La dichiarazione precompilata

Cos’è

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili.

Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti.

Quindi, a seconda dei casi, può:

  • accettare la dichiarazione (solo se sceglie il modello 730) senza fare modifiche
  • rettificare i dati non corretti
  • integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti
  • inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate.

I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta.

Quando è disponibile

A partire dal 23 maggio 2022, in un’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2022 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 30 settembre 2022. Il 30 novembre 2022 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi.

Per accedere occorre essere in possesso di:

  • SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione
  • Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE)
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad averle
  • credenziali dispositive rilasciate dall’Inps (solo per i residenti all’estero con un documento di riconoscimento italiano).

Con le proprie credenziali di accesso si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “rappresentante” (persona di fiducia) o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di un “rappresentato” o di una persona deceduta.

Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:

  • la dichiarazione dei redditi precompilata
  • l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.

Le principali novità del 2022

ONERI E SPESE

Dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, la dichiarazione precompilata viene elaborata tenendo conto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (per esempio, università, asili nido, Onlus, eccetera) e dal Sistema Tessera Sanitaria (per quanto riguarda le spese sanitarie).

Nuovi dati sono stati inseriti nella dichiarazione precompilata 2022. Essi si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni e riguardano:

  • gli oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (“pace contributiva”, articolo 20, commi 1-5, del decreto legge n. 4/2019). A partire da quest’anno, l’Inps comunica all’Agenzia delle entrate, per l’utilizzo nella dichiarazione precompilata, i dati relativi agli oneri versati nel 2021 per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, che, se effettuati dal diretto interessato o dai superstiti (parenti o affini entro il secondo grado) sono detraibili.

    Gli oneri di riscatto, versati in un’unica soluzione o in un numero massimo di 120 rate mensili, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

  • i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). Dal periodo d’imposta 2021, nella dichiarazione precompilata è riportato l’ammontare del rimborso erogato e comunicato dal CAI all’Agenzia delle Entrate. I contribuenti  che negli anni precedenti hanno dedotto dal reddito complessivo il 50% delle spese per l’adozione di minori stranieri, le cui procedure sono terminate negli anni 2018 e 2019, trovano nel foglio informativo la quota dell’importo rimborsato da riportare in dichiarazione, quale reddito da assoggettare a tassazione separata od ordinaria

    Partendo dall’importo riportato nel foglio informativo, deve essere indicata nella dichiarazione la quota pari al beneficio fiscale fruito negli anni di sostenimento della spesa. Se il contribuente non si è avvalso del beneficio fiscale, cioè non ha dedotto la spesa dal proprio reddito complessivo (per scelta o, per esempio, perché in quell’anno non era tenuto a pagare l’Irpef), non sarà tenuto ad alcuna restituzione.

LE ABILITAZIONI PER L’ACCESSO ALLA PRECOMPILATA DI ALTRI CONTRIBUENTI

Da quest’anno, la dichiarazione precompilata e altri servizi online dell’Agenzia delle entrate possono essere utilizzati da persone che operano per altri contribuenti.

La procura a persona di fiducia

Per accedere all’applicativo web della dichiarazione precompilata ed effettuare le operazioni inerenti l’adempimento dichiarativo per proprio conto, il contribuente (rappresentato) ha la possibilità di conferire unaprocura special, ai sensi dell’articolo 63 del Dpr n. 600/1973, a una persona fisica (rappresentante/persona di fiducia).

Per autorizzare la persona di fiducia occorre presentare il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 (Allegato 3), per il conferimento (o per l’eventuale revoca) della procura speciale.

 

 

Ogni persona può designare una sola “persona di fiducia”. Ogni persona può essere designata quale “persona di fiducia” da non più di tre persone.

Il modulo può essere presentato

  1. dal rappresentato
    • tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale oppure, se redatto e sottoscritto su carta, può essere trasmesso come copia per immagine di documento analogico (per esempio scansione), corredato della copia per immagine del documento di identità della persona di fiducia
    • in allegato a un messaggio PEC, inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure, se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, come copia per immagine del documento analogico corredata delle copie per immagine dei documenti di identità del rappresentato e della persona di fiducia
    • presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, con copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia. Questa modalità deve essere necessariamente utilizzata se viene conferita una procura speciale con firma autenticata, nei casi previsti dall’articolo 63 del Dpr n. 600/1973
  2. dal rappresentante (persona di fiducia), se il rappresentato è impossibilitato, a causa di patologie, a presentare il modulo con una delle modalità elencate al punto a).
    In questi casi, la persona di fiducia deve recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Al modulo vanno allegati una copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia). Le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

In caso di procura generale, la richiesta di abilitazione è presentata dalla persona di fiducia o dal rappresentato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, esibendo la documentazione attestante la procura.

Dopo essere stato abilitato, il rappresentante entra nell’area riservata con le proprie credenziali di accesso e, successivamente, sceglie se operare in prima persona oppure cambiare utenza e operare in nome e per conto del rappresentato.

Il contribuente può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato, al quale deve consegnare un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

L’abilitazione all’accesso per gli eredi

Per richiedere l’abilitazione ad accedere alla dichiarazione precompilata in qualità di erede sono state introdotte nuove e più agevoli modalità.

A partire dalla dichiarazione precompilata 2022, infatti, è possibile ottenere l’abilitazione dichiarando (ai sensi del Dpr n. 445/2000) la propria condizione di erede direttamente online, tramite l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, al quale si accede con le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE o, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia).

Effettuato l’accesso all’area riservata, bisogna scegliere “Dichiarazione precompilata”, selezionare “Profilo utente – Autorizzazioni soggetti terzi” e seguire la procedura per trasmettere la richiesta di abilitazione.

In alternativa, la richiesta di abilitazione - sottoscritta con firma digitale - può essere inviata tramite PEC. Invece, se la richiesta è redatta e sottoscritta con firma autografa su carta, può essere inviata, in allegato al messaggio PEC, la copia per immagine di documento analogico e la copia del documento d’identità dell’erede.

Infine, è sempre possibile recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di erede.

Chi è stato già autorizzato lo scorso anno ad accedere alla dichiarazione precompilata della persona deceduta può ottenere direttamente in via telematica l’abilitazione anche per l’anno d’imposta corrente.

L'Agenzia mette a disposizione dell’erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e già comunicati all’Agenzia delle Entrate da enti esterni (per esempio, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, eccetera) e altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria. L’erede, dopo aver modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.

Se un erede, autorizzato all’accesso, ha già inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta o l’ha visualizzata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi, se autorizzati all’accesso, possono comunque visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata, ma non possono effettuare le altre operazioni (per esempio, modificare o inviare la dichiarazione).

Gli eredi abilitati per conto delle persone decedute nel 2021, o entro il 30 settembre 2022, possono utilizzare, oltre al modello Redditi Persone fisiche, anche il modello 730, se la persona deceduta era in possesso dei requisiti per presentare il 730, cioè se nel 2021 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Invece, per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2022, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche.

L’abilitazione all’accesso come tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale o genitore

Per accedere alla dichiarazione per conto di altri soggetti:

  • il tutore o l’amministratore di sostegno o il curatore speciale, in caso di prima richiesta, può inviare il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 (Allegato 1), compilato e sottoscritto con firma digitale, con la documentazione attestante la propria condizione, tramite i servizi online disponibili nella sua area riservata. Il modulo può essere inviato come documento informativo sottoscritto con la firma digitale del rappresentante oppure come copia per immagine di documento analogico, sottoscritto con firma autografa, insieme alla documentazione attestante la propria condizione, tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sua area riservata.

    La documentazione può essere trasmessa anche in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), inviato a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. In tal caso, se il modulo è redatto e sottoscritto su carta, può essere inviata la copia informatica per immagine di documento analogico (per esempio scansione), insieme alla copia del documento d’identità del tutore/amministratore di sostegno/curatore speciale.

    In alternativa, può recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la condizione di tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale.

    Se il provvedimento di nomina giudiziaria è un documento informatico firmato digitalmente dal giudice, il modulo di richiesta e lo stesso provvedimento possono essere trasmessi con un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail) inviato all’indirizzo di posta elettronica di una Direzione Provinciale o di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
    La richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con semplice e-mail, fornendo gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta o allegando il provvedimento già depositato in ufficio e la copia del documento di identità del tutore, dell’amministratore di sostegno o del curatore speciale.

  • il genitore può inviare il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 (Allegato 2), che contiene la dichiarazione sostitutiva (ai sensi del Dpr n. 445/2000) al fine di attestare la propria condizione di genitore, e la copia del documento di identità del minore.

    Il modulo è sottoscritto con firma digitale del genitore e inviato tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze” disponibile nella sua area riservata. Se il modulo è redatto e sottoscritto su carta, lo stesso può essere inviato, con la medesima modalità, come copia per immagine di documento analogico (per esempio, una scansione) sottoscritto con firma autografa.

    La documentazione può essere trasmessa anche in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia. In tal caso, se il modulo e la dichiarazione sostitutiva sono redatti e sottoscritti con firma autografa su carta, gli stessi possono essere inviati come copia per immagine di documento analogico, insieme alla copia del documento d’identità del genitore.

    In alternativa, il genitore può recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modulo corredato della copia di un documento di identità del minore.

    Se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi precompilata l’anno precedente, utilizzando lo specifico servizio web disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, e se il figlio è ancora minorenne, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.

I dati presenti nel modello

Nella dichiarazione precompilata 2022 sono presenti:

  • i dati della Certificazione unica (Cu), consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, nella quale sono indicati il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale indicati nella Certificazione unica - sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione unica
  • i dati sulle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica - Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari. Il corrispettivo comunicato costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale oppure reddito diverso per il sublocatore o il comodatario. Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Se vengono locati più di quattro immobili, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale e non può essere utilizzato il modello 730 ma deve essere presentato il modello Redditi Persone fisiche.
  • gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali (comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali)
  • i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso
  • i contributi versati per i lavoratori domestici (compresi i contributi previdenziali versati all’Inps tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”)
  • le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti
  • le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti dal contribuente in anni precedenti
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, e da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi (comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari)
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare (comunicati, rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali)
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi (comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi
  • le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi (comunicate, in via facoltativa, dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi)
  • le tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi (informazioni, già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non trasmesse dagli istituti scolastici)
  • le erogazioni liberali agli enti del terzo settore e relativi rimborsi (comunicati dalle Onlus, dalle associazioni di promozione sociale, dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica). L’invio dei dati resta facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni, ma diventa obbligatorio, a partire dal periodo d’imposta 2021, per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) superiori a un milione di euro
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici (comunicati dalle banche e da Poste italiane)
  • Le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo. Nella dichiarazione, infatti, vengono direttamente inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione (sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole)
  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili
  • le spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus” e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini (comunicati dagli amministratori di condominio)
  • la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” spettante al proprio nucleo familiare (o del 20% dell’importo del soggiorno, se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta)
  • gli oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”)
  • i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, che sono state dedotte dal reddito complessivo degli anni precedenti
  • altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite).

I vantaggi

730 PRECOMPILATO

Oltre ad avere il modello già compilato, in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati e calcolate le imposte da pagare o il rimborso da incassare, il contribuente che utilizza il 730 precompilato:

  • deve solo preoccuparsi di verificare l’esattezza e la completezza dei dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e, se necessario, integrarli o modificarli
  • può usufruire di importanti vantaggi sui controlli.

Vantaggi sui controlli

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.

Tabella
PRESENTAZIONE DIRETTA 730 O TRAMITE SOSTITUTO D’IMPOSTA Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche: non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle entrate da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari (ottici, psicologi, ecc.) infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, istituti scolastici e dagli enti del terzo settore. Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta): l’Agenzia potrà eseguire il controllo unicamente sui dati variati e non anche (come accadeva in passato) su tutti gli altri dati che non sono stati modificati (articolo 5-ter del decreto legge n. 146/2021).
PRESENTAZIONE 730 TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO Sul 730 precompilato, con o senza modifiche, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi. Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti. Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.

MODELLO REDDITI PRECOMPILATO

Da qualche anno i contribuenti hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato. Infatti, anche in questo modello l’Agenzia delle entrate ha inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Sono presenti, per esempio, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l’acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate dagli istituti), tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore, la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2021.

Il contribuente deve completarlo con gli altri dati non in possesso dell’Agenzia come, per esempio, i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, i redditi di partecipazione in società di persone.

Sul modello Redditi precompilato, presentato con o senza modifiche, l’Agenzia può effettuare i controlli documentali ordinari.