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Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%
La conformita’ urbanistica nella ricostruzione post sisma
Menu della sezione Ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%
- Prefazione
- Introduzione
- Il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali
- Aspetti procedurali disciplinati dal testo unico della ricostruzione privata
- La rendicontazione e la fatturazione
- Il superbonus per i lavori in corso d’opera
- La conformita’ urbanistica nella ricostruzione post sisma
- I tempi di conclusione dei lavori
- Interventi unitari
- Il superbonus rafforzato
- Gli ulteriori incentivi fiscali
- Domande e risposte
- Definizioni elaborate dalla struttura commissariale
- Per saperne di più
La conformita’ urbanistica nella ricostruzione post sisma
Ai fini della verifica della compatibilità urbanistica degli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, come modificato dal decreto legge n. 76/2020, che è norma speciale, e dalla legge n. 21/2023 con medesima apertura anche agli edifici dei comuni di cui al comma 2 dell’art.1 del D.L.189/2016, nonché le disposizioni delle ordinanze commissariali n. 100/2020 e n. 107/2020 e più recentemente del Testo unico della ricostruzione privata.
In particolare, rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di “ristrutturazione edilizia” degli immobili vincolati o di quelli ubicati nei centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), risulta prevalente, per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti nell’ambito della ricostruzione. In particolare, il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legge n. 189/2016, è stato modificato dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020, che ha espressamente escluso, l’“obbligo di speciali autorizzazioni”, “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti”. La lettera inequivoca della norma speciale derogatoria non consente dubbi interpretativi e non lascia spazio a soluzioni restrittive di diverso tenore.
Pertanto, ai predetti fini non si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001), anche per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.
Per quanto concerne gli ulteriori profili urbanistici si applicano le disposizioni previste dall’ordinanza commissariale n. 107/2020 e, per le istanze presentate dopo il 1 gennaio 2023, dal Testo unico della ricostruzione privata.