
    In tal caso, il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità del rappresentato. A conclusione dell’appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.

L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dal rappresentante nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2023, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2025). Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.

La richiesta di rinnovo dell’abilitazione può essere presentata con le stesse modalità previste per la prima abilitazione. Se non sono intervenute modifiche ai requisiti necessari per ottenere l’abilitazione, il rinnovo può essere anche richiesto inviando all’ufficio un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail) nel quale occorre:

  • indicare gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o allegare la documentazione a suo tempo già prodotta)
  • allegare la copia del documento di identità in corso di validità del tutore/curatore speciale/amministratore di sostegno.

L’esito della valutazione della richiesta è comunicato all’utente entro trenta giorni dalla sua ricezione.

Se la documentazione è presentata mediante il servizio webConsegna documenti e istanze”, o in allegato a un messaggio di posta elettronica (PEC o e-mail ordinaria), l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato, rispettivamente, all’indirizzo indicato dall’utente nel servizio “Consegna documenti e istanze” o all’indirizzo PEC o e-mail del mittente.

Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il rappresentante (e-mail, sms, contatto telefonico).

Se il tutore, il curatore speciale o l’amministratore di sostegno (ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u, del Dpr n. 445/2000), invece di presentare copia dell’atto di nomina, depositano la dichiarazione sostitutiva di certificazione (in cui devono essere indicati l’autorità che ha emesso il decreto di nomina e gli estremi di quest’ultimo), l’abilitazione sarà attivata solo dopo la verifica, presso le amministrazioni competenti, della veridicità della dichiarazione resa.

In questo caso, i tempi per il rilascio dell’abilitazione potrebbero essere più lunghi rispetto a quelli previsti nel caso in cui venga presentato l’atto di nomina.

La revoca dell’abilitazione

Con modalità analoghe a quelle della richiesta di abilitazione, è possibile richiedere la revoca dell’abilitazione del tutore, del curatore speciale o dell’amministratore di sostegno.

La richiesta di disabilitazione può essere presentata da chiunque vi abbia interesse, purché produca la documentazione idonea a comprovare la revoca della condizione di tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno precedentemente abilitato (per esempio, un provvedimento di un giudice).